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Il Comune Attività e uffici Accedi a La città | ICI: ravvedimento operoso (regolarizzazione del pagamento e/o della dichiarazione)La Legge consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell'I.C.I. avvalendosi del ravvedimento operoso che consente riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili.
Per potersi avvalere del ravvedimento operoso è indispensabile che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Ravvedimento per omesso o parziale versamentoNel caso di versamento effettuato entro il 30° giorno successivo alla scadenza della rata si applica la sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta e non versata (pari a 1/8 della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo), oltre agli interessi legali, calcolati a giorni. Nel caso di versamento effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza della rata ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata, si applica la sanzione del 6% dell'imposta dovuta e non versata (pari a 1/5 della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo), oltre agli interessi legali, calcolati a giorni. Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga il pagamento: - dell'imposta o della differenza di imposta dovuta e versata in ritardo; - degli interessi legali (del 2,5 % per l'anno 2007 e del 3,0% dal 1 gennaio 2008), commisurati all'imposta e calcolati a giorni, maturati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito; - della sanzione sull'imposta versata in ritardo. In mancanza anche di uno solo dei versamenti il ravvedimento non si ritiene effettuato. Ravvedimento per omessa dichiarazioneNel caso di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dal giorno di scadenza previsto dalla legge, perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga la presentazione della dichiarazione omessa ed il pagamento della sanzione di Euro 7,00. Sulla dichiarazione (redatta su modello conforme a quello approvato con Decreto Ministeriale) deve essere riportata l'annotazione che questa è presentata a seguito di ravvedimento operoso per omessa presentazione di dichiarazione; alla dichiarazione deve inoltre essere allegata copia della ricevuta di versamento della somma dovuta a titolo di sanzione. ufficio di riferimento:
Ufficio servizi ai contribuenti
Sportello integrato di consulenza ai contribuenti su ICI e Modello Unico Telematico Persone Fisiche destinatari del servizio:
Persone fisiche e giuridiche che possiedono fabbricati (immobili), aree fabbricabili e terreni agricoli a titolo di:
- proprietà - usufrutto - diritto d'uso, di abitazione, di locazione finanziaria, di enfiteusi, di superficie - locazione per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) - concessione di immobili demaniali. come accedere al servizio:
La regolarizzazione avviene con l'effettuazione degli adempimenti omessi unitamente al versamento degli interessi e sanzioni in misura ridotta.
approfondimenti:
Depliant informativo "Icinforma2008" (pdf, 169kb)
responsabile del procedimento:
Gino Ruggeri
Ente di riferimento:
riferimenti normativi:
- art.13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni
- Circolare M.F. 13.7.1998, n.184/E altri percorsi di navigazione:
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ultima modifica: 09/06/2008 -
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