TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
[...]
CAPO III
IL SINDACO E LA GIUNTA
Art. 12
Il sindaco
- Il sindaco è l'organo responsabile
dell'amministrazione comunale, di cui possiede la rappresentanza
legale. Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici
nonché all'esecuzione degli atti. Sovraintende, inoltre,
all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali
comunque attribuite al comune e ne garantisce la coerenza ai
rispettivi indirizzi generali e settoriali.
- Il sindaco assicura l'unità di indirizzo
amministrativo dell'azione dell'ente, promuovendo e coordinando
l'attività degli assessori, che gli rispondono
personalmente. Spetta al sindaco, eventualmente coordinandosi con
il direttore generale e tramite l'attività della giunta,
la responsabilità di garantire la traduzione degli
indirizzi deliberati dal consiglio in strategie che ne consentano
la concreta realizzazione.
- Il sindaco, in quanto presidente della giunta, ne convoca le
sedute e ne coordina i lavori, mantenendo l'unità di
indirizzo politico-amministrativo.
- Spetta al sindaco, in quanto organo responsabile
dell'amministrazione comunale:
- nominare i responsabili delle tipologie direzionali che la
compongono e, su proposta degli stessi, delle unità
organizzative complesse che eventualmente le compongono, secondo
le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal
presente statuto. Ai sensi di legge e regolamento, il sindaco
può annullare, per motivi di legittimità,
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti ai quali sia
stata attribuita la responsabilità di direzione;
- nominare, ai sensi di legge e di regolamento, il direttore
generale nonché il segretario generale ed i vice segretari
generali;
- emanare circolari e direttive volte a stabilire gli indirizzi
programmatici ed i criteri che devono essere osservati dalla
dirigenza nel complessivo esercizio delle proprie funzioni di
direzione e nell'attuazione di speciali obiettivi;
- promuovere conferenze di servizi nonché accordi di
programma per l'esercizio delle funzioni di competenza
dell'ente;
- impartire direttive al direttore generale; direttive per
assegnare, in seguito all'approvazione definitiva del bilancio e
successivamente ad un'apposita delibera di giunta che ne
determina l'ammontare, adottata su proposta del direttore
generale, le risorse finanziarie rimesse alla gestione dei
direttori;
- risolvere eventuali conflitti di competenza, attivi e
passivi, fra gli uffici interni all'ente nonché coordinare
e dare impulso agli interventi la cui progettazione,
sovraintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di
più organismi od apparati dell'amministrazione, ovvero,
comunque, richiedano un'integrazione funzionale rispetto
all'ordinario assetto delle competenze;
- promuovere ed assumere le iniziative opportune per assicurare
che istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici o
privati appartenenti o partecipati dal comune svolgano la
rispettiva attività in coerenza agli indirizzi adottati
dal consiglio;
- promuovere indagini e verifiche amministrative,
sull'attività comunale, nonché delle istituzioni,
aziende, società o altri enti pubblici e privati
appartenenti o partecipati dall'ente;
- assumere l'iniziativa e partecipare alle conferenze degli
accordi di programma, ferma restando la sua facoltà di
delegare assessori o dipendenti per la partecipazione alle
singole sedute;
- promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi
soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di
conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia
con iniziative per attivare flussi e scambi di informazioni
sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della
collettività locale;
- rilasciare attestati di notorietà pubblica;
- concludere gli accordi di cui all'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
- - provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune
presso enti, aziende ed istituzioni;
- impartire le direttive e vigilare sull'espletamento del
servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti
previsti dalla legge e dai regolamenti;
- emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nonché,
salva restando la facoltà di delega ai sensi della legge e
del presente statuto, gli altri atti che la legge ed i
regolamenti che lo attuano riservano espressamente alla sua
competenza;
- al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle
esigenze complessive e generali degli utenti, coordinare,
eventualmente avvalendosi delle risultanze offerte
dall'esperimento di forme di consultazione popolare e sulla base
degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli
esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché quelli
di apertura al pubblico degli uffici comunali;
- costituire, ove non già previsto dallo schema
organizzativo, un ufficio di segreteria posto alle proprie
dirette dipendenze, dotato di personale già dipendente del
comune ovvero assunto con contratto a tempo determinato;
- stare in giudizio, in rappresentanza dell’ente, nelle
liti attive e passive;
- emanare le ordinanze-ingiunzioni per l’applicazione
delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 17 e 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Il sindaco coordina i lavori del comitato di direzione, di
cui nomina i componenti.
- Il sindaco, nel rispetto della legge e del presente statuto,
ha facoltà di delegare proprie funzioni agli assessori ed
ai dirigenti ai quali abbia attribuito le funzioni di
direzione.
- Al sindaco è interdetto ricoprire incarichi ed
assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o,
comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del
comune.
Art. 13
Nomina della giunta e linee programmatiche di
governo
- Il sindaco nomina, ai sensi di legge, i componenti della
giunta, tra cui il vice sindaco e ne da comunicazione al
consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
- In un'altra adunanza, convocata entro i successivi quaranta
giorni, il sindaco, sentita la giunta, illustra al consiglio le
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti che
intende realizzare nel corso del proprio mandato. Il documento
recante dette linee può recepire l’impegno a
realizzare quelle ulteriori o diverse azioni e progetti che i
consiglieri, in quella medesima sede ovvero in occasione del loro
eventuale aggiornamento ai sensi dell’articolo 6, comma 2,
abbiano ritenuto di proporre al sindaco e di cui esso, sentita la
giunta, abbia riconosciuto la fattibilità rispetto alle
risorse disponibili all’ente e la coerenza al proprio
programma elettorale.
- Ove il sindaco abbia nominato assessore il consigliere che il
consiglio ha eletto alla carica di presidente o di vice
presidente del consiglio, questi decade e vanno immediatamente
ripetute le votazioni di cui all’articolo 7, comma 3, per
ambedue le cariche.
Art. 14
Il vice sindaco
- Il vice sindaco sostituisce il sindaco, in caso di sua
assenza od impedimento, temporaneo, nonché negli altri
casi previsti dalla legge.
- In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del vice
sindaco, le funzioni del sindaco sono esercitate dall'assessore
presente secondo l’ordine indicato dal sindaco al momento
della nomina della giunta.
Art. 15
La giunta
- La giunta comunale è composta da un numero di membri
non inferiore a sei e non superiore a dieci, oltre al sindaco, il
quale provvede con proprio atto ad individuarne, di norma,
all’inizio del mandato, la composizione numerica.
- La giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi
generali adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in
specifiche politiche e strategie di intervento, orientando
l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività
di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo, a
cui riferisce periodicamente sulla propria attività.
Altresì, delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla
propria competenza.
- Il sindaco affida ai singoli assessori il compito di
sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione o a
specifici progetti, dando impulso all'attività degli
uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla
giunta e da esso medesimo, e vigila sul corretto esercizio
dell'attività amministrativa e di gestione.
- La giunta adotta collegialmente gli atti che non siano dalla
legge o dal presente statuto espressamente attribuiti alla
competenza del consiglio, del sindaco ovvero del segretario
generale e dei direttori incaricati.
- Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dirigenti
a cui siano state attribuite le funzioni di direzione, in base
alla legge ed al presente statuto, la giunta provvede,
altresì, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari,
relative permute, contrazione di mutui, appalti, concessioni, ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere h) e l), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quando gli elementi
determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del
relativo ammontare, siano già stati stabiliti in atti
fondamentali del consiglio. Spetta, altresì, alla giunta
adottare gli occorrenti atti di promozione e resistenza alle
liti, nonché provvedere alla loro eventuale conciliazione
e transazione.
- La giunta, per l'espletamento istruttorio delle proprie
funzioni, può avvalersi di gruppi di lavoro appositamente
costituiti ed incaricare un assessore di rappresentarla presso
gli organismi che ne ammettono la partecipazione.
- Le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in
elenco all'ufficio di presidenza del consiglio, che ne cura la
tempestiva messa a disposizione dei consiglieri.
Art. 16
Funzionamento della giunta e compiti degli
assessori
- La giunta si riunisce su avviso del sindaco, che la presiede,
o di chi ne fa le veci.
- La giunta invia periodicamente all'ufficio di presidenza del
consiglio il proprio programma generale dei lavori.
- Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa
decisione della giunta stessa.
- Alle sedute della giunta partecipa il segretario generale,
che ne cura la verbalizzazione. I verbali delle deliberazioni
adottate dalla giunta sono sottoscritti dal sindaco e dal
segretario generale, o da chi ne fa le veci.
- La giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera
con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a
maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione
comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti
individuati. In caso di parità, prevale il voto del
sindaco o di chi ne fa le veci.
- La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del
sindaco, degli assessori nonché, per quanto di rispettiva
competenza, del direttore generale e degli altri direttori
comunali. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata
dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura
del provvedimento da adottare.
- Gli assessori coadiuvano il sindaco per assicurare
l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel
perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un
progetto. In particolare, sulla base del documento recante le
linee programmatiche, gli assessori sottopongono annualmente al
direttore generale un documento recante l'indicazione del
complesso degli obiettivi, in ordine di priorità, che
devono essere raggiunti dal settore di amministrazione a cui
sovraintendono. Tale documento, di norma, predisposto con il
contributo del dirigente responsabile del settore di competenza,
indica, con riferimento a ciascun obiettivo, i risultati che ci
si propone di raggiungere e, se possibile, gli standards di
qualità delle singole prestazioni che si intendono veder
comunque rispettate. Ai sensi del successivo articolo 41,
l'insieme dei predetti documenti assessorili costituisce
l'oggetto di prioritario riferimento per l'elaborazione, da parte
del direttore generale, del piano dettagliato degli obiettivi
nonché del progetto di proposta del piano esecutivo di
gestione.
- Gli assessori partecipano ai lavori del consiglio e delle
commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a
determinare il quorum per la validità delle rispettive
adunanze e sedute.
- Ai componenti della giunta è vietato ricoprire
incarichi o assumere consulenze presso aziende, enti ed
istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e
alla vigilanza del comune.
Art. 17
Dimissioni e revoca dalla carica di
assessore
- Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate, in
forma scritta, al sindaco, che ne cura l'immediata assunzione al
protocollo generale; sono irrevocabili ed immediatamente
efficaci.
- Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o
cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco,
dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima
adunanza.
- Il sindaco può revocare uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima
adunanza.
Art. 18
Sfiducia e dimissioni del sindaco
- Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di
approvazione, da parte del consiglio, di una mozione di sfiducia
ai sensi di legge.
- Le dimissioni del sindaco, una volta divenute irrevocabili,
od il verificarsi di taluna delle altre cause individuate dalla
legge producono la decadenza della giunta e lo scioglimento del
consiglio. In tali evenienze, il consiglio e la giunta rimangono
in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo
sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco
sono svolte da un commissario nominato ai sensi di legge.
Testo completo dello
Statuto del Comune di Cremona
Indirizzo: http://www.comune.cremona.it/index.php?module=PostCE&func=display&ceid=145&meid=-1