Comune di Cremona


Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di circoli privati [1]

Contenuto pubblicato in data 23/12/2014 - Ultima modifica il 10/03/2022

Tutti i procedimenti legati ad attività economica devono essere presentati esclusivamente in forma telematica tramite il portale SUAP di impresainungiorno.gov.it, il portale di riferimento per tutti i procedimenti relativi all'impresa.
Visita la pagina sul portale "impresainungiorno" dedicata al SUAP del Comune di Cremona [2]
Per informazioni contatta lo Sportello Unico Imprese: sportello.unico@comune.cremona.it [3]

ATTENZIONE
I procedimenti del SUAP possono prevedere il pagamento di diritti istruttori comunali (verifica il valore consultando il tariffario [4]) e di marche da bollo; il pagamento dei diritti istruttori e delle marche da bollo deve essere effettuato direttamente sul portale impresainungiorno, durante la compilazione della procedura (il portale rimanda alla piattaforma pagoPA).
Solo in caso di produzione, vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari, è previsto anche il pagamento di € 20,00 per diritti sanitari che devono essere versati con bollettino postale intestato a ATS VALPADANA - Servizio Tesoreria - c/c n. 11527264 - Causale: Distretto di Cremona oppure tramite bonifico: BANCA POPOLARE DI SONDRIO C.so Vittorio Emanuele II, 154 – MANTOVA - IBAN: IT 80 J 05696 11500 000033000X69

  • Leggi tutto su Accesso al SUAP telematico: presentazione e gestione dei procedimenti [5]

Per circolo si intende un luogo di ritrovo dove sono ammesse persone definite soci.

All'interno dei circoli, siano aderenti o non aderenti ad organismi od enti nazionali, è possibile effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.
La disciplina in materia (D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235) dispone in modo diverso a seconda che le associazioni ed i circoli siano o meno aderenti ad enti od organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

a) Somministrazione all'interno di un circolo privato aderente ad un Ente Nazionale aventi finalità assistenziali (art.2 D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235)

Le associazioni ed i circoli di cui all'art.111 comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune nel cui territorio si esercita l'attività.
Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26/03/2010 n. 59.
Se il circolo non si conforma alle clausole previste dall'art.111 comma 4 quinquies del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante o di un suo delegato.

b) Somministrazione all'interno di un circolo privato non aderente ad Enti Nazionali con finalità assistenziali (art. 3 D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235)

I circoli di cui all'art.111 comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi non aderenti ad organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano domanda di segnalazione certificata di inizio attività.(SCIA).
Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26/03/2010 n. 59.
Se il circolo non si conforma alle clausole previste dall'art.111 e 111 bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante o di un suo delegato.

In ogni caso, i locali dove si intende svolgere l'attività di somministrazione devono essere conformi alle norme edilizie, urbanistiche ed igienico-sanitarie e possedere il requisito della sorvegliabilità, così come stabilito dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564.

L'attività di somministrazione dovrà, inoltre, essere esercitata in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. A tal fine, unitamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'apertura, dovrà essere presentata la documentazione di previsione di impatto acustico redatta nelle forme e con le modalità indicate nella D.G.R. 10 gennaio 2014 n. X/1217 "Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi" (nella sezione approfondimenti più avanti in questa scheda è possibile consultare il testo della nromativa).

Variazioni

a) Associazioni e circolo aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali

Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a segnalare immediatamente al Comune le variazioni intervenute in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui al comma 3 dell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi nonché della sussistenza delle condizioni previste dallo stesso articolo, comma 4 quinquies.

b) Associazioni e circolo non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali

Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a segnalare immediatamente al Comune le variazioni intervenute in merito al rispetto delle condizioni previste dagli artt.111 e 111 bis del testo unico delle imposte sui redditi.
 

ATTENZIONE
Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP (Gioco d'Azzardo Patologico), è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta Regionale entro il limite massimo di cinquecento (500) metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori (ai sensi della legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" - articolo 5, comma 1).

La Giunta Regionale ha confermato il contenuto stabilito dalla Legge regionale 8/13 con Delibera n. X/1274 "Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito".

Entrambe le normative richiamate sono disponibili nella sezione approfondimenti più avanti in questa scheda.
E' inoltre disponibile,dalla sezione link esterni della colonna di destra, una mappa delle distanze dei luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito

 

Come accedere al servizio: 

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività per effettuare la somministrazione all'interno di un circolo privato aderente ad un Ente Nazionale aventi finalità assistenziali va presentata, utilizzando la specifica modulistica:
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività per somministrazione alimenti e bevande da parte di Associazione o circolo privato aderente ad Ente Nazionale riconosciuto

Nella Segnalazione il legale rappresentante deve dichiarare:

- l'Ente Nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
- il tipo di attività di somministrazione;
- l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- che l'Associazione si trova nelle condizioni di cui all'art. 111, commi 3, 4bis e 4 quinquies del testo unico delle imposte sui redditi;
- che il locale dove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno, ed in particolare di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

Devono essere inoltre allegati:
- la scheda 1 della Regione Lombardia compilata
- una copia semplice dell'atto costitutivo o dello statuto
- la segnalazione di inizio attività alimentare (vedi Modello A della Regione Lombardia)
- l'attestazione del versamento dei diritti sanitari
- la documentazione di previsione di impatto acustico redatta nelle forme e con le modalità indicate nella D.G.R. 10 gennaio 2014 n. X/1217 "Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi".

In caso di cessazione, subingresso o variazione è necessario presentare la SCIA Modello B della Regione Lombardia.

La documentazione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il portale SUAP di impresainungiorno.gov.it [2].

ATTENZIONE
E' estremamente importante compilare in modo corretto e completo la segnalazione. Le false dichiarazioni comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria con possibili conseguenza penali a carico del dichiarante.

Costo del procedimento: 

E' previsto il pagamento di diritti istruttori - verifica il valore consultando il tariffario [4].

E' quindi previsto, solo in caso di produzione, vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari, il pagamento dei diritti sanitari: € 50,00.

Ufficio di riferimento: 

Sportello Unico Imprese: Ufficio Pubblici Esercizi e Pubblici Spettacoli [6]

Via Geromini 7 - piano terra
Tel. Pubblici Esercizi 0372 407440 - Pubblici Spettacoli e Luna Park 0372 407658
sportello.unico@comune.cremona.it
responsabilità e tutela
Responsabile del procedimento
Maria Grazia Romagnoli
Responsabile del provvedimento finale
Marco Masserdotti
Potere sostitutivo
Gabriella Di Girolamo - Segretario Generale
Organismo di tutela
TAR Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia
Termine fissato per la conclusione del procedimento
La SCIA ha efficacia immediata. Verifiche dei requisiti e dei presupposti: tempi e modalità Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita'. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il Comune, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attivita'  intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione  delle stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata. I nominativi segnalati in questa scheda quali responsabile del provvedimento finale, potere sostitutivo in caso di inerzia e Organismo di tutela sono riferiti all'eventuale provvedimento di sospensione/divieto.

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Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/421303
[2] http://www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap/comune/t/D150
[3] mailto:sportello.unico@comune.cremona.it
[4] http://www.comune.cremona.it/sites/default/files/diritti-istruttori-suap-2016.pdf
[5] https://www.comune.cremona.it/node/427421
[6] https://www.comune.cremona.it/node/420902