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Il Comune Attività e uffici Accedi a La città | ICI: dichiarazioneA decorrere dall'anno 2008 è abrogato l'obbligo della dichiarazione I.C.I. per quegli atti già presentati presso i notai (*) o altre pubbliche amministrazioni (es Agenzia delle Entrate per successioni); resta, comunque, l'obbligo di presentare la dichiarazione in tutti gli altri casi.
A titolo esemplificativo, la dichiarazione va presentata: - per gli immobili che hanno perso o acquisito il diritto all'esenzione dall'ICI (ad es. immobili degli Enti non commerciali); - se il valore dell'area fabbricabile è variato; - se gli immobili hanno cambiato caratteristiche (area fabbricabile su cui è stato ultimata la costruzione del fabbricato, fabbricato in cui sono iniziati lavori di ristrutturazione etc.). Per consultare un elenco dettagliato dei casi che prevedono l'obbligatorietà di presentazione della denuncia, vedi il documento di approfondimento più avanti in questa scheda. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. ufficio di riferimento:
Ufficio servizi ai contribuenti
Sportello integrato di consulenza ai contribuenti su ICI e Modello Unico Telematico Persone Fisiche destinatari del servizio:
Persone fisiche e giuridiche che possiedono immobili a titolo di:
- proprietà - usufrutto - diritto d'uso, di abitazione - locazione finanziaria (locatario) - concessione di immobili demaniali (concessionario). quando richiedere il servizio:
La dichiarazione deve essere presentata tra il 2 maggio e il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Per il 2008 il termine è stato prorogato al 30 settembre. come accedere al servizio:
La dichiarazione può essere inviata, anche a mezzo raccomandata postale; nel caso in cui la dichiarazione venga presentata direttamente all'Ufficio servizi al contribuente viene rilasciata una ricevuta.
Se l'immobile soggetto ad imposta è posseduto da più persone, è possibile presentare una dichiarazione congiunta. La dichiarazione relativa a proprietà comuni del condominio deve essere presentata dall'Amministratore per conto dei condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. scarica il modulo/i moduli necessari per accedere al servizio (formato PDF) - leggi l'informativa privacy:
Dichiarazione ICI 2008 (sul sito del Ministero delle Finanze - decreto di approvazione, modello di dichiarazione e istruzioni)
Il modulo scaricabile da questa pagina è in distribuzione anche in formato cartaceo presso l'Ufficio servizi ai contribuenti e presso l'URP Ufficio Relazioni con il Pubblico.
la documentazione deve essere presentata a:
Ufficio servizi ai contribuenti
approfondimenti:
Depliant informativo "Icinforma2008" (pdf, 169kb)
Dichiarazione ICI: documento di approfondimento sulle novità 2008 (pdf, 18kb) responsabile del procedimento:
Gino Ruggeri
Ente di riferimento:
Regolamento comunale di riferimento (formato PDF):
n. 125 - Disposizioni regolamentari in materia di I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili
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ultima modifica: 10/06/2008 -
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