Vendite straordinarie

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Le imprese commerciali che sono in attività possono effettuare queste vendite straordinarie:

- vendita di fine stagione (saldi)

Questi tipi di vendite riguardano tutti i prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e in genere prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.

Queste vendite possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno della durata massima di 60 giorni.

I periodi sono determinati dalla Giunta Regionale che ha stabilito le seguenti date: per i saldi invernali, dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania di ogni anno. Per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio.

- vendita promozionale

Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica applicando sconti e ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali di prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e in genere prodotti che se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento, non possono essere effettuate nei periodi dei saldi e nei 30 giorni antecedenti.
Le vendite promozionali di prodotti alimentari e di prodotti per l'igiene della persona (ad eccezione dei prodotti di profumeria e cosmesi) e per l'igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui sopra.

- vendita di liquidazione

Sono effettuate al fine di esaurire tutta la merce a seguito di:

- cessazione dell'attività: durata massima 13 settimane - si può effettuare nel periodo dal 25 novembre al 31 dicembre

- trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda: durata massima 13 settimane - si può effettuare nel periodo dal 25 novembre al 31 dicembre

- trasferimento dell'azienda in altro locale: durata massima 13 settimane - si può effettuare nel periodo dal 25 novembre al 31 dicembre

- trasformazione o rinnovo dei locali: durata massima 6 settimane e per una sola volta in ciascun anno solare - sono sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio ed agosto; non é possibile effettuarla nei 30 giorni antecedenti la vendita di fine stagione. L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.

Destinatari del servizio: 

Tutti i titolari di esercizi commerciali

Come accedere al servizio: 

- vendite di fine stagione (saldi) e vendite promozionali: non è necessario presentare richiesta o comunicazione.

- vendite di liquidazione: si deve presentare una comunicazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita di liquidazione.

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il portale SUAP di impresainungiorno.gov.it.

ATTENZIONE
E' estremamente importante compilare in modo corretto e completo il modulo. Le false dichiarazioni comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria con possibili conseguenza penali a carico del dichiarante.

Costo del procedimento: 

E' previsto il pagamento di diritti istruttori - verifica il valore consultando il tariffario.

Come pagare: 

Il pagamento dei diritti istruttori è possibile direttamente sul portale impresainungiorno.gov.it, durante la compilazione della procedura (il portale rimanda alla piattaforma pagoPA).