Gli assegnatari di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico devono comunicare l'ampliamento del nucleo familiare per aggiungere soggetti che non ne facevano parte quando è stato assegnato l'alloggio.
L'ampliamento non ha limitazione di durata.
L'ampliamento è ammesso nei casi di
- accrescimento naturale o legittimo
- matrimonio
- unione civile
- convivenza di fatto o provvedimento dell’autorità giudiziaria
- ascendenti di primo grado
- discendenti di primo grado
purché non comporti la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici.
Se l'ampliamento comporta la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza, l'ente proprietario, che può eventualmente avvalersi della collaborazione di un ente gestore ad esempio le ALER, dichiara la decadenza dall'assegnazione del nucleo assegnatario.
L'ampliamento del nucleo familiare per ascendenti di primo grado, discendenti di primo grado deve essere autorizzato.
L'ampliamento del nucleo familiare per accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto o provvedimento dell’autorità giudiziaria deve essere comunicato entro 30 giorni.
Destinatari del servizio:
Assegnatari di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico
Come accedere al servizio:
E' necessario inoltrare la comunicazione (o richiesta di autorizzazione); è disponibile il modulo telematico, nella colonna di destra di questa pagina.
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