Impianti carburanti su area pubblica

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L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti sono soggetti ad un'autorizzazione rilasciata dal Comune nel quale è esercitata l'attività ed è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici, ai provvedimenti di cui all'articolo 83 della Legge regionale 2/02/2010 n. 6, agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 89 della legge regionale succitata fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1 dello stesso nonché al parere vincolante di conformità della Regione.

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune che indice a tal fine una conferenza dei servizi.

Insieme all'autorizzazione vengono rilasciati i titoli edilizi necessari.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica di compatibilità degli impianti rispetto alla sicurezza viabilistica da attestarsi con riferimento ai vincoli relativi alle condizioni di sicurezza previsti dal regolamento regionale 24/04/2006 n. 7 e dalle sue norme tecniche attuative e loro successive modifiche ed integrazioni.
L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi.

Requisiti

Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto deve avere i requisiti soggettivi indicati nell'art. 93 della Legge Regionale 6/10.

Collaudo

Prima di mettere in funzione il nuovo impianto, l'interessato deve richiedere al Comune il collaudo degli impianti. In attesa del collaudo e su richiesta della società può essere concesso l'esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 180 giorni prorogabili.

Alla richiesta di esercizio provvisorio va allegata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) convalidata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi della vigente normativa.

Scaduto il termine di 60 giorni per l'effettuazione del collaudo, il titolare dell'autorizzazione può presentare al Comune competente idonea autocertificazione e perizia attestante la conformità degli impianti al progetto approvato, sostitutive a tutti gli effetti, del collaudo.

Trasferimento di titolarità - sospensione dell'attività - modifiche degli impianti - rimozione

Il trasferimento della titolarità di un impianto, sospensione dell'esercizio, rimozione e modifiche agli impianti di distribuzione carburanti, sono soggetti alle procedure di cui alla D.G.R. 8/9590 dell'11/6/11 ed ai rispettivi artt. della legge regionale 2 febbraio 2010.

Comunicazione prezzi praticati

La normativa vigente stabilisce l'obbligo per i titolari dei distributori carburanti pubblici di comunicare i prezzi praticati al Ministero dello Sviluppo Economico, collegandosi al sito https://carburanti.mise.gov.it (art. 51 L. 99/2009 - Decreto del Ministero sviluppo eocnomico del 15/10/2010).
Sono previste sanzioni in caso di mancata comunicazione (art. 22 comma 3 D. Lgs. 114/98).

Verifiche quindicinnali

Gli impianti di distribuzione carburanti sono soggetti a verifiche sull’idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale da effettuarsi, da parte del Comune territorialmente competente, al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.

Come accedere al servizio: 

In caso di installazione di un nuovo impianto stradale deve essere inoltrata domanda/comunicazione esclusivamente in forma telematica tramite il portale SUAP di impresainungiorno.gov.it, utilizzando l'apposito modulo.

Contestualmente alla presentazione di istanza per il rilascio di autorizzazione petrolifera, il richiedente deve avviare le procedure di natura edilizia, secondo le norme vigenti in materia.

Non possono essere installati, né modificati impianti già esistenti di distribuzione carburanti, non assistiti (GHOST) di cui all'art. 82 lettera f) della legge regionale 2 febbraio 2010, n° 6.
 

ATTENZIONE

E' estremamente importante compilare in modo corretto e completo la domanda/comunicazione. Le false dichiarazioni comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria con possibili conseguenza penali a carico del dichiarante.

 

Costo del procedimento: 

Due marche da bollo da € 16.00 per la domanda e l'autorizzazione + una marca da bollo da € 16.00 per la domanda di collaudo provvisorio + spese di collaudo.

E' previsto anche il pagamento di diritti istruttori - verifica il valore consultando il tariffario.

Come pagare: 

Il pagamento dei diritti istruttori e delle marche da bollo è possibile direttamente sul portale impresainungiorno.gov.it, durante la compilazione della procedura (il portale rimanda alla piattaforma pagoPA).