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Il Comune Attività e uffici Il Comune per... Accedi a La città | ICI: riduzioni ed esenzioni per abitazione principale e sue pertinenzeEsenzione per l'abitazione principale e le relative pertinenzeA decorrere dal 1° gennaio 2008 è abrogata l'I.C.I. per l'abitazione principale e relative pertinenze (ad es. garages, cantine e soffitte), e per le seguenti situazioni assimilate: - unità immobiliari adibite ad abitazione principale date in uso a parenti entro il secondo grado in linea retta e/o collaterale (figli, genitori, fratelli, nipoti figli di figli); resta l'obbligo di comunicare al Comune l'inizio della cessione in uso gratuito; - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in modo permanente in Istituti di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata; - coniuge separato o divorziato non assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su fabbricati destinati ad abitazione e situati nel territorio del Comune; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi assegnati dall'ALER. L'abrogazione non riguarda le unità immobiliari rientranti nelle Categorie Catastali A1 Abitazioni signorili - A8 Ville - A9 Castelli. Detrazione per abitazione principale e sue pertinenze per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.Al contribuente spetta una detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare usata come abitazione principale intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, pari a € 103,29 annue secondo i mesi di utilizzo. La detrazione, in caso di più contribuenti residenti, deve essere suddivisa in parti uguali tra loro, prescindendo dalla quota di proprietà. E' considerata abitazione principale anche quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in modo permanente in Istituto di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata. E' possibile usufruire di questa detrazione anche per le abitazioni date in uso gratuito (vedi la sezione "approfondimenti"). ATTENZIONE Le detrazioni, a decorrere dall'anno 2008, spettano anche al coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. In questo caso le detrazioni sono calcolate in proporzione alla quota posseduta e solo se non si è titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su fabbricati destinati ad abitazione nel Comune di Cremona. ufficio di riferimento:
Ufficio servizi ai contribuenti e contenzioso tributario
destinatari del servizio:
Persone fisiche e giuridiche che possiedono immobili a titolo di:
- proprietà - usufrutto - diritto d'uso, di abitazione - locazione finanziaria (locatario) - concessione di immobili demaniali (concessionario). scarica il modulo/i moduli necessari per accedere al servizio (formato PDF) - leggi l'informativa privacy:
Comunicazione di reclami e suggerimenti - Settore Gestione Entrata
Il modulo scaricabile da questa pagina è disponibile anche in formato cartaceo presso l'Ufficio servizi ai contribuenti e contenzioso e presso SpazioComune.
approfondimenti:
Depliant informativo "IciInforma 2011" (pdf, 3.599 kb)
ICI: come si determina l'imposta - calcolo e aliquote responsabile del procedimento:
Mario Vescovi
Ente di riferimento:
Regolamento comunale di riferimento (formato PDF):
n. 125 - Disposizioni regolamentari in materia di I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili
riferimenti normativi:
Legge 24/07/2008, n. 126 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" (abrogazione dell'ICI sull'abitazione principale), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale G.U. n. 174 del 26/7/2008.
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ultima modifica: 22/05/2012 -
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