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Contenuto pubblicato in data 03/05/2018 - Ultima modifica il 25/01/2023
Una persona è irreperibile quando:
- non è più rintracciabile al proprio indirizzo abituale per almeno un anno
- non dà notizia di sé, né del suo trasferimento in un altro Comune o all’estero
- non è possibile stabilire la reale dimora attraverso i normali accertamenti anagrafici.
La segnalazione di irreperibilità può essere fatta in Comune da:
- il proprietario dell’abitazione
- un altro ufficio comunale
- un'altra Pubblica Amministrazione
- un gestore di servizi pubblici (Poste italiane, Enel)
- un privato cittadino con un interesse legittimo
- la Questura o i Carabinieri a seguito di indagini.
La persona scomparsa è cancellata dagli iscritti all'anagrafe della popolazione residente e di conseguenza perde:
- il diritto al voto
- la possibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche
- la possibilità di ottenere un documento di riconoscimento
- l’assistenza sanitaria.
Come accedere al servizio:
Dopo aver ricevuto la segnalazione, il Comune fa eseguire ripetuti controlli, opportunamente intervallati, per verificare l'effettiva scomparsa della persona.
Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione dal registro della popolazione residente, con le formalità disposte dalla normativa vigente.
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