Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2000 n. 136)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei princìpi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
a) l'informazione ai mezzi di
comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti
attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in
particolare, finalizzate a:
a) illustrare e favorire la
conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico
e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli
apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e
nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale,
nazionale ed internazionale.
6. Le attività di informazione
e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti
imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.
Art. 2
Forme, strumenti e prodotti
1. Le attività di informazione
e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di
programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso
la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione
di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
2. Le attività di informazione
e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la
necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale,
le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di
comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.
3. Con uno o più regolamenti,
da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche
amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e delle forme di comunicazione
a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.
Art. 3
Messaggi di utilità sociale e di pubblico
interesse
1. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito.
Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono
riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per
cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private,
radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi
per passaggi gratuiti.
2. Nelle concessioni per la
radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno
per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le
modalità di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto stabilito
dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non
pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per
finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale.
4. I messaggi di cui al comma 3
non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero nè nel computo degli
indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione
dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di
trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi
gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti
messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo
di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.
Art. 4
Formazione professionale
1. Le amministrazioni pubbliche
individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle
attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli
formativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 5.
2. Le attività di formazione
sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre
amministrazioni centrali, dalle università, con particolare riferimento ai corsi di
laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e
studi (FORMEZ), nonché da strutture pubbliche e private con finalità formative che
adottano i modelli di cui al comma 1.
Art. 5
Regolamento
1. Con regolamento da emanare,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del
personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di
informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli
interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di
informazione e di comunicazione.
Art. 6
Strutture
l. In conformità alla
disciplina dettata dal presente capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli
articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si
realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso
l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali
gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli
sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.
2. Ciascuna amministrazione
definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti
delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di
informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima
applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al
personale che già le svolge.
Art. 7
Portavoce
1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno
all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di
carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato
dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare
attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni
pubbliche.
2. Al portavoce è attribuita
una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili
appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
Art. 8
Ufficio per le relazioni con il pubblico
1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche
amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei
compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i
seguenti criteri:
a) garantire l'esercizio dei
diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso
l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle
strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti
civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di
verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le
altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con
il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le
relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali
sono affidate alla contrattazione collettiva.
Art. 9
Uffici stampa
1. Le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via
prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono
costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di
personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione
di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in
possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le
modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna
amministrazione per le medesime finalità.
3. L'ufficio stampa è diretto
da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base
delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti
con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e
tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse
dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i
componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi
incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della
stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla
contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa
l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla
contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con
l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.
Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10
Disposizione finale
1. Le disposizioni del presente
capo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e
si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
CAPO II
Disposizioni particolari per le
amministrazioni dello Stato
Art. 11
Programmi di comunicazione
1. In conformità a quanto
previsto dal capo I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dalle direttive impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il
programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo,
comprensivo dei progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni
metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno
allo stesso Dipartimento.
Iniziative di comunicazione non
previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e
contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Per l'attuazione dei
programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in
particolare a:
a) svolgere funzioni di centro
di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto
dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti
organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica
presso le amministrazioni;
c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono
definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa,
nonché le relative tariffe.
Art. 12
Piano di comunicazione
1. Sulla base dei programmi
presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
predispone annualmente il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Una copia del piano
approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano
per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a
quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri una
relazione su quanto previsto dal presente comma.
Art. 13
Progetti di comunicazione a carattere
pubblicitario
1. Le amministrazioni dello
Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini
della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere
pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di
massa.
2. I progetti di cui al comma 1
devono, in particolare, contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la
copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti
nella realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con
previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della
massima efficacia della comunicazione.
3. Per le campagne di
comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni dello Stato tengono conto, ove
possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate
italiane all'estero.
Art. 14
Finanziamento dei progetti
1. La realizzazione dei
progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato,
integrativi del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse
pubblico, è finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di
responsabilità n. 17 "Informazione ed editoria" dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Art. 15
Procedure di gara
1. Per la realizzazione delle
iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti
professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione
dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonché per la
determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene conto
anche dei criteri stabiliti in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 16
Abrogazioni
1. Sono abrogati l'articolo 5,
commi 6, 7 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il
testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1
- Il testo dell'art. 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come modificato dall'art. 1
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, è il seguente:
"Art. 1 (Finalità ed
ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e
delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al
fine di:
a) accrescere l'efficienza
delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi
della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi
pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il
personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche
amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni
uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
2. Per amministrazioni
pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità
montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti
autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente
decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le
regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei
rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 costituiscono altresì, per
le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali),
è il seguente:
"Art. 8 (Conferenza
Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città
ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città
ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni,
comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,
nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città
ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il
presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di
cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per
gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro
dell'interno.".
Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287, reca: "Riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazione e riqualificazione
del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59".
Note all'art. 5:
- Il testo del comma 1
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così come da ultimo modificato
dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, è il seguente:
"1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e
dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di
legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base
agli accordi sindacali".
- Per l'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi nota all'art. 2.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 11, così
come modificato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dell'art. 12,
così come da ultimo modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 11 (Trasparenza
delle amministrazioni pubbliche). - 1. L'organismo di cui all'art. 2, comma 1, lettera
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del
procedimento, definisce, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi
informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed i comitati metropolitani di cui
all'art. 18 decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui
all'art. 12, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni
pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'art. 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67".
"Art. 12 (Ufficio
relazioni con il pubblico). - 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la
piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria
struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per
le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni
con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i
diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria
amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni
con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle
singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di
avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la
conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed
attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le
amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito
delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo
un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Per le comunicazioni
previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che
dispongono la tassa a carico del destinatario.
5-bis. Il responsabile
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono
promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al
miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle
procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in
possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
5-ter. L'organo di vertice
della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione
delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva
nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo
autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del
dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del
presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata
pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di
pubblicazione.
5-quater. Le disposizioni di
cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1o luglio 1997, sono estese a tutto il
personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.".
Nota all'art. 8:
- La legge 7 agosto 1990, n.
241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".
Note all'art. 9
- Per il testo dell'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota
all'art. 1.
- Il testo del comma 6
dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come da ultimo
modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, è il seguente:
"6. Per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.".
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione della
Repubblica italiana, è il seguente:
"Art. 117. - La Regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,
semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato.
- Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il
potere di emanare norme per la loro attuazione.
Nota all'art. 11
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art. 6.
Nota all'art. 12
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art. 6.
Note all'art. 14
- Per il testo dell'art. 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art. 6.
- Il testo dell'art. 5 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), così come modificato
dall'art. 91 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è il seguente:
"Art. 5 (Pubblicità di
amministrazioni pubbliche). -1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non
territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla
pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle
spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.
2. I soggetti di cui al comma 1
sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare
tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità.
3. è fatto divieto alle
amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicità
con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di
fuori di quelli previsti nel presente articolo.
4. Le amministrazioni statali,
le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che
gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e
non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese
pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo
analitico.
5. Sono esentati dalla
comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.
6. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della
proprietà letteraria, artistica e scientifica, è istituita una commissione, nominata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale sono inclusi i
rappresentanti delle categorie operanti nel settore della stampa, dell'editoria e della
pubblicità, che formula pareri alla Presidenza del Consiglio e alle singole
amministrazioni statali, ai fini del coordinamento e della promozione della
pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle amministrazioni stesse con
particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e della loro applicazione e alla
promozione di una più diffusa conoscenza delle relative problematiche nonché sui
servizi, le strutture e il loro uso. La ripartizione di tale pubblicità deve avvenire
senza discriminazione e deve tenere conto delle testate che per loro natura raggiungono i
soggetti specificamente interessati.
7. A tal fine le
amministrazioni statali interessate dovranno presentare entro sessanta giorni dalla
approvazione del bilancio dello Stato progetti di massima con la illustrazione della
pubblicità da svolgere, degli organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in
riferimento all'apposito capitolo di bilancio, nonché dei soggetti, coinvolti
direttamente o indirettamente nella realizzazione dei progetti stessi, prescelti a
trattativa privata, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 6 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, previa in ogni caso gara esplorativa,
ai sensi dell'art. 92 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
8. La commissione istituita ai
sensi del precedente comma 6 si esprime sulla assegnazione a progetti motivatamente
prescelti di un contributo sulle spese necessarie alla loro realizzazione a valere su un
fondo istituito presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della
proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato
di un miliardo per l'esercizio finanziario 1987 e dal venti per cento delle somme
complessivamente stanziate da tutte le amministrazioni statali nel capitolo di bilancio,
di cui al precedente comma 1, negli anni successivi.
9. I pubblici ufficiali e gli
amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel
presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattromilioniottocentomila.".
Note all'art. 15
- Il testo dell'art. 6 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), è il seguente:
"Art. 6. - Qualora, per
speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione
del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e
4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata.
Se l'importo previsto superi le
lire l50.000.000 il progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art. 5, comma
ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente sarà, ai sensi
dell'articolo medesimo, comunicato al Consiglio di Stato per il parere.".
- Il decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, reca: "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi".
- Per il testo dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda la precedente nota all'art. 5".
Note all'art. 16 -
Per il titolo della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si veda la precedente nota all'art. 14.
- La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: "Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato".
(2666) letture dal 26-06-2007 -
Data ultima modifica: 24-03-2005
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