Divieto di vendita di bevande alcoliche all'interno dello Stadio "Zini" e nella fascia perimetrale esterna, in occasione degli incontri di calcio

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IL SINDACO

- Richiamate:

- l’ordinanza sindacale n. 48233/2003. in data 10.10.2003, con la quale, su espressa richiesta del Questore di Cremona, motivata da prioritarie esigenze
di tutela dell’ordine pubblico, si stabiliva il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche negli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande
ubicati in prossimità dello Stadio "Comunale "Zini" di Cremona, a partire da un’ora antecedente l’inizio delle manifestazioni sportive e fino ad un’ora dopo la
conclusione delle stesse;

- la successiva ordinanza n. 51702 del 24 ottobre 2003, con la quale, sempre su richiesta del Questore, si provvedeva ad integrare l’elenco degli esercizi
interessati alle disposizioni di cui sopra ed individuati con lo stesso provvedimento;

- ricordato che questo Comune, in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell’Interno con circolare n. 559/C 21383 1200 – A –11 del
19.11.1985, in attuazione della convenzione europea sottoscritta a Strasburgo il 19.8.1985, sulla violenza e sulle intemperanze degli spettatori in occasione degli incontri
calcistici, già da tempo ha prescritto, sia alla Società sportiva concessionaria dell’impianto, che al gestore del posto di ristoro operante al suo interno, il tassativo
divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche nello Stadio, facendone espressa menzione nei rispettivi titoli autorizzativi;

- visto, inoltre, il decreto sindacale n. 60528 del 2.11.1998, con il quale, conformemente all’analogo parere espresso dal Questore, si stabiliva la
possibilità di somministrare birra, anche a contenuto alcolico, in occasione di concerti ed altre manifestazioni diverse dagli incontri calcistici, eventualmente autorizzate nello
Stadio;

- atteso che le esigenze di pubblico interesse che avevano motivato l’introduzione del divieto e che si fondavano sulla necessità di contrastare,
attraverso un’efficace attività di prevenzione, il grave fenomeno della violenza negli stadi, risultano sussistere tuttora, tenuto anche conto dell’intervenuta
promozione alla serie "B" della squadra locale di calcio della "Cremonese";

- vista la nota n Gab. A 4/2005 del 16 settembre 2005, assunta al Protocollo Generale del Comune il 19.9.2005, al n. 43980, con la quale il Questore di Cremona,
in relazione alla diversa articolazione del calendario calcistico di serie B, introdotta con il Campionato 2005/2006, evidenzia la necessità di estendere il divieto di vendita di
alcolici anche al sabato e negli altri giorni feriali infrasettimanali, in cui la locale formazione calcistica dell’"U.S. Cremonese" effettuerà gli incontri casalinghi;

- ritenuta l’opportunità di coordinare le soprarrichiammate disposizioni in un’unica nuova ordinanza, che disciplini organicamente la materia,
recependo anche le suddette ulteriori indicazioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza;

- ritenuto, altresì, di stabilire, con l’occasione, una specifica sanzione per le violazioni alle disposizioni in argomento, di importo superiore a quello
ordinariamente previsto per l’inosservanza delle ordinanze sindacali, anche come efficace deterrente, per prevenire le gravi conseguenze che potrebbero derivare
dall’inosservanza di prescrizioni, che sono poste ad esclusiva tutela di preminenti interessi pubblici;

- rilevato che, dopo l’avvio del nuovo Campionato, si è riscontrata l’esigenza di estendere il divieto di

vendita di alcolici ad altri tre esercizi pubblici ubicati nell’area interessata, in quanto frequentati anch’essi dai tifosi;

- ricordato, peraltro, che, come già manifestato in più occasioni, la decisione, autonomamente adottata della Lega Nazionale Calcio, di prevedere la disputa di
partite di calcio anche nelle ore pomeridiane del sabato suscita, in questo e in molti altri Comuni, forti perplessità e preoccupazioni, per i riflessi negativi che ne possono
derivare sui cittadini e sulle attività economiche, anche sotto il profilo della sicurezza viabilistica, per cui questa Amministrazione Comunale si riserva, comunque, le eventuali
iniziative che ritenesse più opportune, nell’ambito di sua competenza, per fronteggiare la relativa problematica e le sue possibili conseguenze, nel superiore interesse
della propria comunità;

- rilevato, inoltre, come elemento di ulteriore aggravio delle suesposte preoccupazioni, che lo spostamento degli incontri al sabato o ad altri giorni feriali
determina anche una maggiore incidenza sull’attività degli esercizi pubblici interessati dalle presenti disposizioni, sebbene le stesse siano in vigore fin dal 2003, tenuto
conto che molti di loro non ne hanno ancora materialmente risentito, chiudendo, per turno, nel giorno di domenica;

-visti:

  • l’art. 10/c. 2 della Legge regionale 24 dicembre 2003 n. 30;
  • l’art. 50/c. 7 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

l’osservanza delle seguenti disposizioni, per i motivi esplicitati in premessa:

A) Divieto di vendita ed introduzione di alcolici nello Stadio

E’ fatto tassativo divieto di somministrare o vendere per asporto bevande di qualunque contenuto alcolico (birra compresa) all’interno dello Stadio
comunale "Zini" di Via Persico, in occasione degli incontri di calcio aperti al pubblico, in qualunque orario e giorno della settimana gli stessi siano organizzati.

Qualsiasi bevanda dovrà essere servita in bicchieri a perdere e non in bottiglie, lattine o altri similari contenitori (le bottiglie in plastica potranno essere
vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura).

E’ ugualmente vietato a chiunque introdurre bevande alcoliche nello Stadio, sia per uso personale, che con l’intento di distribuirle agli
spettatori, anche se a titolo gratuito.

In occasione dello svolgimento allo Stadio di concerti o altre manifestazioni, diverse dagli incontri di calcio, è consentita la somministrazione di birra anche
alcoolica, salvo eventuale specifico divieto, disposto per la singola iniziativa.

La società concessionaria avrà cura di far ispezionare accuratamente l’impianto, prima dell’inizio di ogni manifestazione, per rimuovere eventuali
bottiglie di vetro, lattine o altri rifiuti.

B) Divieto di vendita di alcolici negli esercizi pubblici ubicati in prossimità dello Stadio

in ottemperanza alle disposizioni del Questore di Cremona, è fatto inoltre tassativo divieto di somministrare o vendere per asporto bevande di qualunque
contenuto alcolico (birra compresa) in tutti gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, ubicati in prossimità dello Stadio, entro la fascia evidenziata
nella planimetria che figura come allegato A), e che sono indicati nell’elenco allegato sotto la lettera B.) alla presente ordinanza.

Il divieto si applica a decorrere da un’ora antecedente l’inizio della manifestazione sportiva fino ad un’ora dopo il termine della stessa, in
qualunque giorno della settimana, feriale o festivo, e in qualunque orario, pomeridiano o serale, la stessa si tenga.

Nella suddetta fascia oraria, qualsiasi bevanda dovrà essere servita in bicchieri e non in bottiglie, lattine o altri similari contenitori (le bottiglie in
plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura).

In ogni locale dovrà essere esposto al pubblico un cartello con l’indicazione del divieto e degli orari in cui lo stesso vige.

Per gli esercizi abilitati anche alla ristorazione, il divieto è limitato alla sola attività complementare di Bar, a condizione che, negli orari suindicati, le
bevande alcoliche siano somministrate esclusivamente con i pasti serviti ai tavoli, e non al banco, rimanendo comunque tassativamente precluso l’asporto.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimento a terzi dell’azienda commerciale.

Le stesse non si applicano, salvo espresso divieto disposto per l’occasione, qualora nello stadio si svolgano concerti o altre manifestazioni diverse
dagli incontri di calcio.

C) Divieto di vendita di alcolici da parte di operatori su area pubblica

Le disposizioni di cui al punto B), commi 1, 2, 3, 6 e 7 si applicano anche agli operatori su area pubblica del settore alimentare eventualmente autorizzati ad
occupare i posteggi temporanei localizzati all’esterno dello Stadio, nonché in tutta la fascia perimetrale esterna, in cui sono ubicati gli esercizi pubblici individuati
nell’allegato A.

In caso di necessità, il responsabile del procedimento autorizzatorio, può estendere eccezionalmente il divieto, con le medesime modalità, anche ad operatori su
area pubblica che utilizzano posteggi ubicati su aree diverse del territorio comunale.

Resta fermo il divieto di svolgere attività di commercio su area pubblica in forma itinerante nell’area antistante lo Stadio comunale, nei giorni in cui
si svolgono gli incontri di calcio, già sancito con propria ordinanza n. 18509 in data 8 aprile 2005.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 500, con applicazione della
procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Nei confronti dei singoli operatori commerciali, l’efficacia delle presenti disposizioni decorre dalla data di prima notifica delle stesse.

Gli uffici competenti provvederanno ad annotare il divieto e le altre prescrizioni di cui alla presente ordinanza negli atti autorizzativi rilasciati ai singoli
operatori, per la parte che gli stessi sono tenuti a rispettare.

Le autorizzazioni in essere alla data di inizio della pubblicazione della presente ordinanza, e ove non si fosse ancora provveduto, dovranno essere integrate
con le indicazioni di cui al comma precedente, nel termine di dieci giorni dalla data anzidetta.

Dalla stessa data, sono revocate, fatti salvi gli effetti già prodotti, le ordinanze sindacali n. 48233 del 10.10.2003 e n. 51702 del 30.10.2003, il decreto
sindacale n. 60528 del 2.11.1988, ed ogni altra disposizioni comunale che risulti in contrasto con il presente provvedimento.

La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune per venti giorni consecutivi.

Copia della stessa verrà notificata ai titolari di tutti gli esercizi pubblici indicati nell’allegato B, all’U.S. Cremonese" e al gestore del Bar
interno allo Stadio.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

(Gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza)

L’ Amministrazione Comunale si riserva, comunque, le eventuali iniziative che ritenesse più opportune, nell’ambito di sua competenza, per
fronteggiare la problematica, derivante dallo spostamento degli incontri di calcio al sabato pomeriggio.

Cremona, 23 settembre 2005

IL SINDACO

(Prof. Gian Carlo Corada)


Allegato b) all’ordinanza n. 46175/05 del 23 settembre 2005 concernente: "Divieto di vendita di bevande alcoliche
all’interno dello stadio Zini e nella fascia perimetrale esterna, in occasione degli incontri di calcio".

ELENCO ESERCIZI PUBBLICI SOGGETTI AL DIVIETO

  • Snc VIBAR di Baldani Luciana & C. - Bar "Stop" - Via Mantova 1/f
  • Pini Silvana - Bar Tabacchi - Via Mantova 7
  • "Da Nino di Storti Erminio & C. sas" - Bar "da Nino" - Via Mantova 49
  • Snc Raffaello di Ernesto Raffi & C. - Bar Trattoria "Vecchio Mercato" - (ex "Granatieri") - Via Mantova 18
  • Pavesi Monica Ultimina - "Giò Bar" - Via Mantova 81
  • Snc Fame di Assandri Alida & C. - "Al Ranch" - Via Persico 22
  • Cassi Antonio - Bar "Primavera" - Via Persico 2
  • Snc Stella di La vezzi Loana e Raja - Bar "Stella" - Via Brescia 27
  • Cerioli Fabio - "Il Barino" - Via Brescia 10
  • Feliciani Luigi - Bar "Pablo" - Via Brescia 58
  • Snc La Locanda dei Disastri - Di Massari Massimo & C. - Via dell’Annona 13
  • Bar Trattoria Alba di Nolli Ernestino & C. - Trattoria "Alba" - Via Persico 40
  • Snc Pasticceria "Sanremo" di Corbari Lidia & C. - Via Mantova 129
  • Compagno Katia Lorella - Bar "Brescia" - Via Brescia 11
  • "Matisse" Gelateria Caffetteria di Antonioli Laura & C. Snc - Via Mantova 14
  • Compiani Paola - Bar Tulipano - Via Persico 20/h
  • Snc Vesuvio di Donnarumma Elio - Pizzeria "Vesuvio" - P.za Libertà 10
  • Bonatti Stefania - Salsamenteria "I Paraduùr" - P.za Libertà 24/A
  • Snc Pizzeria "Il Grillo" di Ferrara Sara & C. – Via Brescia 44
  • Snc "Bar Oriente" di Pastore Carolina – Via Brescia 123
  • Osteria del Cavo di Costa Vincenzo – Via Cavo Cerca 8
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