Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione andava presentata o il versamento è stato o doveva essere effettuato, avviso di accertamento per omessa, tardiva o infedele dichiarazione oppure per mancato o parziale pagamento dell'imposta.
Il Comune verifica la regolarità della posizione dei contribuenti e notifica un avviso di accertamento per informarli dell’esistenza di un loro debito tributario, secondo quanto risulta dalla documentazione in suo possesso, con l'indicazione dell'importo da pagare comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.
Costi di elaborazione e notifica
Gli avvisi di accertamento contengono l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla data in cui l’atto è stato notificato) e costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.
I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore:
- “oneri di riscossione a carico del debitore” pari al 3% delle somme dovute, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività (dalla data di notifica dell’avviso di accertamento 60 giorni + 60 giorni) dell’avviso di accertamento medesimo, fino ad un massimo di € 300,00, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di € 600,00;
- “spese di notifica ed esecutive” che comprendono il costo della notifica e degli atti e correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore.
Su tutte le somme di qualunque natura, escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dalla data di esecutività dell’atto (dalla data di notifica dell’avviso di accertamento 60 giorni + 30 giorni) e fino alla data di pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
Attenzione
Tutte le opportunità sotto riportate possono essere utilizzate entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Trascorso questo termine, l'accertamento diviene definitivo e non è più possibile metterlo in discussione né utilizzare la definizione agevolata.
Accertamento con adesione
L'accertamento con adesione è una procedura che può essere avviata sia dal Comune che dal contribuente.
Il Comune, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento e gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.
Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non può utilizzare l’istituto dell’accertamento con adesione.
Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura di accertamento con adesione:
- prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire
- dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.
Nella colonna di destra, è disponibile il modulo telematico per la presentazione dell’accertamento con adesione.
Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di accertamento con adesione, il Comune formula al contribuente l’invito a comparire.
Nel presentare domanda di accertamento con adesione il contribuente non perde comunque il diritto di ricorrere davanti al Giudice tributario. Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso sia per il pagamento delle imposte accertate, e al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l’accordo con il Comune può impugnare l'atto ricevuto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Il procedimento di accertamento, una volta raggiunto l'accordo, si conclude con la redazione, di un atto contenente le seguenti indicazioni:
- gli elementi e le motivazioni dell’adesione
- le imposte, sanzioni e interessi dovuti a seguito della definizione
- le altre somme eventualmente dovute.
Stabiliti i termini dell'accordo, l'intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento, da parte del contribuente, delle somme risultanti dall’accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.
Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:
- in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto
- in forma rateale.
Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire al Comune la quietanza. Quindi, riceverà dal Comune la copia dell'atto di adesione.
Una volta perfezionata la definizione dell'accertamento con adesione, gli atti (avviso di accertamento o di rettifica) eventualmente notificati al contribuente perdono totalmente la loro efficacia.
Riesame: rettifica o annullamento
Esempi di inesattezze sono:
- errori di persona
- errori logici o di calcolo
- doppia imposizione
- mancata considerazione di versamenti regolarmente effettuati
- mancata applicazione di aliquote agevolate, detrazioni, ecc.
La domanda va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, deve essere motivata e deve evidenziare l'errore commesso. É inoltre necessario, allegare la documentazione probatoria che non è in possesso dell'ente (ad esempio bollettini di pagamento, notifiche di rendite, ecc.).
La domanda non interrompe i termini per il pagamento né per la proposizione del ricorso e deve quindi essere tempestivamente presentata.
Nella colonna di destra, è disponibile il modulo telematico per la presentazione della richiesta di riesame.
Il Comune, di norma, risponde all'istanza entro 30 giorni dal ricevimento, anche se non è previsto alcun obbligo.
Rateizzazione
Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nelle difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare come: lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa; qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito nei confronti del Comune.
Ai sensi del regolamento comunale può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, fino ad un massimo di 72 rate.
Non si rateizzano importi inferiori ad € 100,00.
La rateizzazione del pagamento delle somme dovute viene concessa nel rispetto dei seguenti limiti:
importo | Numero massimo di rate mensili concesse | da | a |
---|---|---|
100,01 € | 400,00 € | fino a 6 |
400,01 € | 1.000,00 € | fino a 12 |
1.000,01 € | 2.000,00 € | fino a 20 |
2.000,01 € | 4.000,00 € | fino a 30 |
4.000,01 € | 6.000,00 € | fino a 36 |
6.000,01 € | 10.000,00 € | fino a 45 |
superiore a 10.000,00 € | fino a 72 |
In presenza di debitori che presentano una situazione economico patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, documentata da specifica relazione di un assistente sociale del Comune di Cremona e comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate di cui sopra, rispettando il limite massimo di 72 rate mensili.
Casi in cui non può essere concessa la rateizzazione
Non può essere concessa rateizzazione, ovvero sospensione per un anno, a coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni e a coloro che al momento della presentazione della richiesta risultino soggetti a procedure esecutive e cautelari (es. fermo amministrativo, pignoramento, ipoteche, ecc.).
In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
Sulle somme oggetto di rateazione si applicano gli interessi al tasso legale vigente al momento del rilascio della concessione.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
Nella colonna di destra, è disponibile il modulo telematico per la presentazione della richiesta di rateizzazione.
Definizione agevolata
Non è necessario presentare alcuna dichiarazione.
In questo modo, il contribuente definisce il contenzioso con il Comune di Cremona e rinuncia a presentare ricorso o richiedere la revisione dell'avviso emesso.
NOTA: la definizione agevolata non è applicabile agli accertamenti per omesso o infedele pagamento.
Ricorso
La notifica dell'originale del ricorso va trasmessa all’indirizzo pec del Comune di Cremona - vedi la scheda informativa sul Protocollo Generale, nella sezione ti potrebbe interessare anche, in fondo a questa pagina - con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163 del 23/12/2013 e in materia di Processo Tributario Telematico – vedi la sezione normativa, nella colonna di destra.
Il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio mediante deposito dell'originale del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona, esclusivamente in modalità telematica, accedendo al sistema S.I.Gi.T. Portale della Corte di Giustizia Tributaria – vedi la sezione link esterni nella colonna di destra.
L'obbligo di ricorrere al processo tributario telematico non sussiste per i contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le controversie fino a 3.000 euro. In tal caso, la notifica dell'originale va eseguita al Comune di Cremona, Piazza del Comune n. 8.
Resta ferma, per il contribuente che si difende direttamente, l'opzione telematica; in tal caso dovrà indicare nel ricorso l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
Reclamo e mediazione
Ti potrebbe interessare anche |
---|
Schema organizzativo |
---|
Mi Interessa | |
---|---|
Io Sono |