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Il Comune Attività e uffici Accedi a La città | Campagne controllo smog: controllo degli impianti termici (caldaie) - stagione 2008/2009La normativa vigente obbliga i cittadini ad effettuare la manutenzione degli impianti termici (caldaie) e presentare ogni due anni la dichiarazione di avvenuta manutenzione. Il Comune di Cremona è quindi obbligato a verificare che le operazioni di manutenzione vengano svolte. Di seguito in questa scheda vengono specificate le modalità da seguire per procedere alla manutenzione e alla dichiarazione; vengono inoltre specificate le modalità seguite dal Comune per procedere con i controlli. PrecisazioniEsenzioni Lo scaldabagno (ossia la caldaia che serve solo l'acqua sanitaria e non il riscaldamento), le stufette ed i generatori di calore di potenza inferiore ai 4 KW non sono soggetti ai controlli e quindi alla dichiarazione. Chi ha il teleriscaldamento non deve fare la dichiarazione, compito che compete al responsabile dell'Impianto (Amministratore). Le caldaie nuove, se viene consegnata all'Ente Locale la scheda identificativa dell'impianto entro trenta giorni dall'installazione/prima accensione, unitamente al rapporto di manutenzione, saranno esenti dai controlli per 2 anni. Nel caso in cui sussistano motivi per cui il cittadino ritiene che l'unità immobiliare non richieda il controllo della caldaia (appartamento vuoto, riscaldamento mediante stufette e generatori di calore di potenza inferiore ai 4 KW), è necessario inoltrare l'autodichiarazione utilizzando l'apposito modulo (di seguito in questa scheda). ufficio di riferimento:
Sportello Caldaie
destinatari del servizio:
Devono provvedere alla manutenzione della caldaia:
- il proprietario dell'immobile nel caso in cui sia anche occupante dello stesso; - gli occupanti dell'immobile (ad es. affittuari); - l'amministratore del condominio, nel caso di impianto centralizzato; - terzo responsabile, se nominato. La dichiarazione deve invece essere presentata al Comune (attraverso il CAIT o Centro Abilitato): - dal manutentore per gli impianti di potenza inferiore ai 35 KW, - dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici o suo delegato negli altri casi. quando richiedere il servizio:
La dichiarazione ha validità biennale.
Chi si è avvalso in passato della possibilità dell'autodichiarazione rispetterà la sua normale scadenza biennale. Ad esempio chi ha presentato l'autodichiarazione il 7 febbraio 2007 dovrà presentare la nuova dichiarazione entro il 7 febbraio 2009. costo del servizio:
Oneri della dichiarazione
All'atto del ritiro della copia dell'allegato F o G, il Comune chiede, a titolo di rimborso spese, il versamento di: - € 8 per caldaie con potenza nominale inferiore a 35 kW - € 10 euro per caldaie con potenza nominale compresa tra 35 e 50 kW - € 15 euro per caldaie con potenza nominale compresa tra 50,1 e 116,3 kW - € 20 euro per caldaie con potenza nominale compresa tra 116,4 e 350 kW - € 26 euro per caldaie con potenza nominale superiore a 350 kW Tariffe delle ispezioni del Comune Nel caso in cui l'utente NON abbia presentato la dichiarazione, l'ispezione sarà effettuata con onere a suo carico con le seguenti tariffe. Caldaie tipo A (inf. ai 35 KW): € 100,00 Caldaie tipo B (da 35 a 50 KW): € 116,00 Caldaie tipo C (da 50,1 a 116,3 KW): € 171,00 Caldaie tipo D (da 116,4 a 350 KW): € 238,00 Caldaie tipo E (oltre 350 KW): € 312,00 Nel caso in cui ci siano più impianti nella stessa centrale termica, è prevista una riduzione della tariffa del 30% dal secondo generatore e quindi gli importi diventano: Caldaie inf. ai 35 KW: € 70,00 Caldaie da 35 a 50 KW: € 81,00 Caldaie da 50,1 a 116,3 KW: € 120,00 Caldaie da 116,4 a 350 KW: € 167,00 Caldaie oltre 350 KW: € 218,00 Il pagamento dell'ispezione non sostituisce la sanzione prevista dalla normativa per la mancata manutenzione. Dal mese di agosto 2008 il responsabile dell'impianto deve versare alla Regione Lombardia (attraverso i Cait o Centro abilitato) un contributo addizionale pari a: caldaie inf. ai 35 KW: € 1,00 caldaie da 35 a 50 KW: € 1,50 caldaie da 50,1 a 116,3 KW: € 3,50 caldaie da 116,4 a 350 KW: € 10,00 Caldaie oltre 350 KW: € 18,00 come accedere al servizio:
La manutenzione della caldaia
Per avere una caldaia sempre perfettamente efficiente, che consumi il meno possibile, renda il meglio e inquini meno è necessario effettuare la manutenzione. Una corretta manutenzione deve essere svolta da un manutentore abilitato ovvero in possesso dei requisiti previsti dalle norme di sicurezza degli impianti. Una corretta manutenzione prevede almeno le seguenti operazioni: - la verifica visiva delle aperture di ventilazione, dell'evacuazione dei fumi e della linea di alimentazione del combustibile; - il controllo strumentale della tenuta della caldaia e dell'impianto a gas; - la pulizia e la verifica del bruciatore, dello scambiatore, dei componenti della caldaia e dei materiali isolanti; - il controllo del funzionamento dei dispositivi di comando e di sicurezza. E' necessario ricordare che la frequenza delle manutenzioni è specificata - sul libretto di istruzioni dell'impianto termico - oppure dall'installatore dell'impianto - oppure dal costruttore dei componenti. In assenza di queste informazioni deve essere effettuata almeno ogni due anni. Rendimento di combustione (prova dei fumi) Per verificare il grado di efficienza della caldaia, oltre alla manutenzione è necessario effettuare anche il rendimento di combustione detto anche prova dei fumi. Per le caldaie con potenza fino ai 35 KW alimentati a gas (impianti autonomi domestici) la prova dei fumi deve essere effettuata ogni due anni, mentre per quelli alimentati con combustibile solido o liquido deve essere effettuati ogni anno. Per le caldaie con potenza compresa tra 35KW e 116 KW alimentate a gas, deve essere fatta una volta all'anno; per caldaie con potenza compresa tra 35KW e 350 KW e quelle di potenza superiore ai 350KW, due volte all'anno. Negli approfondimenti di questa scheda è possibile consultare i valori minimi di combustione previsti dal DPR 551/99. Tutte le operazioni relative alla manutenzione e alla verifica del rendimento di combustione vengono inserite (a cura del manutentore) nel rapporto di manutenzione (allegati F o G) e sul libretto d'impianto o di centrale. Presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione La dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere effettuata con gli appositi moduli denominati "F" e "G" (redatti da manutentore abilitato). Per essere valida a tutti gli effetti oltre ad essere compilata in ogni sua parte e convalidata con l'appropriato bollino comunale (vedi sezione "costo del servizio" di questa scheda), dovrà essere consegnata al Comune (attraverso il CAIT o Centro Abilitato) entro 30 giorni dall'avvenuta manutenzione. La verifica della manutenzione da parte degli enti di controllo I comuni sopra i 40.000 abitanti (la Provincia per la restante parte del territorio) sono obbligati a verificare che le operazioni di manutenzione vengano svolte. Nella città di Cremona tale verifica viene effettuata dall'Amministrazione Comunale. Gli ispettori sono professionisti abilitati dall'Enea (Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente). Per tutti gli impianti termici la legge prevede che lo stato di manutenzione ed il rispetto delle norme riguardanti il risparmio energetico venga accertato dall'Ente di controllo. Su incarico del Comune, previo appuntamento con l'utente, gli ispettori si recano presso le abitazioni, insediamenti produttivi ed artigianali, ad effettuare la verifica amministrativa e tecnica. Le ispezioni vengono effettuate sul 5% degli impianti dichiarati senza onere a carico dell'utente. ATTENZIONE: nel caso in cui una persona non presenti la dichiarazione, l'ispezione che il Comune effettua attraverso i professionisti abilitati ENEA è a carico dell'utente (vedi sezione "costo del servizio" di questa scheda). Obblighi degli Amministratori di condominio Gli amministratori di condominio devono inviare al Comune di Cremona la comunicazione di nomina o revoca dell'incarico utilizzando l'allegato L (disponibile nella sezione approfondimenti di questa scheda). scarica il modulo/i moduli necessari per accedere al servizio (formato PDF) - leggi l'informativa privacy:
Non presenza di impianto termico: autodichiarazione
L'autodichiarazione di non presenza dell'impianto termico può essere presentata indifferentemente all'URP Ufficio Relazioni con il Pubblico o allo Sportello Caldaie.
Il modulo per l'autodichiarazione di "non presenza dell'impianto termico" scaricabile da questa pagina è disponibile anche in formato cartaceo presso presso lo Sportello Caldaie e presso l'URP Ufficio Relazioni con il Pubblico. la documentazione deve essere presentata a:
SpazioComune - URP
Sportello Caldaie approfondimenti:
Controllo impianti termici: normativa di riferimento, facsimili dei modelli, incentivi e sanzioni, risultati delle campagne di controllo
CURIT - Regione Lombardia - Catasto Unico Regionale Impianti Termici (sito ufficiale) Elenco dei CAIT lombardi - aggiornato al 17 gennaio 2008 (pdf, 45kb) Ente per le nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente responsabile del procedimento:
Marco Pagliarini
Ente di riferimento:
riferimenti normativi:
Legge 9 gennaio 1991, n. 10
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, art. 11, comma 18, così come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Direttiva n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 D.G.R. 26 ottobre 2006 n. 8/3393 Linee guida concernenti l'esercizio, la manutenzione, ed ispezione degli impianti termici del territorio regionale (D.Lgs. 192/05; L. 10/91; D.P.R. 412/93; D.P.R. 551/99; L.R. 26/2003) Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 D.G.R. 18 luglio 2007, n. 8/5117 D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 6303 Nella sezione approfondimenti di questa scheda è possibile accedere ad una pagina indice dedicata alla normativa. altri percorsi di navigazione:
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ultima modifica: 17/09/2008 -
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