Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.
Può essere utilizzato solo se la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente al contribuente (ai sensi del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13, c. 1).
Esistono sei tipologie di ravvedimento in funzione dell'entità del ritardo accumulato:
- ravvedimento sprint
- ravvedimento breve
- ravvedimento intermedio
- ravvedimento lungo o annuale
- ravvedimento lunghissimo o biennale
- ravvedimento ultra-biennale.
RAVVEDIMENTO SPRINT
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 22 giugno (6° giorno di ritardo):
importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 0,6% (0,1% x 6) = 0,90 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 6) / 36500 = 0,00 €
importo totale da versare: 150,00 € + 0,90 € + 0,00 € = 150,90 €
RAVVEDIMENTO BREVE
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 6 luglio (20° giorno di ritardo):
importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 1,5% = 2,25 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 20) / 36500 = 0,02 €
importo totale da versare: 150,00 € + 2,25 € + 0,02 € = 152,27 €
RAVVEDIMENTO INTERMEDIO
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 15 agosto (60° giorno di ritardo):
importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 1,67% = 2,51 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 60) / 36500 = 0,05 €
importo totale da versare: 150,00 € + 2,51 € + 0,05 € = 152,56 €
RAVVEDIMENTO LUNGO O ANNUALE
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 24 settembre (100° giorno di ritardo):
importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 3,75% = 5,63 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 100) / 36500 = 0,08 €
importo totale da versare: 150,00 € + 5,63 € + 0,08 € = 155,71 €
RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO O BIENNALE
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno dell'anno successivo (un anno e quattro giorni di ritardo):
importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 4,29% = 6,43 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 369) / 36500 = 0,30 €
importo totale da versare: 150,00 € + 6,43 € + 0,30 € = 156,73 €
RAVVEDIMENTO ULTRA-BIENNALE
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno del secondo anno successivo (due anni e quattro giorni di ritardo):
importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 5% = 7,50 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 734) / 36500 = 0,60 €
importo totale da versare: 150,00 € + 7,50 € + 0,60 € = 158,10 €
Come accedere al servizio:
Per il pagamento del ravvedimento operoso occorre utilizzare il modello F24 (anche semplificato), come per i pagamenti normali, versando l'intera somma (importo da versare, importo della sanzione e importo degli interessi giornalieri) con il corretto codice tributo e barrando la casella “ravv”.
I codici tributo per le quote da versare al Comune sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Nella sezione "Link esterni" è possibile accedere allo Sportello Contribuente IMU.
Il tasso di riferimento annuale per gli interessi giornalieri è definito di anno in anno tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TASSO DI RIFERIMENTO PER GLI INTERESSI GIORNALIERI
Tasso legale 2018: 0,3% annuo
Tasso legale 2019: 0,8% annuo
Tasso legale 2020: 0,05% annuo
Tasso legale 2021: 0,01% annuo
Tasso legale 2022: 1,25% annuo
Tasso legale 2023: 5,00% annuo
Tasso legale 2024: 2,5% annuo
RAVVEDIMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE
Sulla dichiarazione (redatta su modello conforme a quello approvato con Decreto Ministeriale) deve essere riportata l'annotazione che questa è presentata a seguito di ravvedimento operoso per omessa presentazione di dichiarazione; alla dichiarazione deve inoltre essere allegata copia della ricevuta di versamento della somma dovuta a titolo di sanzione.
Non sono sanabili con ravvedimento le omesse presentazioni di denunce tese ad ottenere agevolazioni. Ovvero in materia di agevolazioni, l'omessa presentazione della dichiarazione nei termini viene considerata, di regola, non sanabile.
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