Ordinanza concernente misure per la prevenzione dei rischi derivanti dall'impiego di artifici pirotecnici, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2010

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IL SINDACO

Premesso:

  • che è diffusa, in Italia come nel resto del mondo, la consuetudine
    di festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi e botti di vario genere,
    la cui vendita registra sempre un consistente incremento nel mese di
    dicembre;
  • che, ogni anno, la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte
    degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi
    abusivamente in commercio per l’occasione, sia, purtroppo, di infortuni,
    anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o
    imperizia, nell’utilizzo di simili prodotti;
  • che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è
    ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali
    esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni
    fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne
    venisse fortuitamente colpito;
  • che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei
    prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a
    detonazione (candela magica, ecc.), quando gli stessi siano utilizzati in
    luoghi affollati o da bambini;
  • che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli
    animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro
    un’evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere
    l’orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento
    e/o investimento;
  • che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il
    rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive;

ciò premesso;

  • atteso che l’Amministrazione Comunale, ancorchè nella
    Città di Cremona non siano mai stati segnalati infortuni significativi,
    legati al lancio di petardi, è sempre stata particolarmente attenta al
    problema, ed, ormai da qualche anno, promuove, nel periodo antecedente il
    Capodanno, una specifica attività di prevenzione, a tutela
    dell’incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente
    impegnata anche la Polizia Municipale;
  • rilevato che, nella definizione delle misure di prevenzione, occorre
    necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non
    hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita
    sul proprio territorio, di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò
    abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la
    commercializzazione al pubblico, purchè, ovviamente, siano rispettate le
    modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne
    l’impiego in ambito privato;
  • considerato che l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque
    insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, per
    contrastare efficacemente un’usanza così diffusa e radicata,
    intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e
    alla sensibilità collettiva, affinchè ciascuno sia pienamente
    consapevole delle implicanze che tale tradizione può avere per la
    sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà,
    di abbandonarla, ricorrendo magari ai molti mezzi alternativi innocui, che la
    fantasia può suggerire;
  • richiamata l’ordinanza n. 66106 del 9.12.2008 e successiva
    integrazione n. 68933 del 29.12.2008 con la quale veniva istituito, in aggiunta
    ai 3 posteggi precedenti, un quarto posteggio in via Milano;
  • ritenuto di confermare anche per quest’anno i quattro posteggi
    destinati alla vendita su area pubblica di artifici pirotecnici;
  • sentito il parere dei competenti uffici comunali;
  • vista la circolare n. 19936 in data 01.12.2007 della Prefettura –
    Ufficio territoriale del Governo di Cremona, con cui si forniscono indicazioni
    in merito all’attività di prevenzione e vigilanza sul commercio e
    la detenzione illeciti di artifici pirotecnici;
  • Visti:

    - Il D.Lgs 31.3.1998 n. 114:

    - la Legge Regionale 21.3.2000 n. 15;

    -il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

per la vendita e l’impiego di artifici pirotecnici, in
occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2010, saranno osservate, per i
motivi esplicitati in premessa, le seguenti disposizioni:

a) vendita negli esercizi commerciali abilitati

è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei
limiti e delle modalità stabilite dalla Legge, con particolare riguardo
al quantitativo massimo che puo’ essere detenuto presso ciascun punto
vendita, all’etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in
caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità
dell’infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e
all’eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di
prosecuzione della vendita, per il corrente anno;

b) vendita su area pubblica

in considerazione del particolare rischio, che si potrebbe
configurare, è tassativamente vietato il commercio in
forma itinerante di artifici pirotecnici.

Per quanto concerne i posteggi straordinari, vengono
individuati, per il Capodanno 2010, esclusivamente i seguenti quattro:

  • N. 1 Via Portinari del Po
  • N. 1 Via Persico (zona stadio)
  • N. 1 a Ca’ de’ Somenzi (a ridosso dello sterrato – area
    fronte fiera)
  • N. 1 in Via Milano (area antistante parcheggio Corazzi

subordinatamente alle seguenti condizioni:

  • i banchi siano dislocati a debita distanza dalle abitazioni;
  • in ogni postazione dovrà essere collocato un solo banco, per evitare
    eccessiva concentrazione di materiale pirico; rispetto ad eventuali banchi di
    diversa merceologia, dovrà intercorrere una distanza di almeno 10
    metri;
  • l’occupazione dovrà essere limitata solo a due giorni (30 e 31
    dicembre);
  • presso ogni posteggio dovranno essere installati almeno due estintori,
    posti ai due angoli del banco;
  • il titolare dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la quale si
    faccia espressamente constare che, in caso di accertate irregolarità
    nella vendita, rilevanti ai fini della sicurezza e comportanti o meno sequestro
    della merce, il posteggio non sarà più riconfermato.

Si ricorda che è tassativamente vietata la vendita
ambulante degli artifici di IV e V categoria.

c) impiego

è tassativamente vietato far esplodere botti o
petardi di qualsiasi tipo:

a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o
privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di
qualsiasi tipo; per le iniziative preorganizzate, i responsabili dovranno
affiggere appositi cartelli;

b)all’interno di asili, scuole, ospedali, case di
cura, comunità varie, uffici pubblici, e ricoveri di animali (canile,
gattile, ecc.), nonchè entro un raggio di 200 metri da tali strutture, a
partire dalla data odierna e fino al 6 gennaio 2010;

c)in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitano
o siano presenti delle persone, per il periodo di cui al precedente punto
c)..

Gli organizzatori delle feste dovranno assicurare, con
proprio personale, un’assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto
sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell’ordine.

RICHIAMA

I privati cittadini sulla oggettiva pericolosità dei
prodotti di cui trattasi e sulle conseguente necessità di adottare, nel
loro impiego, ogni possibile precauzione, a tutela della propria ed altrui
incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno,
affinché una così bella occasione di allegria e di divertimento
generale, non debba, in nessun modo, essere funestata da incidenti, che la
normale prudenza avrebbe consentito di evitare; in particolare:

RACCOMANDA

  • di acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati,
    assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità
    di commercializzazione al pubblico, si ricorda che esclusivamente gli artifici
    cosiddetti "declassificati" devono intendersi di libero commercio (sussistendo
    per il venditore il solo obbligo della titolarità della licenza comunale
    di vendita e non anche quello del possesso della speciale autorizzazione di
    Polizia);
  • di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero
    rinvenire;
  • di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressamente a
    loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino
    comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo
    maldestro (al riguardo si rammenta che i prodotti di libera vendita non possono
    essere considerati "giocattoli" e la loro vendita è pertanto vietata ad
    un pubblico di età inferiore ad anni 14);
  • di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle
    persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino
    affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

Il Direttore del Settore Legislazione Commerciale e Pubblici
Spettacoli provvederà a dare la massima divulgazione alla presente
ordinanza, trasmettendone copia alle forze dell’ordine, alle associazioni
di categoria del commercio, alle organizzazioni degli utenti, inoltre,
prescriverà, con gli atti autorizzativi da rilasciare ai singoli
organizzatori delle feste e manifestazioni pubbliche, al chiuso e
all’aperto, in programma il 31 dicembre, l’obbligo di affiggere un
adeguato numero di cartelli, contenenti il tassativo divieto di accensione di
botti di qualsiasi tipo, nei luoghi in cui tali manifestazioni si svolgono.

L’inosservanza delle disposizioni della presente
ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, sono punite con una
sanzione pecuniaria fino ad €. 100 fatta salva, ove il fatto
assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Cremona, 09.12.2009

IL SINDACO

Prof. Oreste Perri

Nota

Il presente documento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cremona dal 15 al 31 dicemrbe 2009

Tipologia
Ordinanze
Categoria di Ordinanze
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