Indirizzi generali per le nomine e le designazioni di competenza del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso aziende, istituzioni, fondazioni ed enti (comprese le società)
(Definiti con deliberazione di C.C. 103/57437 del 06/12/04)
INDICE
Art. 1 - Requisiti
Art. 2 - Incompatibilità e limiti alla nomina
Art. 3 - Modalità procedimentali per le segnalazioni
Art. 4 - Documentazione a corredo della segnalazione
Art. 5 - Procedure per le nomine o designazioni
Art. 6 - Comunicazione delle nomine o designazioni
Art. 7 - Pubblicità della situazione patrimoniale. Relazione sull'attività svolta
Art. 8 - Doveri inerenti al mandato
Art. 9 - Revoca - Decadenza - Sospensione
Art. 1 Requisiti
I nominati e i designati in rappresentanza del Comune presso Aziende, Istituzioni, Fondazioni, Enti (comprese le Società) devono possedere - oltre ai requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale di Cremona - adeguata competenza o esperienza.
I nominati ed i designati devono, inoltre, essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dagli Statuti degli Enti o dalla specifica normativa in materia.
Art. 2 Incompatibilità e limiti alla nomina
È incompatibile con la posizione di rappresentante del Comune in Aziende, Istituzioni, Fondazioni, Enti (comprese le Società) la condizione di
coniuge, parente o affine sino al terzo grado civile con il Sindaco e gli Assessori.
È, altresì, incompatibile con la posizione di rappresentante del Comune in Aziende, Istituzioni, Fondazioni, Enti (comprese le Società) la
conservazione delle funzioni di Sindaco, Presidente o Assessore in altri Enti Locali. È, infine, incompatibile con la nomina alla presidenza o in seno al Consiglio di
Amministrazione di Società l'appartenenza agli Organi di altra Società del Comune di Cremona, la designazione, la nomina o la conservazione di cariche in Istituzioni od Enti
(comprese le Società) di competenza comunale.
Non possono, inoltre, essere nominate o designate persone che svolgano attività concorrenti o connesse con gli scopi e gli interessi dell'Azienda,
Istituzione, Fondazione o Ente (comprese le Società).
A far tempo dalla prima data di adozione dei presenti Indirizzi (*), non possono, comunque, essere nominati o designati coloro che abbiano già
avuto nomine o designazioni da parte del Sindaco nel medesimo organismo, anche con incarichi diversi, per due mandati amministrativi consecutivi o, comunque, per un tempo
superiore al doppio della prevista durata della carica nell'Ente, Azienda, Fondazione o Istituzione cui si riferisce la nomina o la designazione.
(*) 29 aprile 1996
Art. 3 Modalità procedimentali per le segnalazioni
40 (Quaranta) giorni prima della scadenza del mandato in essere per ciascun organismo il Sindaco ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza del
Consiglio. Per le nomine e designazioni che si rendano in seguito necessarie per dimissioni, revoca della nomina o qualunque altra causa, il Sindaco provvede alla comunicazione entro i 10 (dieci) giorni successivi al momento in cui si verifica la vacanza.
Entro il ventesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui al precedente comma, i Consiglieri Comunali possono segnalare i nominativi al Sindaco, tramite l'Ufficio Protocollo Generale del Comune. Entro il medesimo termine, anche i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono segnalare la propria disponibilità. Le segnalazioni devono essere corredate dalla documentazione di cui al successivo articolo 4.
Art. 4 Documentazione a corredo della segnalazione
A corredo della segnalazione deve essere prodotta la seguente documentazione:
curriculum, sottoscritto, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, delle cariche eventualmente ricoperte presso Aziende, Istituzioni,
Fondazioni, Enti (comprese le Società) e, in genere, nelle Amministrazioni Pubbliche e di tutte le informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza
professionale e l'esperienza generale e specifica;
dichiarazioni:
di essere in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale di Cremona;
di insussistenza, a proprio carico, di motivi generali o speciali, compresi quelli di cui alla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, di
ineleggibilità allo specifico incarico al quale la candidatura si riferisce o di incompatibilità;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla già citata Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
dichiarazione di insussistenza delle incompatibilità, dei conflitti di interesse e dei limiti di cui all'articolo 2 - commi 1, 3 e 4 - e della disponibilità a far cessare,
entro dieci giorni dalla nomina, le eventuali cause di incompatibilità di cui al comma 2 del suddetto articolo;
dichiarazione di essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dallo Statuto dell’Ente o dalla specifica normativa in materia;
dichiarazione di accettazione integrale delle disposizioni di cui ai presenti Indirizzi.
L'Amministrazione Comunale acquisirà d'ufficio il certificato del casellario giudiziale e la certificazione attestante l'esistenza o l'inesistenza di carichi pendenti.
Art. 5 Procedure per le nomine o designazioni
Per il raggiungimento delle azioni e dei progetti di cui alle linee programmatiche presentate al Consiglio Comunale, il Sindaco, salvo quanto
previsto dall'articolo 78 - comma 5 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza dar corso alla procedura di cui ai presenti Indirizzi, può assumere direttamente l'incarico, oppure
nominare o designare Assessori Comunali.
Nei casi di cui al comma precedente, la durata in carica del Sindaco o dell’Assessore nell’ambito dell’organismo del relativo
Ente corrisponde al mandato amministrativo.
In tutte le altre circostanze, il Sindaco esamina le segnalazioni pervenute valutandone l'ammissibilità; al termine di tale esame, procede
alla relativa nomina o designazione.
In mancanza di presentazione di candidature, o quando queste siano numericamente insufficienti, o risultino, a giudizio del Sindaco, inadeguate
rispetto all'incarico da conferire, il Sindaco, con atto motivato, provvede direttamente alla nomina, fermo restando il possesso, da parte del nominato, dei requisiti
prescritti.
In caso di decesso, dimissioni, revoca o decadenza di un nominato o designato in rappresentanza del Comune, il Sindaco ha facoltà di avvalersi, per
la surroga, delle candidature pervenute per l'incarico di cui trattasi, fermo restando il possesso contestuale dei requisiti prescritti.
Art. 6 Comunicazione delle nomine o designazioni
Gli atti di nomina e di designazione sono trasmessi al Presidente del Consiglio che provvede a darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza del
Consiglio.
Gli atti di cui al comma precedente sono affissi all'Albo Pretorio per giorni 15 (quindici).
Art. 7 Pubblicità della situazione patrimoniale. Relazione sull'attività svolta
Entro un mese dalla nomina o designazione, il rappresentante del Comune nell’ambito degli Enti nei quali è prevista la corresponsione di
indennità, gettoni di presenza o qualsiasi altro emolumento è tenuto a far pervenire al Presidente del Consiglio Comunale una dichiarazione circa la propria situazione
patrimoniale, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
Il rappresentante del Comune, all'atto del deposito di cui al precedente comma, è tenuto a rilasciare una ulteriore dichiarazione concernente la
situazione patrimoniale del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale, e dei figli conviventi. Per altro, il rappresentante del Comune è esonerato
dall'obbligo ove il coniuge non separato ed i figli conviventi non vi consentano. In questo caso, il nominato o designato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione.
Entro due mesi dalla cessazione, per qualsiasi causa, dal mandato, il rappresentante del Comune è tenuto a far pervenire al Presidente del
Consiglio Comunale una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui ai commi precedenti, intervenute dopo tali attestazioni.
Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti commi, vengono effettuate sui moduli rilasciati dal Comune, secondo i modelli di
cui agli allegati A.1) e A.2), che formano parte integrante del presente Regolamento.
Ogni rappresentante nominato o designato è tenuto ad inviare al Sindaco una relazione annuale sull'attività svolta dall'organismo in cui è stato
eletto e sulle iniziative assunte al suo interno.
Art. 8 Doveri inerenti al mandato
Nell'espletamento del proprio mandato coloro che sono stati nominati o designati ai sensi dei precedenti articoli sono tenuti, compatibilmente con
gli ordinamenti dei singoli organismi, a conformarsi agli indirizzi della Giunta e del Consiglio Comunale e alle direttive del Sindaco.
Art. 9 Revoca - Decadenza - Sospensione
Per tutte le cariche la cui nomina è di competenza del Sindaco si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La revoca dei rappresentanti del Comune è disposta dal Sindaco, in conformità all'articolo 50 - comma 8 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con
provvedimento motivato.
È revocata la nomina o la designazione di coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 2 o non
ottemperino alle disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 8.
Un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune può proporre, per iscritto, al Sindaco la revoca dei rappresentanti del Comune; in tal caso, il
Sindaco, salva l'autonomia dell'esercizio del potere di revoca, dovrà trasmettere l'istruttoria conseguente all'Ufficio di Presidenza entro 15 (quindici) giorni.
La revoca o la sospensione, con provvedimento motivato e previa contestazione, può avvenire, altresì, per motivi di particolare e specifica
gravità.
Indirizzi approvati con deliberazione di C.C. 103/57437 del 06/12/04
(1385) letture dal 26-06-2007 -
Data ultima modifica: 09-05-2005
-