Comune di Cremona



Sportello affitto 2005

1. SPORTELLO AFFITTO 2005

E' istituito lo SPORTELLO AFFITTO 2005 di cui alla DGR n. VII/20840 per il contributo al pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2005 e risultante da contratti di affitto vigenti regolarmente registrati, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 26/4/86 n. 131, come modificato dall'art. 18 della L. 449/97.

La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purchè il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d’affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare,riferirsi ad alloggi siti in Lombardia, in locazione sul mercato privato e occupati nell’anno 2005 dagli stessi, a titolo di residenza (esclusiva o principale).

Per la valutazione del periodo di locazione si considerano tutti gli eventuali contratti di locazione vigenti nel corso del 2005, aventi i requisiti di cui al successivo punto 1. Non è ammessa la presentazione di più di una richiesta di contributo da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, così come definito alla data di apertura dello Sportello Affitto 2005.

La richiesta di contributo dovrà essere presentata dal titolare del contratto, o a suo nome da un componente maggiorenne convivente nel nucleo familiare munito di delega.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale locati secondo la normativa regionale nonché gli alloggi concessi in godimento da parte di cooperative edilizia a proprietà indivisa.

2. Requisiti per l'accesso al contributo

  1. Possono richiedere il contributo i nuclei familiari, composti dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai componenti la famiglia anagrafica (1) del richiedente stesso, dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, nonché dai soggetti ai quali risulta fiscalmente a carico il conduttore titolare del contratto di locazione o sublocazione e dalla loro famiglia anagrafica, che presentino, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
    • occupazione di un alloggio in locazione, a titolo di residenza principale od esclusiva e per effetto di un contratto di locazione regolarmente registrato;
    • residenza del richiedente nel Comune dove si presenta domanda, o in mancanza della residenza anagrafica accertamento da parte dell’Amministrazione Comunale dell’effettiva occupazione dell’alloggio da parte del nucleo richiedente. Il requisito della residenza non è richiesto in caso di convivenza anagrafica (ad esempio residenza in un istituto di cura, in una caserma, in un istituto di detenzione, ecc.);
    • non titolarità,da parte di alcun componente il nucleo familiare, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato (2) alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito provinciale;
    • non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o non aver usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;
    • non inclusione dell'alloggio, per il quale si richiede il contributo, nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
    • superficie utile interna dell'alloggio suddetto non superiore ai 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente il nucleo familiare dopo il quarto;
  2. In caso di coabitazione di più nuclei familiari, è ammessa la sola richiesta di contributo da parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.

3. Accesso al contributo

Il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari per i quali:

  1. il valore dell'ISEE-fsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il fondo sostegno all’affitto) del nucleo familiare, come definito al successivo punto 4, non è superiore a 12.911 euro;
  2. la somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) non è superiore a 10.329 euro, aumentati di 5.165 euro per ogni punto della scala di equivalenza, riferita alla composizione del nucleo familiare
  3. Nessun componente è titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato, nell'ambito provinciale, alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. 91-92/83 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE- fsa)

L'Indicatore della Situazione Economica per il fondo sostegno degli affitti, denominato ISE-fsa, si determina sommando l'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR-fsa), come definito alla successiva lettera a), con indicatore della situazione patrimoniale (ISP-fsa), come definito alla successiva lettera b).

In formula
ISE-fsa = ISR-fsa + ISP-fsa

a. Situazione reddituale (riferita ai redditi del 2003)

Per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR-fsa) si procede nel seguente modo:

di ogni componente il nucleo familiare:
si sommano

  1. il reddito complessivo (risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi del 2003 disponibile ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, in mancanza di obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile e svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
  2. i redditi da lavoro prestato in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  3. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
  4. il reddito figurativo derivante dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare al 31/12/2003, come da successiva lettera b) determinato applicando il tasso di rendimento medio ponderato annuo del 4,20%, gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi fatta eccezione per le somme soggette a tassazione separata(ad esempio Trattamento di Fine Rapporto) e per gli assegni familiari;

si detraggono:

  1. l'IRPEF dovuta;
  2. le spese mediche deducibili documentate, le rette corrisposte per la degenza di familiari ultrasessantacinquenni in case di riposo (queste ultime fino a un massimo di 2.582 euro)

non si applica

La somma dei valori sopra indicati deve essere arrotondata all’euro superiore, se le cifre dei centesimi superano 49.

b. Situazione patrimoniale (riferita al patrimonio al 31 dicembre 2004)

La somma dei valori patrimoniali si calcola nel seguente modo:

si sommano, di ogni componente:

L'Indicatore di Situazione Patrimoniale (ISP_fsa) è determinato dalla somma dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari moltiplicata per il coefficiente 0,05.

5. Determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa)

  1. Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa) si determina dividendo l'Indicatore della Situazione Economica (ISE-fsa), di cui al precedente punto 4), per il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE) corrispondente alla situazione del nucleo familiare.

    In formula
    ISEE-fsa = ISE-fsa / PSE-fsa


  2. La scala di equivalenza è la seguente:
    Numero componenti
    il nucleo familiare
    Parametro (PSE)
    1 1,00
    2 1,57
    3 2,04
    4 2,46
    5 2,85

  3. Le maggiorazioni da applicare alla scala di equivalenza sono le seguenti:

    Maggiorazioni
    + 0.35 per ogni ulteriore componente
    + 0.2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e un solo genitore
    + 0.5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità superiore al 66%
    + 0.2 per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa


  4. Devono intendersi portatori di handicap permanente, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5.2.1992 n° 104, i soggetti per i quali "….la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume la connotazione di gravità".
    La situazione descritta deve essere stata accertata dall’unità sanitaria locale, ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge.

  5. S’intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.

  6. Si considerano attività di lavoro e di impresa, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 221/99, quelle specificate dal DPR 917 del 22.12.1986, riportate in nota (4)

6. Modalità di calcolo del contributo massimo ammissibile

  1. Il canone integrato (CI), è composto dal canone di locazione annuo risultante dal contratto di locazione (limite massimo ammissibile € 8.000,00 =) aumentato fino a un massimo di € 516,00= per spese accessorie.
    In caso di più contratti stipulati nell’anno di riferimento ed ugualmente validi, saranno entrambi considerati pro quota ai fini del computo e quindi per la determinazione del canone integrato.
    Nel caso non esistano più contratti ma esista solo quello vigente al momento di presentazione della domanda, lo stesso sarà considerato per l’intera annualità ai fini del calcolo di cui sopra.

  2. Il canone sopportabile(CS) è il prodotto tra il valore ISE-fsa del nucleo familiare richiedente, come definito al punto 4), e l'Incidenza massima ammissibile (Imax: indicata nella tabella successiva)

    In formula:
    CS = ISE-fsa x Imax = ISEE-fsa x PSE x Imax


    L'incidenza massima ammissibile è la seguente:

    incidenza massima ammissibile del canone (Imax) Valore dell’ISEE-fsa
    10,0% <= 3.100,00
    11,0% 3.100,01 - 3.615,20
    12,0% 3.615,21 - 4.131,66
    13,0% 4.131,67 - 4.648,11
    14,0% 4.648,12 - 5.164,57
    15,0% 5.164,58 - 5.681,03
    16,0% 5.681,04 - 6.197,48
    17,0% 6.197,49 - 6.713,94
    18,0% 6.713,95 - 7.230,40
    19,0% 7.230,41 - 7.746,85
    20,0% 7.746,86 - 8.263,31
    21,0% 8.263,32 - 8.779,77
    22,0% 8.779,78 - 9.296,22
    23,0% 9.296,23 - 9.812,68
    24,0% 9.812,69 - 10.329,14
    25,0% 10.329,15 - 10.845,59
    26,0% 10.845,60 - 11.362,05
    27,0% 11.362,06 - 11.878,51
    28,0% 11.878,52 - 12.911,42


  3. Il contributo (CI) è definito come differenza tra canone integrato (CI) e canone sopportabile (CS), rapportato al numero di mesi (N), arrotondato all’unità superiore, di effettiva vigenza nell’anno 2004,di contratti di locazione validi:

    In formula
    CT = (CI – CS) / 12 x N


    La concessione del contributo interviene quando il canone integrato risulta superiore al canone sopportabile (CI > CS).

7. Contributo erogabile per tipologia di Comune

  1. Il contributo come sopra definito, riferito ad un nucleo familiare di due componenti, corrispondente al parametro della scala di equivalenza (PSE) minore o uguale a 1,57, non può superare i seguenti importi per tipologia di Comune:
    • Comune con oltre 300 mila abitanti: € 3.718,00= ;
    • Comuni capoluoghi o con oltre 50 mila abitanti e altri Comuni ad alta tensione abitativa (Delibere CIPE 22 febbraio e 29 luglio 1982; 30 maggio 1985; 8 aprile 1987; ai sensi delle leggi 94/1982,118/1985 e 899/1986 e succ. modificazioni ed integrazioni senza considerazione della delibera CIPE del 13 novembre 2003): € 3.357,00= .
    • altri Comuni:. € 3.099.00=;
  2. i limiti di contributo sono innalzati del 30% per ogni punto del parametro della scala di equivalenza (PSE) avendo come base il valore di 1,57 (corrispondente ad un nucleo familiare di 2 componenti).
  3. In caso di dichiarazioni attestanti condizioni di grave difficoltà socioeconomica e, in ogni caso, quando il valore della differenza tra l’ISEE-fsa e il canone integrato (CI) rapportata alla composizione del nucleo familiare (Parametro della Scala di Equivalenza – PSE), risulta inferiore a € 2.066,00= o quando, l'ISEE-fsa risulta inferiore a € 3.100,00= la determinazione della spettanza del contributo e la sua erogazione, unitamente ad eventuali interventi integrativi, competono direttamente al Comune.
  4. In caso di carenza di risorse da parte del Comune interessato per le domande di cui al precedente comma c), la Giunta regionale eroga, su richiesta del Comune o, un contributo nella misura massima del 70% dell'importo spettante, senza le limitazioni di cui ai precedenti commi a) e b), unicamente a condizione che il Comune eroghi integralmente la restante quota del 30%. Concorrono alla quota del 30% le somme già erogate dall'Amministrazione Comunale in conto affitto per l'anno 2005, con il recupero da parte dell'Amministrazione Comunale dell'eventuale eccedenza a valere sulla quota regionale. L'erogazione regionale è comunque subordinata all’accertamento dell’effettiva condizione familiare da parte dei competenti uffici del Comune. Tale accertamento deve riferirsi all'anno di reddito 2004.

    Nel caso la condizione familiare del richiedente sia già nota ai competenti uffici o in caso di accertamento già compiuto per la concessione del contributo FSA nell'anno precedente, il Comune può limitarsi a richiedere una dichiarazione sostitutiva, attestante la permanenza delle condizioni dichiarate.
  5. L'Amministrazione Comunale erogherà, con riferimento alla quota di spettanza della regione, un importo calcolato in relazione alle richieste valide pervenute e alla disponibilità dei fondi statali e regionali, applicando una eventuale riduzione che, a partire dalla prima classe di ISEE (<=3.100,00 ISEE) cresca in modo lineare in funzione dell’ISEE stesso. L’entità di tale riduzione verrà determinata e comunicata dalla Regione a chiusura dello Sportello e sarà calcolata in modo che i fondi statali e regionali garantiscano una copertura del 50% del contributo teorico alle domande che presentano un ISEE fino a 5.681,03 (prime sei classi della tabella di cui al precedente punto 6) e del 40% alla successiva classe (ISEE compreso tra 5.681,04 e 6.197,48).

8. Termini e modalità per la presentazione della domanda

  1. Le domande potranno essere presentate fino al giorno 21 ottobre 2005 presso i seguenti Centri di Assistenza Fiscale:
    • CAF A.C.L.I. - via S. Antonio del Fuoco 9/a tel. 0372.28275
    • CAF C.I.S.L. (CO.SE.CO) - via Dante 127 tel. 0372.549011
    • CAF C.G.I.L. - via Mantova 25 tel. 0372.453984 – 453985
    • CAF Pensionati C.N.A. - via Lucchini 105 tel. 0372.442211
    • CAF Coldiretti ( EPACA) - via Ala Ponzone 8 tel. 0372.499811
    • CAF U.I.L. - via Trento e Trieste n. 27/b tel. 0372.26645
  2. Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione. La domanda può essere presentata, a suo nome, anche da altro maggiorenne componente il nucleo familiare munito di delega.
  3. In caso di soggetto incapace o tutelato, come da art. 8 L. 9.1.1968 n° 15, può presentare domanda il tutore o altra persona delegata, anche se non componente il nucleo familiare occupante l'alloggio in locazione.

9. Dati da dichiarare al fine della presentazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva

a. per ogni componente il nucleo familiare

b. per il titolare del contratto di locazione sono da indicare:

c. per il nucleo familiare nel suo complesso:

d. per l'alloggio in locazione alla data della presentazione della domanda:

INOLTRE

e. Se il sottoscrittore della domanda è diverso dal titolare del contratto di locazione si devono indicare le seguenti informazioni relative al sottoscrittore



10. Documentazione da allegare alla domanda

  1. Nessuna documentazione dovrà essere allegata alla domanda.
  2. Il richiedente, o il delegato, dovrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli indicati al punto 9, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e le dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni), come compilate dalla apposita procedura informatica.
  3. Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive si suggerisce di utilizzare e precompilare i moduli allegati che sono disponibili presso gli uffici comunali e i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande
  4. Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda, copia delle dichiarazioni sostitutive.

11. Controlli

  1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate,e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, le Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, con le modalità previste dal DPCM 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del DPCM 4 aprile 2001 n. 242, nonché dal DPCM 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n° 130, effettuano controlli, anche a campione, che interessino annualmente un campione statisticamente significativo dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione,oltre all’eventuale ausilio della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali.
  2. L’Amministrazione regionale, previo coordinamento con gli Enti comunali di riferimento, potrà attivare procedure di controllo anche sulle dichiarazioni e autocertificazioni che riguardano il Fondo Sostegno Affitto, oltre a chiedere la collaborazione della Guardia di Finanza per l’ulteriore accertamento sostanziale reddituale e patrimoniale,ai sensi della d.G.r.n° 15411 del 5 dicembre 2003, fermo restando le disposizioni dell’art.4, comma 7, D.Lgs.n° 109\1998, e artt.71 e 72 del D.P.R. n° 445\2000;
  3. In caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art.26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e art.75 D.P.R. n°445\2000 l'Amministrazione Comunale è tenuta a recuperare il contributo indebitamente liquidato, fermo restanti le responsabilità penali ai sensi dell’art.76.
  4. Considerato che l’art.4 della Legge 300\2000 ha introdotto un nuovo reato rubricato come art. 316 ter del Codice Penale,( trattasi di "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato") e che il comma 2 ha depenalizzato tale reato prevedendo solo una sanzione amministrativa nei casi in cui la somma indebitamente conseguita mediante la condotta illecita sia pari o inferiore a €3.999,95 = la competenza ad adottare ordinanza-ingiunzione, quindi alla irrogazione della sanzione amministrativa, nei casi "depenalizzati", spetta ai Comuni, i quali introitano anche i relativi proventi;
  5. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.Lgs. n. 109/98, e successive modifiche e integrazioni, le Amministrazioni comunali comunicano al Ministero delle Finanze i nominativi dei beneficiari dell'intervento economico integrativo dell’affitto e dei componenti i relativi nuclei familiari, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità definite dal Ministero delle Finanze nella direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento.
  6. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni Comunali preposte, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati,ai sensi del comma 7,art.4,D.Lgs. n°109\1998.

12. Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n°196/2003.

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

  1. devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e per la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente avviso;
  2. sono raccolti dagli enti competenti (Regioni, Comuni e Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo del fondo sociale e in ogni caso per le finalità di legge;
  3. possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di finanza per i controlli previsti;

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del D.Lgs n. 196/2003;

Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di chiusura dello sportello affitto

Il Comune e la Regione, ai quali vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento.

Cremona, 29 giugno 2005

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AFFARI SOCIALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
Avv. Lamberto Ghilardi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Maria Grazia Faverzani

NOTE

(1) Per famiglia anagrafica si intende quella risultante nello stato di famiglia, e cioè l'insieme "di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune ", ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.30.5.1989, n. 223.

(2) È da considerarsi adeguato l'alloggio (art. 2, comma 2 L. r. 91-92/83 e successive modificazioni e integrazioni) con superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile (superficie interna dell'alloggio) più il 20% per aree accessorie (terrazzi, balconi, cantine esclusi posti auto e autorimesse singole) nelle seguenti misure:

mq 45 + mq 9= mq 54 (nucleo familiare richiedente di 1 o 2 persone)
Mq 60 + mq 12= mq 72 (nucleo familiare richiedente di 3 o 4 persone)
Mq 75 + mq 15= mq 90 (nucleo familiare richiedente di 5 o 6 persone)
mq 95 + mq 19= mq 114 (nucleo familiare richiedente di 7 o più persone)

(3) nel patrimonio sono compresi i diritti reali di godimento posseduti dagli stessi soggetti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la "nuda proprietà".

(4) Art. 46. Redditi di lavoro dipendente
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Art. 47. - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
...
g) le indennità di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, dall’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica;
...
i) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Art. 49. – Redditi di lavoro autonomo
1) Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5.
2) Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
b) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 41 quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

Art. 51.- Redditi di impresa

1) Sono redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per l’esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.
2) Sono inoltre considerati redditi di impresa:
  1. i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile;
  2. i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
  3. i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice;

3) Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

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Note
Il presente bando è affisso all'albo pretorio del Comune di Cremona dal 1° luglio 2005 al 21 ottobre 2005




Economia e lavoro  :  Bandi ed esiti di gara  :  Bandi e selezioni 2005  :  Sportello affitto 2005
Data ultima modifica: 06-07-2005
Indirizzo: http://www.comune.cremona.it/index.php?module=PostCE&func=display&ceid=700&meid=-1