Attività di acconciatore [1]
L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti per modificare, migliorare, mantenere e proteggere la bellezza dei capelli.
Sono compresi: i trattamenti tricologici che non richiedono interventi medici o sanitari, il taglio e la cura della barba, la manicure e la pedicure, l’applicazione di parrucche e posticci ed ogni altro servizio inerente o complementare.
La vendita o cessione alla propria clientela di prodotti cosmetici, parrucche ed affini, beni accessori inerenti i trattamenti e servizi effettuati non è subordinata alle disposizioni relative alla vendita in sede fissa ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174.
Chiunque intende esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. designare almeno un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti professionali, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura (Legge 17/08/2005, n. 174, art. 3). Il ruolo di responsabile può essere svolto da: il titolare, un socio partecipante al lavoro, un familiare aiutante o un dipendente dell'impresa.
2. conformità dei locali ai requisiti urbanistici (agibilità dei locali e destinazione d'uso dei locali);
3. conformità ai requisiti igienico-sanitari dei locali.
Il responsabile tecnico deve essere sempre presente durante lo svolgimento dell'attività e deve essere iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività.
Quando richiedere il servizio:
L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata contestualmente alla presentazione della stessa all'Amministrazione Comunale.
Come accedere al servizio:
Sono soggette alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) imprese individuali o aventi forma societaria di persone e capitali di acconciatore, che intendono:
- iniziare una nuova attività;
- trasferire la propria attività.
Sono soggette alla comunicazione le imprese individuali o aventi forma societaria di persone e capitali di acconciatore, che intendono:
- subentrare ad un'attività già esistente
- cessare l'attività
Le SCIA e le COMUNICAZIONI devono essere presentate esclusivamente per via telematica al SUAP, tramite la piattaforma nazionale impresainungiorno.gov.it [6], completa della documentazione richiesta
In caso di avvio di attività è necessario effettuare tramite un'unica operazione sia la registrazione presso il Registro delle Imprese che l'invio della SCIA al Suap, in questi casi è necessario selezionare “ComUnica” (SCIA contestuale alla Comunicazione Unica)”.
ATTENZIONE
E' estremamente importante compilare in modo corretto e completo la segnalazione. Le false dichiarazioni comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria con possibili conseguenza penali a carico del dichiarante.
Costo del procedimento:
E' previsto il pagamento di diritti istruttori - verifica il valore consultando il tariffario [4].
Ufficio di riferimento:
Sportello Unico Imprese: Ufficio attività produttive [7]
Responsabile del procedimento | Maria Grazia Romagnoli |
---|---|
Responsabile del provvedimento finale | Marco Masserdotti |
Potere sostitutivo | Gabriella Di Girolamo - Segretario Generale |
Organismo di tutela | TAR Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia |
Termine fissato per la conclusione del procedimento |
La SCIA ha efficacia immediata.
Verifiche dei requisiti e dei presupposti: tempi e modalità
Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.
Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il Comune, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a sessanta
giorni per l'adozione di queste ultime.
In difetto di adozione delle stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata.
I nominativi segnalati in questa scheda quali responsabile del provvedimento finale, potere sostitutivo in caso di inerzia e Organismo di tutela sono riferiti all'eventuale provvedimento di sospensione/divieto.
|