Agenzie d'affari [1]
Per agenzie d'affari si intende un'impresa organizzata che si offre come intermediaria nella gestione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette ad una specifica disciplina (es. agenzie di viaggi, agenzie immobiliari).
Rientrano tra le agenzie d'affari le seguenti attività:
- Abbonamenti a giornali e riviste
- Informazioni commerciali
- Allestimento ed organizzazione di spettacoli
- Organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive
- Collocamento complessi di musica leggera
- Organizzazione di congressi, riunioni, feste
- Compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere
- Organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera
- Compravendita - esposizione di cose usate od oggetti d'arte o di antiquariato su mandato di terzi
- Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni
- Disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni
- Pubblicità
- Disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative
- Raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o simili mezzi
- Disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri
- Spedizioni
- Gestione e servizi immobiliari
Elenco attività di Agenzia non di competenza del Comune:
- Recupero crediti: Questore
- Pubblici incanti: Questore
- Matrimoniali: Questore
- Pubbliche relazioni: Questore
- Scommesse (art.88 TULPS): Questore
- Viaggio e turismo (legge 217/1983): Provincia
- Stampa (legge 416/81): Registro nazionale della stampa
c/o Presidenza Consiglio dei Ministri
- Disbrigo pratiche automobilistiche e nautiche (legge 264/1991): Provincia
- Immobiliare (legge 39/1989): Ruolo mediatori - Camera di Commercio
Come accedere al servizio:
Sono soggette alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) imprese individuali o aventi forma societaria di persone e capitali di agenzie di affari, che intendono:
- iniziare una nuova attività;
- trasferire la propria attività.
Sono soggette alla comunicazione le imprese individuali o aventi forma societaria di persone e capitali di agenzie d'affari, che intendono:
- subentrare ad un'attività già esistente
- cessare l'attività.
Le SCIA e le COMUNICAZIONI devono essere presentate esclusivamente per via telematica al SUAP, tramite la piattaforma nazionale impresainungiorno.gov.it [6], completa della documentazione richiesta.
In caso di avvio di attività è necessario effettuare tramite un'unica operazione sia la registrazione presso il Registro delle Imprese che l'invio della SCIA al Suap, in questi casi è necessario selezionare “ComUnica” (SCIA contestuale alla Comunicazione Unica)” .
ATTENZIONE
E' estremamente importante compilare in modo corretto e completo la segnalazione. Le false dichiarazioni comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria con possibili conseguenza penali a carico del dichiarante.
Costo del procedimento:
E' previsto il pagamento di diritti istruttori - verifica il valore consultando il tariffario [4].
Ufficio di riferimento:
Sportello Unico Imprese: Ufficio attività produttive [7]
Responsabile del procedimento | Maria Grazia Romagnoli |
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Responsabile del provvedimento finale | Marco Masserdotti |
Potere sostitutivo | Gabriella Di Girolamo - Segretario Generale |
Organismo di tutela | TAR Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia |
Termine fissato per la conclusione del procedimento |
La SCIA ha efficacia immediata.
Verifiche dei requisiti e dei presupposti: tempi e modalità
Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.
Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il Comune, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a sessanta
giorni per l'adozione di queste ultime.
In difetto di adozione delle stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata.
I nominativi segnalati in questa scheda quali responsabile del provvedimento finale, potere sostitutivo in caso di inerzia e Organismo di tutela sono riferiti all'eventuale provvedimento di sospensione/divieto.
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