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Il Comune Attività e uffici Accedi a La città | Attività ricettive non alberghiere: case per ferie - affittacamere - case ed appartamenti per vacanze - bed & breakfastCase per ferie
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie sono assicurati un servizio di telefono ad uso comune e un arredamento minimo per camera da letto costituito da: un letto, una sedia o sgabello, uno scomparto armadio per persona ed un cestino porta rifiuti. Le case per ferie devono altresì possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia Affittacamere Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia svolta dal medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso, il comune annota in calce all'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, l'attività complementare di affittacamere svolta dal titolare. Il titolare dell'esercizio di affittacamere può somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate. In questo caso è necessario il possesso dei requisiti professionali e morali (articoli 5 e 6 della Legge Regionale 24/12/2003 n.30). I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione. Gli appartamenti utilizzati per l'attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario, completo di tazza igienica con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, ogni sei posti letto o frazione di sei superiore a due, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo dell'alloggio. Case ed appartamenti per vacanze Sono definite case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni, in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari. Le case ed appartamenti per vacanze si considerano gestite in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione e, fino all'entrata in vigore del regolamento recante l'indicazione degli standard qualitativi obbligatori minimi. L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici. In deroga alle norme vigenti, la ricettività può essere incrementata, purché sia garantito il minimo di mq 8 di superficie, al netto di ogni vano accessorio, per ogni posto letto. Nelle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali: a) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas; b) manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell'appartamento e dei connessi impianti tecnologici; c) pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio del cliente; d) servizio di recapito e di ricevimento dell'ospite. Ogni modificazione all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze deve essere preventivamente comunicata al sindaco del comune in cui è ubicato l'immobile. Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni d'interesse locale o per particolari periodi dell'anno, il sindaco può, con singoli provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite minimo di sette giorni. Bed & breakfast È denominata bed & breakfast l'attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione. La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo bed & breakfast che può essere affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile. L'attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente. Il responsabile dell'attività è tenuto a registrare le presenze, comunicarle alla locale autorità di pubblica sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.Le tariffe, liberamente determinate, sono comunicate alla provincia competente. La provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di bed & breakfast comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione turistica. L'elenco è comunicato alla Regione. Il responsabile dell'attività è tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti. Pubblicità dei prezzi I prezzi minimi e massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all'interno di ciascuna unità abitativa. I prezzi delle case e appartamenti per vacanze e degli affittacamere devono essere denunciati alla provincia, tramite il comune, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. A tali prezzi si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli esercizi alberghieri. I prezzi dei servizi delle strutture ricettive denominate case per ferie e ostelli per la gioventù devono essere denunciati al comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell'apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati. Cessazione temporanea dell'attività ricettiva Il titolare delle strutture ricettive non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventivo avviso al comune. Il periodo di cessazione temporanea della attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata. ufficio di riferimento:
Sportello Unico per le Attività Produttive: Ufficio pubblici esercizi - attività turistiche - polizia amministrativa
quando richiedere il servizio:
L'attivita' puo' iniziare dopo 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione previa ulteriore comunicazione di inizio il giorno stesso dell'apertura allo sportello unico.
Il comune comunica alla provincia e alle strutture IAT competenti per territorio le denunce di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione. costo del procedimento:
€ 32,30 per diritti sanitari.
I diritti sanitari devono essere versati con bollettino postale intestato a: ASL Provincia di Cremona - Servizio Tesoreria - c/c n. 11527264 come accedere al servizio:
Le attività ricettive non alberghiere sono intraprese previa denuncia di inizio di attività (articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
La denuncia è presentata al comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività e deve essere inviata alla provincia competente per territorio. Alla dichiarazione deve essere allegata l'apposita modulistica regionale unificata. In particolare: - Mod.A - scheda 4 con 3 planimetrie dei locali quotate in scala 1:100 e relazione descrittiva scarica il modulo/i moduli necessari per accedere al servizio (formato PDF) - leggi l'informativa privacy:
Modello A Regione Lombardia: dichiarazione di avvio / modifica attività (DIAP)
Modello B Regione Lombardia: dichiarazione subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/cambiamento ragione sociale Scheda 4: attività di produzione I moduli scaricabili da questa pagina sono disponibili anche in formato cartaceo presso l'Ufficio pubblici esercizi - attività turistiche - polizia amministrativa dello Sportello Unico e presso l'URP Ufficio Relazioni con il Pubblico.
I moduli per presentare la denuncia di inzio attività sono in fase di revisione e quindi non scaricabili; per questi moduli è necessario rivolgersi all' Ufficio pubblici esercizi - attività turistiche - polizia amministrativa. la documentazione deve essere presentata a:
Ufficio protocollo - Sportello Unico
Ufficio Protocollo Generale approfondimenti:
Legge Regionale 30/03 pubblicata sul Bollettino N. 53, Supplemento N. 1 (formato PDF, 112 Kb)
Legge Regione Lombardia 16.07.07 n. 15 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo (pdf, 97kb) responsabile del procedimento:
Marco Masserdotti
Ente di riferimento:
Gestione Territorio - Svil. Economico - Sportello Unico per le Imprese e l'Edilizia
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Unità Org. Sportello Unico per le Attività Produttive
riferimenti normativi:
- Legge Regionale 16-07-2007, n. 15 - Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
- Legge Regionale 24/12/2003 n.30 - Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (vedi sezione approfindimenti di questa scheda)
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ultima modifica: 05/11/2008 -
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