|
Censimento 2011 Censimento 2011 Chi non avesse ancora consegnato il questionario può consegnarlo fino al 29/2/2012 all'Ufficio censimento Il Comune Attività e uffici Il Comune per... Accedi a La città | Comunicazione di cessione del fabbricatoATTENZIONE
Il Ministero dell'Interno con circolare n. 557/leg/010.418.6 del 31 maggio 2011 ha modificato la procedura da seguire in caso di cessione del fabbricato. Stiamo provvedendo ad aggiornare questa scheda. (nota del 24.6.11). Si tratta di una comunicazione obbligatoria che deve essere fatta quando un appartamento, una casa o un qualsiasi edificio di proprietà viene venduto, affittato o dato in usufrutto. Più precisamente la comunicazione deve essere presentata entro 48 ore da chiunque, persona fisica a proprio nome o in quanto legale rappresentante di persona giuridica(*), ceda ad altri la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, qualunque sia il tipo e le condizioni (fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani o rustici, integri o semidistrutti, ultimati o in costruzione) indipendentemente dall'uso a cui esso è destinato. (*) nel modulo è necessario specificare i dati del rappresentante legale. Sono esonerati dall'obbligo della comunicazione gli esercenti attività sottoposte a licenza di Polizia che comportino già la notifica all'autorità locale di Pubblica Sicurezza (alberghi, pensioni, locande, affittacamere, ospedali, case di cura, ecc.) e i rinnovi dei contratti di locazione nel caso la proroga si riferisca al soggetto già a suo tempo denunciato. Nel caso la cessione avvenga da parte del titolare o del legale rappresentante di una ditta a se stesso, la comunicazione non è richiesta. La comunicazione di cessione di fabbricato deve essere presentata anche nel caso in cui l'immobile venga ceduto a qualunque titolo tra parenti stretti. Non deve essere invece comunicato quando il possesso dell'immobile ritorna al proprietario. SANZIONI In caso di mancata presentazione della comunicazione suddetta o di violazione delle disposizioni normative si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1.549,37. La sanzione viene emanata dalla Polizia Municipale. RICORSO - Se la sanzione non è ancora stata iscritta a ruolo. E' possibile presentare ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del verbale. Il ricorso deve essere inoltrato al Sindaco del Comune di Cremona e deve contenere tutti i riferimenti della sanzione e la motivazione per cui viene inoltrato ricorso. - Se la sanzione è già stata iscritta a ruolo. E' possibile presentare ricorso entro 30 giorni dalla sua notifica al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione. I principali motivi per cui è possibile fare ricorso sono (elenco SOLO esemplificativo): • sanzione già pagata; • trasgressore deceduto; • vizio di notifica del verbale; • presentazione entro i termini di ricorso al verbale; • cartella esattoriale riferentesi ad un verbale notificato più di 5 anni prima. - Ricorso riferito alla cartella esattoriale per contestare la leggitimità della notifica. E' possibile presentare ricorso entro 30 giorni al Prefetto o al Giudice di Pace per eventuali vizi di forma della cartella stessa o per dimostrare che la situazione debitoria è istinta. Attenzione: devono essere presentate alla Questura di Cremona le comunicazioni relative a fabbricati situati nel comune di Cremona. Per i fabbricati fuori dal territorio comunale di Cremona, è necessario rivolgersi alla sede della Pubblica Sicurezza nel comune di riferimento; se non c'è una sede nel comune, è necessario rivolgersi all'Amministrazione Comunale. ufficio di riferimento:
Corpo di Guardia della Questura di Cremona
Sportello Unico di Polizia Municipale quando richiedere il servizio:
La comunicazione deve essere presentata entro 48 ore dall'effettiva cessione.
costo del procedimento:
la domanda deve essere presentata in carta semplice e non prevede costi di marche da bollo o diritti di segreteria
come accedere al servizio:
E' necessario presentare la comunicazione in triplice copia alla Questura di Cremona.
Nel modello è necessario dichiarare i dati del cedente, del cessionario, la causale della cessione e i dati relativi al fabbricato. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Unico della Polizia Municipale. scarica il modulo/i moduli necessari per accedere al servizio (formato PDF) - leggi l'informativa privacy:
Modello per la comunicazione di cessione fabbricato (sul sito della Polizia di Stato - pdf)
Ente di riferimento:
riferimenti normativi:
- Decreto Legge 21.3.78 n. 59 "Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati" - articolo 12 (convertito in Legge 18/5/1978 n. 191)
- Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005) - articolo 1 - comma 344 - 345 -Decreto Legge 14.3.05 n. 35 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" - articolo 4 - comma 1 (convertito in Legge 14/5/2005 n. 80) lettura della normativa - Il DL 59/78 introduce l'obbligo di comunicazione per qualsiasi cessione di fabbricato; - la Legge 311/04 interviene stabilendo che la registrazione dell'atto di cessione presso l'Agenzia delle Entrate vale anche come comunicazione di cessione; diventa competenza dell'Agenzia inoltrare la comunicazione alla Questura; - il DL 35/05 specifica che fino a quando il Ministro degli Interni e l'Agenzia delle Entrate non concordano e approvano un modello di comunicazione, è necessario che il cedente presenti la comunicazione presso la Questura. Ossia: L'obbligo di comunicazione introdotto dalla Legge del 1978 è attualmente in vigore; nel periodo intercorso tra la Legge 311/04 e il Decreto Legge 35/05 (da gennaio a metà marzo 2005) se la cessione ha comportato la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, questa vale anche quale comunicazione. La normativa non chiarisce se però la registrazione doveva comunque essere fatta entro 48 ore dall'atto di cessione. La legge che norma la registrazione dei contratti prevede infatti un termine di 30 giorni entro i quali è necessario registrare il contratto. altri percorsi di navigazione:
nuova ricerca
-
ultima modifica: 04/10/2011 -
(2946 letture) -
|