Autentica di firma

Versione stampabileVersione PDF

L'autentica della firma è la dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza dopo aver accertato l’identità della persona che firma.
L’autentica della firma può essere richiesta al cittadino da soggetti privati (banche, assicurazioni, ecc.).
Per i documenti da presentare a Pubblica Amministrazione NON è invece necessaria autentica di firma, ma è sufficiente allegare una copia del documento di identità. Solo in caso di delega per riscuotere benefici economici da parte di altre persone (ad esempio la delega a riscuotere la pensione per un’altra persona) è necessario che la firma sia autenticata. 

Firme elettroniche e digitali

L'autenticazione può essere richiesta anche per le firme elettroniche e per le firme elettroniche avanzate.
Il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 25 prevede che:
L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

La firma digitale invece non richiede di essere autenticata, dal momento che il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 20, com. 1-ter prevede che:

L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

Destinatari del servizio: 

Possono chiedere l'autentica di firma:

  • i maggiorenni capaci di intendere e di volere
  • gli interdetti: in questo caso la firma è del tutore, dopo che il pubblico ufficiale ha verificato il decreto di nomina
  • chi non sa o non può firmare: in questo caso il pubblico ufficiale ne prende atto, accerta l'identità della persona e la sua volontà di firmare, e dichiara "non in grado di firmare".

 

Come accedere al servizio: 

Per far autenticare una firma è necessario PRENDERE APPUNTAMENTO con l’ufficio Anagrafe tramite l’agenda online o telefonando, e ANDARE DI PERSONA all’ufficio portando:

  • un documento di riconoscimento valido
  • il documento in originale da firmare, se già in possesso.

In alternativa all’ufficio Anagrafe, l'autentica di firma può essere fatta dal notaio; il notaio inoltre è l’unico competente ad autenticare firme su documenti redatti in lingue straniere 

Autentiche a domicilio
Per i cittadini che per gravi motivi non possono presentarsi personalmente allo sportello ma sono capaci di intendere e volere, l'ufficio può inviare su appuntamento un incaricato presso l'abitazione, l'ospedale, la casa di riposo o il carcere situati nel territorio comunale di competenza.

Quando è possibile l'autentica di firma

L'autentica può essere chiesta:
• per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati (veicoli) (Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 7)
• per la nomina del difensore nei procedimenti giudiziari in materia penale
• per il consenso scritto nell'ambito delle procedure di adozione internazionale (Legge 04/05/1983, n. 184, art. 31)
• per le procedure di elezione dei consigli dei geologi, degli psicologi, dei periti commercialisti, nonché dei revisori dei conti (sulla busta contenente la scheda di valutazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 08/07/2005, n. 169).

Quando NON è possibile l'autentica di firma

L'autentica NON può essere chiesta per:
• dichiarazioni d'impegno e volontà, accettazioni di volontà, procure, autorizzazioni, deleghe (che non siano relative a pensioni o al ritiro di documenti/certificati presso pubbliche amministrazioni), consensi, accettazioni, rinunce o dichiarazioni di qualunque natura o tenore contenenti impegni, disposizioni per il futuro o fogli in bianco (in questi casi è necessario rivolgersi a un notaio).
• firme su documenti che non siano scritti in lingua italiana. Ai documenti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione ufficiale in italiano, eseguita da un traduttore iscritto al registro di traduttori ufficiali presso il tribunale o al registro di periti ed esperti della Camera di commercio. La traduzione è condizione necessaria per permettere all’ufficiale di anagrafe di valutare se procedere all’autentica chiesta (non dà quindi la certezza di poterne ottenere l'autentica di sottoscrizione). L'autentica di sottoscrizione sarà redatta sul testo originale, ma esclusivamente in lingua italiana.

Atti e documenti da presentare all'estero

Se l'atto deve essere utilizzato in Paesi Extra UE e si vuole che sia valido dal punto di vista legale, la sottoscrizione del pubblico ufficiale del Comune deve essere poi legalizzata e apostillata dalla Prefettura.

Costo del procedimento: 

Autentica di firma esente da bollo (nessun costo): esclusivamente su documenti relativi a pratiche di adozione.

Autentiche in carta semplice (nessun costo): esclusivamente per gli usi per i quali la legge prevede specifica esenzione dall'imposta di bollo (es.: autentica di firma per delega ritiro pensione di invalidità).

Autentiche in bollo: € 16,00