Ord. N. 35081/13
Validità del provvedimento: fino al 31/12/2013
Provvedimenti adottati:
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- in alcune zone del territorio di questo Comune il fenomeno della prostituzione su strada non accenna
ad attenuarsi nonostante l'intensificarsi delle azioni di contrasto soprattutto nell'ultimo anno; dato
atto che le modalità di esercizio determinano conseguenze negative sulla sicurezza della
circolazione stradale, nonché sull'ordinato e civile uso degli spazi pubblici di cui all'art. 2, lettera e)
del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008; - i soggetti, che richiedono prestazioni sessuali, sono prevalentemente alla guida di veicoli in
circolazione sulla pubblica via e compiono spesso manovre pericolose ed imprevedibili, mettendo
così a rischio la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità; - il fenomeno della prostituzione su strada determina lo sviluppo di pratiche criminali di sfruttamento
della prostituzione, anche minorile; - il meretricio si manifesta spesso con atteggiamenti indecorosi ed indecenti da parte delle persone
che praticano la prostituzione, tanto da offendere anche la pubblica sensibilità; - alla luce delle argomentazioni prima espressamente richiamate, sussistono gravi condizioni di
turbativa e vulnus per l'ordinato andamento della convivenza sociale di questa comunità, nonché
situazioni di intralcio e di pericolo per la circolazione stradale determinate sia da coloro che alla
guida dei propri autoveicoli si fermano al fine di contrattare prestazioni sessuali sia dai soggetti che
esercitano tale forma di attività e pertanto appare opportuno adottare un provvedimento urgente di
contrasto al fenomeno ritenuto in crescita; - in corrispondenza dell'adozione del provvedimento sarà opportunamente incrementata l'azione della
Polizia Locale al fine di contrastare adeguatamente le predette condotte su strada; - considerato che il fenomeno permane in maniera significativa;
visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 commi 1 e 4;
visto l'art. 1 e 2 lett. e) del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008
vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
visto il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 125,
visto il Regolamento di Polizia Municipale del Comune di Cremona;
RITENUTO
- necessario adottare un provvedimento contingibile e urgente che contrasti il meretricio su strada con
il fine di limitare le conseguenze più sopra ricordate a tutela della sicurezza della circolazione
stradale, della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, nonché con il fine di ridurre fortemente
gli interessi criminali allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e tutelare gli stessi che
sono le prime vittime; - che, per i motivi fin qui addotti, il divieto di cui alla presente ordinanza debba riguardare la parte
attiva nella contrattazione della prestazione;
ORDINA
in tutto il territorio comunale è fatto divieto, fino al 31/12/2013, a chiunque di contattare soggetti che
esercitino l'attività di meretricio su strada o che, per atteggiamento, abbigliamento o modalità
comportamentali manifestino comunque l'intenzione di esercitare tale attività, nonché concordare
con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o
più soggetti dediti alla prostituzione costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della
presente ordinanza.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e
fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 - bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria fino a € 498,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in
misura ridotta ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione delle medesime, la notificazione dei relativi verbali e per
la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Dal divieto di cui al punto precedente sono esclusi, per ragione di servizio, gli operatori socio-sanitari, i
volontari di associazioni che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale delle
persone che si prostituiscono, nonché tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico.
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
- ricorso, in via gerarchica, al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
all'Albo Pretorio del Comune; - ricorso al TAR di Brescia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo
Pretorio del Comune; - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.
Il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto con nota N. 33953/13 di Protocollo
Generale, è immediatamente esecutivo.
La presente ordinanza sarà affissa per giorni quindici all'Albo Pretorio del Comune di Cremona e trasmessa
alla Prefettura, alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia Provinciale.
Alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine è demandato il compito di far osservare le disposizioni della
presente ordinanza.
Il Sindaco
Prof. Oreste Perri
Nota
Il presente documento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cremona
dal 03 luglio 2013 al 17 luglio 2013
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