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Testo completo dell'ordinanza n.107 - 244.91 KB
Contenuto pubblicato in data 16/08/2023 - Ultima modifica il 31/08/2023
Numero Ordinanza:
107
Periodo di validità:
03/09/2023
Principali disposizioni:
Interruzione della circolazione veicolare nei due sensi di marcia dalle ore 09.00 alle ore 16.00 circa durante il transito della gara sportiva lungo il percorso della competizione sopraindicata secondo le seguenti modalità.
In ciascun punto del percorso l’interruzione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria allo svolgimento della gara.
Durante il periodo di interruzione della circolazione stradale:
- E’ vietato il transito di qualsiasi veicolo non partecipante alla gara, non al seguito della stessa e non inserito nell’elenco dei veicoli derogati, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- E’ fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- E’ fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;
- E’ fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed a pedoni di non attraversare la strada;
- Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza;
Allegati:

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