Autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva di certificazione)

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Le dichiarazioni sostitutive sono un importante strumento di semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Dal 1° gennaio 2012, quando sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, i cittadini nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione non devono più fornire certificati o documenti a comprova di situazioni, fatti, stati e qualità, ma possono rilasciare dichiarazioni sostitutive dei certificati o dell'atto di notorietà.

L'Amministrazione deve avviare il procedimento amministrativo e, successivamente, verificare la veridicità delle dichiarazioni.
Si inverte l'onere della prova: non è il cittadino a dover fornire prove documentali, ma è l'Amministrazione che, fidandosi del cittadino, deve provare l'eventuale falsità delle sue dichiarazioni.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere accettate:

  • dagli organi della Pubblica Amministrazione
  • dai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza
  • dai privati.

Da settembre 2020, infatti, anche i soggetti privati sono obbligati ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva.
In questo caso il soggetto privato può richiedere all'Amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione, previo consenso del dichiarante, a conferma della corrispondenza di quanto dichiarato.

L’Autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l’autocertificazione nell'ambito dell’esplicazione delle funzioni giurisdizionali.

La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Ai responsabili del procedimento è proibito chiedere l'esibizione dei certificati nei casi in cui è ammessa la presentazione delle dichiarazioni sostitutive. La violazione dei doveri d'ufficio, prevede sia sanzioni disciplinari che penali. 

Validità dell'autocertificazione
I certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

Cosa si può autocertificare

L'autocertificazione (o dichiarazione sostitutiva di certificazione) può riguardare i seguenti stati, qualità personali e fatti:
- data e il luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 08/06/2001, n. 231
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Destinatari del servizio: 

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio possono essere rilasciate dai cittadini italiani e dell'Unione europea.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono rilasciare dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono rilasciare dichiarazioni sostitutive per quelle materie per le quali esiste una convenzione tra l’Italia e il loro Paese di provenienza.

Come accedere al servizio: 

E' possibile produrre l'autocertificazione su carta libera.

In questa scheda sono disponibili:

- sezione moduli da scaricare: modelli da stampare, e compilare in cartaceo, relativi alle casistiche più ricorrenti di autocertificazioni; è disponibile anche un modulo generico utilizzabile per qualsiasi tipo di necessità.
- sezione link esterni: link al portale dei servizi demografici - in questo caso il portale precompila i dati anagrafici ed accompagna la costruzione dell'autocertificazione - è necessario effettuare il login
- sezione link esterni: link al portale ANPR - in questo caso il portale propone diversi tipi di autocertificazione precompilata (nascita, stato civile, cittadinanza, famiglia anagrafica, residenza, esistenza in vita) - è necessario effettuare il login
- sezione link esterni: link ad un modulo online di costruzione dell'autocertificazione - non è necessario effettuare il login

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