Comune di Cremona



La Giunta nello Statuto del Comune di Cremona

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

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CAPO III
IL SINDACO E LA GIUNTA

Art. 12
Il sindaco

  1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale, di cui possiede la rappresentanza legale. Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti. Sovraintende, inoltre, all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali comunque attribuite al comune e ne garantisce la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
  2. Il sindaco assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione dell'ente, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al sindaco, eventualmente coordinandosi con il direttore generale e tramite l'attività della giunta, la responsabilità di garantire la traduzione degli indirizzi deliberati dal consiglio in strategie che ne consentano la concreta realizzazione.
  3. Il sindaco, in quanto presidente della giunta, ne convoca le sedute e ne coordina i lavori, mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
  4. Spetta al sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione comunale:
    1. nominare i responsabili delle tipologie direzionali che la compongono e, su proposta degli stessi, delle unità organizzative complesse che eventualmente le compongono, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto. Ai sensi di legge e regolamento, il sindaco può annullare, per motivi di legittimità, provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti ai quali sia stata attribuita la responsabilità di direzione;
    2. nominare, ai sensi di legge e di regolamento, il direttore generale nonché il segretario generale ed i vice segretari generali;
    3. emanare circolari e direttive volte a stabilire gli indirizzi programmatici ed i criteri che devono essere osservati dalla dirigenza nel complessivo esercizio delle proprie funzioni di direzione e nell'attuazione di speciali obiettivi;
    4. promuovere conferenze di servizi nonché accordi di programma per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente;
    5. impartire direttive al direttore generale; direttive per assegnare, in seguito all'approvazione definitiva del bilancio e successivamente ad un'apposita delibera di giunta che ne determina l'ammontare, adottata su proposta del direttore generale, le risorse finanziarie rimesse alla gestione dei direttori;
    6. risolvere eventuali conflitti di competenza, attivi e passivi, fra gli uffici interni all'ente nonché coordinare e dare impulso agli interventi la cui progettazione, sovraintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organismi od apparati dell'amministrazione, ovvero, comunque, richiedano un'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze;
    7. promuovere ed assumere le iniziative opportune per assicurare che istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici o privati appartenenti o partecipati dal comune svolgano la rispettiva attività in coerenza agli indirizzi adottati dal consiglio;
    8. promuovere indagini e verifiche amministrative, sull'attività comunale, nonché delle istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dall'ente;
    9. assumere l'iniziativa e partecipare alle conferenze degli accordi di programma, ferma restando la sua facoltà di delegare assessori o dipendenti per la partecipazione alle singole sedute;
    1. promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative per attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;
    2. rilasciare attestati di notorietà pubblica;
    3. concludere gli accordi di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    4. - provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
    5. impartire le direttive e vigilare sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
    6. emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nonché, salva restando la facoltà di delega ai sensi della legge e del presente statuto, gli altri atti che la legge ed i regolamenti che lo attuano riservano espressamente alla sua competenza;
    7. al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, coordinare, eventualmente avvalendosi delle risultanze offerte dall'esperimento di forme di consultazione popolare e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché quelli di apertura al pubblico degli uffici comunali;
    8. costituire, ove non già previsto dallo schema organizzativo, un ufficio di segreteria posto alle proprie dirette dipendenze, dotato di personale già dipendente del comune ovvero assunto con contratto a tempo determinato;
    9. stare in giudizio, in rappresentanza dell’ente, nelle liti attive e passive;
    10. emanare le ordinanze-ingiunzioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  5. Il sindaco coordina i lavori del comitato di direzione, di cui nomina i componenti.
  6. Il sindaco, nel rispetto della legge e del presente statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli assessori ed ai dirigenti ai quali abbia attribuito le funzioni di direzione.
  7. Al sindaco è interdetto ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

Art. 13
Nomina della giunta e linee programmatiche di governo

  1. Il sindaco nomina, ai sensi di legge, i componenti della giunta, tra cui il vice sindaco e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
  2. In un'altra adunanza, convocata entro i successivi quaranta giorni, il sindaco, sentita la giunta, illustra al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti che intende realizzare nel corso del proprio mandato. Il documento recante dette linee può recepire l’impegno a realizzare quelle ulteriori o diverse azioni e progetti che i consiglieri, in quella medesima sede ovvero in occasione del loro eventuale aggiornamento ai sensi dell’articolo 6, comma 2, abbiano ritenuto di proporre al sindaco e di cui esso, sentita la giunta, abbia riconosciuto la fattibilità rispetto alle risorse disponibili all’ente e la coerenza al proprio programma elettorale.
  3. Ove il sindaco abbia nominato assessore il consigliere che il consiglio ha eletto alla carica di presidente o di vice presidente del consiglio, questi decade e vanno immediatamente ripetute le votazioni di cui all’articolo 7, comma 3, per ambedue le cariche.

Art. 14
Il vice sindaco

  1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco, in caso di sua assenza od impedimento, temporaneo, nonché negli altri casi previsti dalla legge.
  2. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del vice sindaco, le funzioni del sindaco sono esercitate dall'assessore presente secondo l’ordine indicato dal sindaco al momento della nomina della giunta.

Art. 15
La giunta

  1. La giunta comunale è composta da un numero di membri non inferiore a sei e non superiore a dieci, oltre al sindaco, il quale provvede con proprio atto ad individuarne, di norma, all’inizio del mandato, la composizione numerica.
  2. La giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente sulla propria attività. Altresì, delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.
  3. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla giunta e da esso medesimo, e vigila sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
  4. La giunta adotta collegialmente gli atti che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente attribuiti alla competenza del consiglio, del sindaco ovvero del segretario generale e dei direttori incaricati.
  5. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dirigenti a cui siano state attribuite le funzioni di direzione, in base alla legge ed al presente statuto, la giunta provvede, altresì, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, contrazione di mutui, appalti, concessioni, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere h) e l), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano già stati stabiliti in atti fondamentali del consiglio. Spetta, altresì, alla giunta adottare gli occorrenti atti di promozione e resistenza alle liti, nonché provvedere alla loro eventuale conciliazione e transazione.
  6. La giunta, per l'espletamento istruttorio delle proprie funzioni, può avvalersi di gruppi di lavoro appositamente costituiti ed incaricare un assessore di rappresentarla presso gli organismi che ne ammettono la partecipazione.
  7. Le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco all'ufficio di presidenza del consiglio, che ne cura la tempestiva messa a disposizione dei consiglieri.

Art. 16
Funzionamento della giunta e compiti degli assessori

  1. La giunta si riunisce su avviso del sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.
  2. La giunta invia periodicamente all'ufficio di presidenza del consiglio il proprio programma generale dei lavori.
  3. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della giunta stessa.
  4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario generale, che ne cura la verbalizzazione. I verbali delle deliberazioni adottate dalla giunta sono sottoscritti dal sindaco e dal segretario generale, o da chi ne fa le veci.
  5. La giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità, prevale il voto del sindaco o di chi ne fa le veci.
  6. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco, degli assessori nonché, per quanto di rispettiva competenza, del direttore generale e degli altri direttori comunali. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
  7. Gli assessori coadiuvano il sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto. In particolare, sulla base del documento recante le linee programmatiche, gli assessori sottopongono annualmente al direttore generale un documento recante l'indicazione del complesso degli obiettivi, in ordine di priorità, che devono essere raggiunti dal settore di amministrazione a cui sovraintendono. Tale documento, di norma, predisposto con il contributo del dirigente responsabile del settore di competenza, indica, con riferimento a ciascun obiettivo, i risultati che ci si propone di raggiungere e, se possibile, gli standards di qualità delle singole prestazioni che si intendono veder comunque rispettate. Ai sensi del successivo articolo 41, l'insieme dei predetti documenti assessorili costituisce l'oggetto di prioritario riferimento per l'elaborazione, da parte del direttore generale, del piano dettagliato degli obiettivi nonché del progetto di proposta del piano esecutivo di gestione.
  8. Gli assessori partecipano ai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.
  9. Ai componenti della giunta è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso aziende, enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

Art. 17
Dimissioni e revoca dalla carica di assessore

  1. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate, in forma scritta, al sindaco, che ne cura l'immediata assunzione al protocollo generale; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
  2. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza.
  3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza.

Art. 18
Sfiducia e dimissioni del sindaco

  1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte del consiglio, di una mozione di sfiducia ai sensi di legge.
  2. Le dimissioni del sindaco, una volta divenute irrevocabili, od il verificarsi di taluna delle altre cause individuate dalla legge producono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio. In tali evenienze, il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte da un commissario nominato ai sensi di legge.
Testo completo dello Statuto del Comune di Cremona



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Data ultima modifica: 03-12-2004
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