IL SINDACO
Atteso che l'art. 22 del regolamento del commercio su aree pubbliche prevede che il sindaco, con propria ordinanza, stabilisca gli orari ordinari da osservare per l’attività di vendita, per l’accesso e lo sgombero delle rispettive aree pubbliche,
richiamata la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6, “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” e successive modificazioni;
acquisito il parere favorevole della Commissione comunale per il commercio su area pubblica nella seduta del 2 maggio 2017;
visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
- L'attività di commercio su area pubblica nei mercati che si svolgono sul territorio comunale è soggetta alla seguente disciplina
L’ ingresso dei veicoli e l’occupazione dei posteggi deve avvenire dalle ore 6.00 alle ore 7.30.
L’attività di vendita è consentita dalle ore 7.30 alle ore 13.00.
Qualora, entro le 7 e 30 non si sia ancora presentato il concessionario di un posteggio, quest’ultimo sarà assegnato per quel giorno ad un altro soggetto in possesso dell’autorizzazione di commercio su area pubblica di cui al D.Lgs 114/98.
Nei casi consentiti, l’ uscita di tutti gli automezzi dalla zona di mercato deve avvenire entro e non oltre le ore 8.30.
Lo sgombero dei posteggi deve avvenire dalle ore 13.00. Entro e non oltre le ore 14.00 i posteggi dovranno essere completamente liberati e gli automezzi dovranno essere usciti dalle zona di mercato.
Nei casi consentiti, l’entrata degli automezzi all’interno del mercato al termine dell’attività commerciale è consentita solo dopo che le merci siano state preparate al carico, ovvero inscatolate o riposte nei propri contenitori, in modo che la sosta dei mezzi sia limitata alle sole operazioni di carico. Queste ultime devono essere effettuate a motore spento.
- L'attività di commercio su area pubblica nei posteggi in aree non mercatali presenti sul territorio comunale è soggetta alla seguente disciplina
Nei posteggi a turno l’occupazione e l’attività di vendita sono consentiti dalle ore 7.00 alle ore 20.00 con lo sgombero totale da ogni attrezzatura entro l’orario conclusivo dell’occupazione.
Nei posteggi isolati l’ ingresso dei veicoli e l’occupazione dei posteggi deve avvenire dalle ore 6.30 alle ore 7.30.L’attività di vendita è consentita dalle ore 7.30 alle ore 13.00. Entro e non oltre le ore 14.00 i posteggi dovranno essere completamente liberati con lo sgombro totale da ogni attrezzatura.
Nei posteggi raggruppati l’attività di vendita è consentita dalle ore 7.30 alle ore 19.30.
- L'attività di commercio su area pubblica nelle fiere che si tengono sul territorio comunale è soggetta alla seguente disciplina
Fiera San Pietro
L’occupazione dei posteggi deve avvenire a partire dalle ore 12.00 del sabato e fino alle ore 02.00 del lunedì seguente.
Nella giornata di sabato l'ingresso dei veicoli nell'area della fiera può avvenire dalle ore 12.00 e l'occupazione del posteggio e l'allestimento del banco deve avvenire antro le ore 14.00 La spunta inizierà alle ore 14.30.
Nella giornata di domenica l'occupazione del posteggio e l'allestimento del banco deve avvenire entro le ore 7.00. La spunta inizierà alle ore 7.30.
Qualora l'occupazione non avvenisse entro i termini e le modalità indicate, l'operatore si considererà assente a tutti gli effetti e si procederà quindi, direttamente sul posto, all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti.
L’attività di vendita è consentita nella giornata del sabato dalle ore 13.00 alle ore 02.00 del giorno successivo. Nella giornata di domenica l'attività di vendita è consentita dalle ore 07.00 fino alle ore 01.00 del giorno seguente.
Fiera del libro
L’occupazione dei posteggi può avvenire a partire dalle ore 13.00 del secondo giorno antecedente l'inizio della Fiera e fino alle ore 17.00 del secondo giorno successivo al termine della fiera.
Non è consentita l’attività di vendita nei due giorni antecedenti e successivi alla durata della fiera, per garantire il tempo necessario alle operazioni di allestimento e smantellamento dei posteggi.
L’attività di vendita è consentita dalle ore 8.00 alle ore 23.00.
Gli operatori che non occupano il posteggio loro assegnato entro le ore 8.00 del primo giorno utile di vendita si considerano assenti.
Ricorrenza dei defunti
L’occupazione dei posteggi e l’attività di vendita sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con lo sgombero totale da ogni attrezzatura entro l’orario conclusivo dell’occupazione.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa prevista dal vigente regolamento del commercio su area pubblica.
La vigilanza in ordine al rispetto di quanto disposto con il presente provvedimento è affidata agli agenti di Polizia Locale.
Cremona, 5 maggio 2017
IL SINDACO
Prof. Gianluca Galimberti
V° L'ASSESSORE ALLA CITTA' VIVIBILE E ALLA RIGENERAZIONE URBANA
Dott.ssa Barbara Manfredini
V° IL DIRETTORE UNITÀ DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA
Arch. Marco Masserdotti
Data di pubblicazione all'albo:
Data fine pubblicazione all'albo:
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