IMU 2022: chi deve pagare e come si calcola [1]
IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria".
L’IMU è stata rinnovata dalla legge di bilancio 2020 (Legge 160 del 27/12/2019) che stabilisce, fra l’altro, l’abolizione di IMU e TASI (Tributo sui servizi indivisibili) che componevano l’Imposta Unica Comunale (IUC).
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Approfondimenti notizie utili - accordion:
CHI DEVE PAGARE | Chi possiede a titolo di:
• proprietà • usufrutto • diritto reale d’uso, di abitazione, di enfiteusi e di superficie • concessione di immobili demaniali: il concessionario • leasing (= locazione finanziaria): l’utilizzatore o locatario, che è tenuto a pagare l’IMU dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto i seguenti immobili: 1. abitazione principale di tipo signorile (cat. A1), ville (cat. A8), palazzi storici e castelli (cat. A9) e relative pertinenze (cat. C2, C6, C7). 2. immobili equiparati all’abitazione principale, purchè accatastati in cat. A1, A8, A9, e relative pertinenze. Per l’elenco degli immobili equiparati ad abitazione principale si veda più avanti in CASI DI ESCLUSIONE 3. altri fabbricati (diversi dall’abitazione principale) 4. aree fabbricabili 5. terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD), dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole. 6. fabbricati rurali. | ||||||||||||
CASI DI ESENZIONE | L’IMU NON è dovuta:
1. per gli immobili posseduti da enti non commerciali (di cui alla lettera c), comma 1, art. 73 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917/1986), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto di cui all’art. 16 lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 222 eseguite con modalità “non commerciali”, nel rispetto del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012 n. 200. Per questi immobili è necessario presentare la dichiarazione IMU; 2. per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole. Per questi immobili è necessario presentare la dichiarazione IMU; 3. per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a che che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce). Per questi immobili è necessario presentare la dichiarazione IMU. Attenzione - Novità 2022 | ||||||||||||
CASI DI ESCLUSIONE | L’IMU non è dovuta per l’abitazione principale NON classificata in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, e per gli immobili ad essa equiparati.
Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale oppure in comuni diversi, le agevolazioni per abitazione principale e relative pertinenze si applicano a un solo immobile. È necessario presentare la dichiarazione IMU. Gli IMMOBILI EQUIPARATI all’abitazione principale sono: - unica abitazione (e relative pertinenze) posseduta (o in usufrutto) da anziani o disabili che, in seguito a ricovero permanente, hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non sia data in affitto. In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare. È necessario presentare la dichiarazione IMU; - casa familiare (e relative pertinenze) assegnata al genitore affidatario dei figli con provvedimento del giudice, che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. In caso di separazione con assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi, in mancanza di affidamento dei figli, l’IMU è dovuta in base ai criteri ordinari che disciplinano l’imposta. Entrambi i coniugi devono presentare la dichiarazione IMU; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. È necessario presentare la dichiarazione IMU; - unità immobiliari (e relative pertinenze) appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica. È necessario presentare la dichiarazione IMU; - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, purché adibiti ad abitazione principale. È necessario presentare la dichiarazione IMU; - unica abitazione (e relative pertinenze) posseduta da personale in servizio permanente appartenente alle FF.AA., alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19/5/2000 n. 139, dal personale appartenente alle carriera prefettizia, a condizione che l’abitazione non sia data in affitto. Solo in questi casi non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica nell’abitazione. È necessario presentare la dichiarazione IMU. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna di queste categorie catastali. ATTENZIONE | ||||||||||||
COME SI CALCOLA | Per determinare l’IMU bisogna:
1 – CALCOLARE IL VALORE DELL’IMMOBILE AI FINI IMU (= base imponibile ai fini IMU) Per i FABBRICATI I moltiplicatori per ciascuna categoria catastale sono i seguenti:
Per le AREE FABBRICABILI Per i TERRENI AGRICOLI (diversi da quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole) ATTENZIONE Il valore così ottenuto è la base imponibile su cui applicare l’aliquota specificata al successivo punto 2. 2– MOLTIPLICARE IL VALORE DELL’IMMOBILE PER L’ALIQUOTA CORRISPONDENTE | ||||||||||||
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (solo cat. A1, A8 e A9) E RELATIVE PERTINENZE | Dal totale dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, immobili ad essa equiparati e relative pertinenze (valori dell’abitazione A1, A8 e A9 e delle pertinenze moltiplicati per 0,6%) si detraggono 200 € rapportati ai mesi di utilizzo e al numero di persone contribuenti che possiedono l’immobile e che vi risiedono.
Alcuni esempi: a. Due persone abitano nell’abitazione principale, ma uno dei due è unico proprietario dell’abitazione. Cosa succede: solo il proprietario deve pagare l’IMU su questa abitazione, usufruendo della detrazione di € 200. b. Abitazione posseduta per l’intero anno da 3 persone; ognuna di queste ha un 33% di possesso, ma solo per 2 di queste è abitazione principale perché vi risiedono, mentre il terzo non vi risiede. Cosa succede: tutti e 3 pagano l’IMU sull’abitazione, ma i 2 che vi risiedono la pagano usufruendo dell’aliquota dello 0,6% (abitazione principale) e di € 100 ciascuno di detrazione, mentre il terzo paga l’IMU applicando l’aliquota dello 1,06% e non usufruendo di alcuna detrazione. c. Il contribuente è unico possessore dell’abitazione principale, ma solo per alcuni mesi del 2022. Cosa succede: deve dividere € 200 per 12 (mesi) e moltiplicare per il numero dei mesi di possesso (per es. se ha posseduto l’abitazione principale solo per 5 mesi potrà detrarre (200/12) x 5 = € 83,3). |
Ufficio di riferimento:
Ufficio IMU [2]
Responsabile del procedimento | Lucrezia Galantucci |
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Potere sostitutivo | Gabriella Di Girolamo - Segretario Generale |