Artisti di strada

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L'Arte di Strada è regolamentata dal Regolamento di Polizia Locale e convivenza civile (Titolo VIII).

Di seguito i contenuti di ogni singolo articolo.

Art. 42 - Artisti di strada

1. Il Comune di Cremona riconosce l’arte di strada, nelle sue diverse forme, come un’antica, nobile e apprezzata tradizione popolare da salvaguardare, e un fenomeno di sicuro rilievo culturale, che contribuisce efficacemente all'animazione di vie e piazze pubbliche, alla valorizzazione e
promozione turistica del territorio, all'affermazione del talento e della creatività, al contatto umano fra le persone e all'integrazione sociale, offrendo al pubblico di ogni età un divertimento sano, gradito e di qualità. Per tale motivo, allineandosi con le più importanti Città europee,
intende assicurare, negli ambiti di competenza ed anche attraverso il presente regolamento, la massima libertà di espressione agli artisti da strada, avuto anche riguardo al principio sancito dall’art. 33 della Costituzione. Il titolo IX del presente regolamento, nel rispetto del principio
generale di cui al precedente comma 2, stabilisce le condizioni e le modalità, da osservare nell'esercizio dell'attività, affinchè la stessa, pur svolgendosi il più liberamente possibile, risulti compatibile con gli altri interessi che si rende necessario tutelare, con particolare riguardo a quelli
della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, nonché con le esigenze legate ad eventuali iniziative concomitanti, organizzate dallo stesso Comune o da terzi e con quelle delle attività in sede fissa e dei cittadini residenti nelle zone interessate. All'artista di strada non viene comunque
richiesto alcun particolare requisito personale, né la dimostrazione di specifiche capacità tecniche o professionali, né il possesso di titoli abilitanti, di qualsiasi tipo.

2. Agli effetti del presente regolamento si intende:
- per "arte di strada" la libera espressione artistica, da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, purchè non esercitata in forma professionale. Vi rientra, quindi, ogni forma di attività musicale, teatrale, artistica ed espressiva, esercitata nelle vie e piazze pubbliche, da singole persone o da gruppi di artisti, che sia riconducibile, per caratteristiche e finalità, al concetto tradizionale di "mestiere girovago o ambulante" ovvero tutte le attività, con specifica connotazione artistica e culturale, fra quelle già disciplinate dall'art. 121 del T.U.L.P.S., abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 28.5.2001 n. 311. Tale attività si può esercitare sia su aree e spazi pubblici, che su aree e spazi privati, soggetti al pubblico passaggio. Per sua natura, l'attività è caratterizzata di norma, da esibizioni di breve durata, con soste limitate nel tempo, e frequenti spostamenti di postazione, oppure senza soste, in forma itinerante. In deroga a quanto previsto al comma precedente, è possibile, limitatamente a determinate tipologie, quale quella dei pittori-ritrattisti, usufruire anche di posti fissi, se assegnati dal Comune.
- per "artista di strada" colui che esercita personalmente, in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo e, di norma, itinerante, le attività di cui ai commi precedenti, che sono meglio specificate dal successivo articolo 3, allo scopo di divertire e intrattenere i passanti, senza
pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore;
- per “T.U.L.P.S.”, il Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773.

3. Il presente regolamento si applica alle tradizionali categorie di artisti da strada, che sono principalmente le seguenti, quando l'attività sia esercitata su area pubblica o soggetta al pubblico passaggio:
- suonatore ambulante
- cantante
- cantastorie
- declamatore di versi
- attore
- giocoliere
- contorsionista
- saltimbanco
- funambolo
- mimo
- mangiafuoco
- madonnaro
- esecutore di murales (graffitaro)
- clown
- ritrattista
- burattinaio
- trampoliere
- statua vivente
- palloncinaio (chi crea figure e pupazzi con palloncini gonfiabili)
L’elencazione di cui al precedente comma ha, comunque, carattere solo esemplificativo e non esaurisce, quindi, tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività non comprese nel predetto elenco, il Comune valuterà, di volta in volta, se siano o meno riconducibili, per analogia di finalità
e caratteristiche, alla medesima disciplina, individuando la tipologia con la quale sussista maggiore affinità. Il regolamento si applica anche a chi vende o espone per la vendita le opere del proprio ingegno creativo o della propria manualità, purchè ad offerta libera.

4. Il presente regolamento non si applica:
- agli artisti da strada che operano in locali o aree private;
- alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S.
- alle attività di commercio su area pubblica, disciplinate dal D.Lgs 31.3.1998 n. 114;
- a chi vende o espone per la vendita su area pubblica le opere del proprio ingegno creativo o della propria manualità, quando le opere siano cedute a prezzo fisso;
- alle attività che, pur rientrando nella tradizionale categoria dei mestieri ambulanti, e già assoggettate, quindi, alla disciplina di cui all’art. 121 del TULPS, manchino di una specifica connotazione artistica;
- agli artigiani che effettuano la vendita su area pubblica dei loro prodotti;
- agli artigiani che svolgono su area pubblica attività di prestazione di servizi (arrotino, ombrellaio, lustrascarpe, ecc.);
- a chiunque effettui, a qualunque titolo e in qualsiasi forma, anche senza fini di lucro, la vendita o cessione di prodotti.

5. Restano tassativamente vietate tutte le attività dirette a speculare sull’altrui credulità, ovvero le attività che concretizzano il cosiddetto “mestiere di ciarlatano”. Non sono considerate attività artistiche agli effetti del presente regolamento, e non sono, di norma, consentite su area pubblica, quelle a contenuto esoterico o divinatorio (indovini, cartomanti, chiromanti e simili). Sono altresì vietate tutte quelle attività che comportino comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, o ad esigenze contingenti.

6. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 43 - Esercizio arte di strada

1. L'arte di strada è esercitata liberamente, nei limiti del presente regolamento e nelle aree di cui all'articolo seguente, assicurando:
a) il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore, nonché di quelli previsti dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Cremona;
b) la normale circolazione stradale e pedonale;
c) gli accessi alle abitazioni e alle attività;
d) la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture degli arredi presenti;
e si svolge:
- senza alcuna forma di pubblicità;
- senza alcuna attività di vendita;
- senza richiesta di pagamento di un biglietto;
come meglio specificato agli articoli che seguono.
Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachiro, mangiafuoco, ecc. ) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé, che per eventuali collaboratori e/o dipendenti e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia propri del buon padre di famiglia. Nello spirito della massima liberalizzazione e semplificazione, e per favorire sia le attività basate sull’improvvisazione e l’estro momentaneo, che quelle svolte da artisti stranieri di passaggio, non viene richiesto alcun nulla osta o permesso preventivo da parte del Comune, per le attività esercitate senza particolari mezzi o attrezzature e senza impiego di materiali pericolosi.
Il nulla osta è invece richiesto nei casi indicati al comma 3 del presente articolo.

2. Il Comune, attraverso il personale della Polizia Municipale, può sempre ordinare verbalmente all’artista di strada, che ha l’obbligo di ottemperare immediatamente, di cessare la sua esibizione o spostarsi in altra area, anche se stia operando in una zona consentita dal presente regolamento, quando:
- la stessa postazione o altra ad essa vicina sia già occupata da un artista da strada o da altra attività;
- per motivi di pubblico interesse.

3. E’ richiesto il preventivo nulla osta del Comune, per le sole tipologie di attività, indicate nella seguente tabella, con le precisazioni in essa indicate:
Tabella 1 Attività soggette a nulla osta

a) Trampoliere solo se utilizza trampoli di altezza pari o superiore a 1,00 metri
b) Giocoliere solo se è previsto l’utilizzo di attrezzature incendiate (torce accese)
c) Burattinaio solo se utilizza strutture (teatrino ecc.), che devono comunque essere di modesta entità, ovvero di ingombro non superiore a mq. 4 (per strutture di entità superiore, si rendono applicabili le disposizioni in materia di pubblici trattenimenti)
d) Esecutore di murales (graffitaro)  
e) Ogni altro artista che, per le sue esibizioni, utilizzi fuoco o materiale infiammabile  

Per le attività di cui ai precedenti punti a), e b) il nulla osta non è necessario, quando non sussistano le condizioni rispettivamente indicate per ciascuna di esse nella suddetta tabella; per l’attività di cui al punto c ) il nulla osta non è richiesto quando non si utilizzano strutture. Il nulla
osta è valido per i giorni e le località in esso indicate.
La richiesta del nulla osta, da presentare in carta semplice, almeno tre giorni prima dell’inizio dell’occupazione, deve indicare il luogo, la durata e gli orari dell’occupazione, le relative dimensioni, il tipo di attività, e le eventuali strutture previste.
La richiesta può essere spedita a mezzo posta, presentata personalmente, sia all’Ufficio Protocollo che all’ufficio competente al rilascio del nulla osta, o inviata anche a mezzo fax. Il Comune mette a disposizione uno specifico modulo, da compilare in ogni sua parte.
Il Comune, ove sussistano i necessari requisiti e presupposti, rilascia, anche in calce allo stesso modulo di richiesta, uno specifico nulla osta, che può essere subordinato all’osservanza di particolari condizioni o limitazioni, per esigenze contingenti. Tenuto conto che l’attività dell’artista di strada è, per sua natura, legata all’improvvisazione e, quindi, difficilmente programmabile, il Comune attuerà le misure organizzative necessarie per assicurare un tempestivo rilascio del nulla osta e la possibilità di ritirarlo anche al di fuori dei normali orari di apertura al pubblico degli uffici
amministrativi.
L’artista di strada deve tenere sempre con sé il nulla osta ed esibirlo ad ogni richiesta degli organi di controllo. Copia del nulla osta è comunque sempre trasmessa dall’ufficio concedente al Comando Polizia Municipale. Il nulla osta non può essere negato, se non quando
ricorra una o più delle seguenti circostanze:
a) la richiesta non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento e non risulti possibile sanarla;
b) per lo stesso giorno e per la stessa ora sia già stato concesso uno spazio ad altro artista di strada dello stesso genere o con attività incompatibile, nel raggio di 50 metri, salvo eventuali deroghe, concesse in occasione di particolari manifestazioni od eventi;
c) l’area non sia materialmente disponibile, a causa dell’effettuazione di lavori stradali o della presenza di altre occupazioni di suolo pubblico già autorizzate, o di manifestazioni la cui contemporaneità risulti palesemente incompatibile;
d) l’occupazione richiesta costituisca pericolo o intralcio per la circolazione, o impedisca il libero accesso alle attività commerciali e direzionali della zona.

Il diniego deve essere motivato e comunicato all’interessato. Il nulla osta può essere revocato, prima della sua scadenza, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e di eventuali prescrizioni particolari, nonché per accertato abuso o per motivate esigenze di
interesse pubblico. I cittadini extracomunitari che intendono esercitare una delle attività soggette a nulla osta devono indicare nella relativa richiesta gli estremi del permesso di soggiorno; negli altri casi, lo devono esibire, a richiesta degli organi di controllo.
La domanda di nulla osta si considera accolta, qualora il Comune non comunichi la relativa decisione al richiedente entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione. E’ fatto comunque salvo quanto previsto al successivo art 17, c. 3.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 44 - Aree consentite per l’esercizio dell’attività

1. Lo svolgimento dell’attività degli artisti di strada è consentito, di norma, nelle aree del territorio comunale indicate nella seguente tabella, se ed in quanto agibili e disponibili e con le puntualizzazioni precisate nella colonna di destra:

Tabella 2 – Aree consentite

1) aree pedonali urbane salvo quanto previsto ai punti 4, 6, 7 e 8
2) Via Mercatello, Via Solferino, Via Bordigallo, C.so Campi, Corso Garibaldi (fino alla confluenza con Via Villa Glori)  
3) area fronte Palazzo Cittanova in C.so Garibaldi;  
4) Galleria XXV Aprile con il consenso della proprietà
5) parchi e giardini pubblici anche al di fuori del centro storico coerentemente con quanto previsto dai regolamenti per la salvaguardia dei singoli parchi
6) sagrati delle chiese, ad esclusione del Duomo con il consenso delle competenti autorità religiose
7) P.za del Comune solo statue viventi (vedi comma 3)
8) nell’ambito di fiere locali (S.Pietro ecc) se previsto nei relativi regolamenti, e alle condizioni dagli stessi indicate.

2. Nell’ambito del mercato bi-settimanale, che si svolge nei giorni di mercoledì e sabato in P.za Stradivari e vie limitrofe, l’attività è consentita solo negli spazi liberi, al di fuori dei posteggi, in modo da non intralciare il transito e senza pregiudizio per l’attività e la sicurezza del mercato; Il
personale di vigilanza addetto al mercato può comunque ordinare l’immediato allontanamento degli artisti quando la loro presenza risulti compromettere il regolare svolgimento del mercato.
Nella piazza del Comune è consentita liberamente, ovvero senza preventivo nullaosta, la sola attività di “statua vivente”, nel rispetto, comunque, dei limiti previsti dal presente regolamento e purchè non siano in atto altre occupazioni con essa incompatibili; in tutti gli altri casi, è necessario
il nulla osta di cui al precedente articolo 5.
Ogni altro esercizio di attività di strada nella piazza del Comune, nonché nel cortile Federico II e sotto i relativi portici, sul sagrato del Duomo e sotto la loggia dei Militi è vietato, salvo le deroghe previste dalle norme del presente titolo. Oltre a quanto sopra, può essere consentita la presenza di artisti di strada nell'ambito delle fiere locali (S. Pietro, ecc.), quale attività collaterale; in tal caso, il numero degli spazi disponibili e le modalità di assegnazione sono stabiliti nel regolamento della singola manifestazione.
L'occupazione in concomitanza con la presenza di manifestazioni pubbliche nella medesima area, e nelle sue immediate adiacenza, fino ad un raggio di 500 metri, non è consentita senza il consenso dei rispettivi organizzatori.

3. L’esercizio dell’attività è sempre vietato sulle carreggiate delle strade aperte al traffico veicolare. In ogni caso, gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni, né ostacolare altre attività, pubbliche e private compreso l’accesso agli esercizi
commerciali, gli uffici e alle abitazioni, e non dovranno sostare davanti agli accessi carrabili.

4. L’esibizione di cantanti, musicisti ed altri artisti itineranti, rivolta ai clienti degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi ricettivi, con le modalità tipiche del "posteggiatore", ed effettuata sia all’interno dei locali che negli spazi esterni di loro
pertinenza, è consentita solo con il consenso del rispettivo titolare e degli stessi clienti, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni, qualora si configuri un pubblico trattenimento.

5. In coordinamento anche con le disposizioni che precedono, vengono, quindi, stabiliti, per ciascuna tipologia di attività, i vincoli e le condizioni particolari di cui alla seguente tabella, che hanno carattere obbligatorio:

Tabella 3 – Vincoli e condizioni

TIPO DI ATTIVITA' ESERCIZIO LIBERO (SENZA NULLA OSTA PREVENTIVO) NELLE AREE DI CUI ALLA TABELLA 2 * ESERCIZIO CONSENTITO NELLE AREE DI CUI ALLA TABELLA 2, SOLO CON PREVENTIVO NULLA OSTA DEL COMUNE
1) SUONATORE AMBULANTE / CANTANTE X  
2) CANTASTORIE / DECLAMATORE DI VERSI / ATTORE X  
3) MADONNARO X  
4) ESECUTORE DI MURALES (GRAFFITARO)   X
5) GIOCOLIERE / SALTIMBANCO / CONTORSIONISTA X - Purchè non si utilizzino attrezzi incendiati X - Se si utilizzano attrezzi incendiati
6) FUNAMBOLO   Vedi nota a margine
7) MANGIAFUOCO   X
8) FACHIRO X - Purchè non si utilizzi il fuoco o materiale infiammabile X - Se si utilizzi il fuoco o materiale infiammabile
9) INCANTATORE DI SERPENTI / ADDESTRATORE DI ANIMALI Non ammesso Non ammesso
10) CLOWN / PAGLIACCIO X  
11) TRAMPOLIERE X - Se si utilizzano trampoli di altezza inferiore a mt. 1,00 X - Se si utilizzano trampoli di altezza pari o superiore a mt. 1.00
12) MIMO X  
13) STATUA VIVENTE X  
14) BURATTINAIO X - Se non si utilizzano strutture X - Se si utilizzano strutture(ammesse con ingombro massimo di mq. 4)
15) PALLONCINAIO (chi crea figure con palloncini gonfiabili) X  
16) RITRATTISTA / CARICATURISTA   X
18) PITTORE PAESAGGISTA   X
19) ALTRE ATTIVITA' Vedi nota a margine Vedi nota a margine

6. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 45 - Orario e durata delle attività

1. Di norma, l’esercizio delle attività oggetto del presente regolamento è consentito dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 23, in ogni periodo dell’anno. E’ fatta salva la facoltà del Comune di derogare agli orari di cui sopra, ampliando o restringendo i relativi limiti, in occasione di particolari ricorrenze o per altre comprovate esigenze.

2. L’artista di strada che, per la peculiarità della sua esibizione, produca la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio”, potrà esibirsi fino ad un massimo di sessanta minuti continuativi per ciascuna rappresentazione, sempre che l’assembramento del pubblico non costituisca pericolo e/o intralcio alla circolazione stradale dei veicoli e/o pedoni; successivamente, potrà esibirsi in altro luogo.

3. L’artista di strada la cui performance, per la sua peculiarità ed il luogo in cui si svolge, è destinata soprattutto ad un pubblico di passaggio, potrà esibirsi per un tempo massimo di due ore continuative, salvo quanto previsto al comma seguente; successivamente potrà esibirsi in altro
luogo. In deroga a quanto sopra, la durata della sosta per i soli artisti che effettuano intrattenimenti di genere musicale, è ridotta a 60 minuti. Tra una postazione e quella successiva deve intercorrere una distanza, in linea d'aria, di almeno cento metri.

4. La permanenza del madonnaro e dell’esecutore di murales è consentita fino al completamento della sua opera, salvo esigenze particolari.

5. Di norma, ciascun artista non può esibirsi nella medesima area e nel raggio circostante di cento metri, per non più di cinque volte in un mese; in ogni caso, non può occupare la medesima postazione per più giorni consecutivi, o con frequenza tale, da costituire una presenza a carattere
stabile.

6. Per le attività diverse da quelle sopra specificate, la durata dell’esibizione è indicata nel relativo nulla osta, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo. In deroga a quanto previsto dal presente articolo in ordine ai tempi di permanenza, possono essere concessi, esclusivamente per i
pittori-ritrattisti, che eseguono direttamente su area pubblica le proprie opere, posti fissi, da utilizzare stabilmente, per più giorni la settimana. In tali casi, l'orario dell'occupazione può essere protratto fino a tredici ore al giorno.

7. La concessione è rilasciata per un periodo massimo di 180 giorni, rinnovabile.

Ai fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree:
a) per i pittori paesaggisti, che dipingono dal vivo, tutti i luoghi del centro storico che intendono raffigurare, compatibilmente con le esigenze della viabilità e del transito pedonale, e per il tempo necessario a terminare l'opera;
b) per i ritrattisti e caricaturisti, che eseguono su area pubblica il ritratto e/o la caricatura ai passanti, una delle seguenti postazioni:
- galleria XXV Aprile
- giardini pubblici di P.za Roma;
- portici di Via Monteverdi;
- portici camera di Commercio.
fatto salvo il consenso della proprietà, per le aree private.

La concessione dà diritto ad esercitare esclusivamente l'attività di pittore-ritrattista e di tenere nello spazio assegnato gli strumenti e le attrezzature necessarie all'attività medesima, ovvero: un cavalletto di esposizione, un cavalletto di lavoro, una sedia e uno sgabello. In caso di pioggia, può anche essere installato un ombrello protettivo fissato al cavalletto, di diametro non superiore a m. 1,50 e altezza non superiore a m. 2,20. In caso di una pluralità di richieste, gli spazi di cui al presente articolo sono assegnati mediante procedura di evidenza pubblica. Per la selezione,
viene compilata una graduatoria fra gli aspiranti, sulla base dei seguenti criteri preferenziali, in ordine decrescente:
- maggior numero di presenze nel territorio comunale, con la medesima attività;
- maggiore anzianità di professione, validamente documentabile;
- eventuali titoli accademici o di merito risultanti da valide certificazioni (titolo artistici, riconoscimenti, premi, ecc.)

In caso di parità, si tiene conto della maggiore anzianità anagrafica e, quindi, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'occupazione deve essere effettuata esclusivamente e personalmente dall'artista, il quale può farsi coadiuvare da familiari o dipendenti e non è in alcun
modo trasferibile a terzi.

8. La concessione è revocata, oltre che negli altri casi previsti dal presente regolamento, anche per assenza ingiustificata, per un arco di tempo di almeno un mese.

9. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 46 - Occupazione di suolo pubblico

1.Le attività di cui al presente titolo non sono soggette al regime del canone per le occupazioni del suolo pubblico, per cui non è dovuto il relativo canone, purchè le stesse non si protraggano oltre il tempo necessario per l’esibizione, di cui al precedente articolo 74. Alle concessioni di cui al
precedente articolo 74 comma 7 lettera b), si applicano le disposizioni di cui al vigente regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse. E' consentita l’occupazione temporanea con quanto strettamente occorrente allo spettacolo, a condizione che i portici e i marciapiedi restino liberamente percorribili dai
pedoni.

3. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 47 - Norme di esercizio

1. Per l'eventuale impiego di minori, dovranno essere osservate le norme poste a loro tutela.

2. I madonnari e gli altri artisti che utilizzino materiali imbrattanti devono fare uso di tecniche, colori e/o sostanze che non danneggino la pavimentazione stradale oppure ricoprire l’area con idonea protezione.

3. Le attività che comportano impiego di materiali, attrezzi o strutture pericolose come il mangiafuoco, il giocoliere e simili, devono essere esercitate a debita distanza dal pubblico.
L’artista che nella sua esibizione utilizzi il fuoco è tenuto, oltre a munirsi del nulla osta di cui al precedente articolo 5, a tenere con sé almeno un estintore a norma. Il Comune potrà concedere l’assistenza, mettendo a disposizione gli estintori di sua proprietà, se ed in quanto disponibili, a
quegli artisti di strada che, essendone sprovvisti, ne facciano richiesta all’Ufficio Economato, dietro versamento di specifica cauzione, che sarà restituita, dopo la riconsegna degli stessi.

4. Gli artisti, tranne casi eccezionali, valutabili di volta in volta, non potranno esibirsi, in numero superiore a dieci elementi per gruppo.

5. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 48 - Divieti

1. E’ vietato all'artista di strada esercitare professionalmente attività di vendita, ovvero attività rientranti nella disciplina del commercio su area pubblica, di cui al Titolo X del D.Lgs 31.3.1998 n. 114.

2. L’artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti o predeterminare un corrispettivo fisso in denaro, per la sua prestazione, in quanto il compenso deve essere lasciato esclusivamente alla libera offerta del pubblico, che ne autodetermina spontaneamente l'ammontare. E'
consentito il passaggio a cappello tra il pubblico. In nessun caso, il compenso può essere preteso, in modo vessatorio.

3. E’ altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità.

4. E' vietata qualsiasi esibizione cruenta o atta a procurare spavento o ribrezzo.

5. Di norma, sono vietati su area pubblica, se al di fuori dei circhi e simili complessi, numeri tipici dell'arte circense, che comportino:
a) impiego di animali esotici o pericolosi (es: incantatore di serpenti);
b) esibizioni di animali ammaestrati, anche se domestici, ad esclusione di quelle, a fini dimostrativi, che hanno ad oggetto animali impiegati in attività di utilità sociale (protezione civile, accompagnamento non vedenti, ecc.)
c) acrobazie pericolose per l'artista e per il pubblico (es: il funambolo);
d) impiego di armi di qualunque tipo (es. lanciatore di coltelli).

Le attività di cui alle lettere c) e d) del comma precedente possono essere consentite, qualora risultino garantite le necessarie condizioni di sicurezza, e siano rispettate tutte le dovute cautele.

6.L’artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali
danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell’artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti, e di cui lo stesso artista è unico responsabile.

7. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 49 - Deroghe e disposizioni particolari

Il Comune si riserva la facoltà di:
- concedere deroghe alle disposizioni del presente regolamento, in occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni od altre iniziative, nonché per esigenze e situazioni contingenti, valutate di volta in volta;
- vietare temporaneamente l’arte di strada, nell’intero territorio comunale o in parte di esso, ivi comprese le aree di cui al precedente articolo 6, ovvero di sottoporla a particolari limitazioni e condizioni, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti.

Come accedere al servizio: 

Nel caso in cui l'artista di strada rientri fra le tipologie che necessitano di nulla osta (vedi sopra - art. 43, comma 3), è necessario inoltrare richiesta all'Ufficio Protocollo del Comune di Cremona.