Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (febbraio 2002)
VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
VISTA la legge 7 giugno 2000, n.150 "Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 2001, n.422,
recante "Regolamento per l'individuazione dei titoli professionali del
personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività
di informazione e comunicazione e disciplina degli interventi formativi";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001,
recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2001,
recante "Struttura di missione per la comunicazione e informazione ai
cittadini";
VISTA la direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica del 13 dicembre 2001,
sulla Formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche
amministrazioni
EMANA LA PRESENTE DIRETTIVA
PREMESSA
Con l'entrata in vigore della legge del 7 giugno 2000 n.150, e
l'emanazione del Regolamento di attuazione del 21 settembre 2001 n. 422,
le pubbliche amministrazioni dispongono di un nuovo indispensabile
strumento per sviluppare le loro relazioni con i cittadini, potenziare e
armonizzare i flussi di informazioni al loro interno e concorrere ad
affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione.
La comunicazione pubblica cessa di essere un segmento aggiuntivo e residuale
dell'azione delle pubbliche amministrazioni, e ne diviene parte
integrante, così come accade da decenni alle imprese che agiscono nel
mercato dei prodotti e dei servizi.
Lo sviluppo delle attività legate alla comunicazione di impresa e alla
pubblicità, in grado di determinare scelte organizzative e strategiche
che influiscono positivamente sulla visibilità e sull'immagine
aziendale e che coinvolgono trasversalmente tutto il processo produttivo,
attraverso azioni di comunicazione interna, hanno accompagnato nel nostro
Paese il percorso e la crescita delle imprese del settore privato e,
recentemente, anche di alcune pubbliche amministrazioni.
La riforma della pubblica amministrazione, il federalismo e il rafforzamento
dei livelli locali di governo, l'attuazione del principio di
sussidiarietà e il conseguente nuovo orizzonte delle missioni delle
amministrazioni, possono realizzarsi solo con il pieno consenso dei
cittadini e delle imprese, degli operatori del settore pubblico, da
coinvolgere attraverso opportuni ed adeguati processi di relazione e
comunicazione.
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Con questa direttiva il Dipartimento della Funzione Pubblica, in linea con la
volontà del Governo di attuare un radicale processo di cambiamento della pubblica amministrazione, fornisce alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del Dpr 21 settembre 2001, n.401, gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle strutture, degli strumenti e delle attività previste dalla normativa in materia di informazione e comunicazione pubblica.
La direttiva si propone di contribuire al perseguimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle seguenti finalità:
sviluppo di una coerente politica di comunicazione integrata con i cittadini e le imprese;
gestione professionale e sistematica dei rapporti con tutti gli organi di informazione (mass media tradizionali e nuovi);
realizzazione di un sistema di flussi di comunicazione interna incentrato sull'intenso utilizzo di tecnologie informatiche e banche dati, sia per migliorare la qualità dei servizi e l'efficienza organizzativa, sia per creare tra gli operatori del settore pubblico senso di appartenenza alla funzione svolta, pieno coinvolgimento nel processo di cambiamento e condivisione nelle rinnovate missioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni;
formazione e valorizzazione del personale impegnato nelle attività di informazione e comunicazione;
ottimizzazione, attraverso la pianificazione e il monitoraggio delle attività di informazione e comunicazione, dell'impiego delle risorse finanziarie.
Questa direttiva, pertanto, richiama e impegna la responsabilità dei vertici
delle amministrazioni pubbliche all'applicazione della legge n.150/2000
e alla definizione di strutture e risorse necessarie per:
progettare e realizzare attività di informazione e comunicazione destinate ai cittadini e alle imprese;
procedere ad una rinnovata ingegneria i processi di comunicazione interna e adeguare i flussi di informazione a supporto dell'attività degli uffici che svolgono attività di informazione e comunicazione e il loro coordinamento, già individuati dalla legge 150/2000;
produrre e fornire informazioni, promuovere eventi che, tenendo conto dei tempi e dei criteri che regolamentano il sistema dei media, possano tradursi in notizie per i mass media tradizionali e nuovi - come i giornali on-line - e altri mezzi di diffusione di notizie di interesse pubblico.
La direttiva, inoltre, pone all'attenzione dei dirigenti degli Uffici
stampa e degli Urp, così come delle analoghe strutture previste dalla legge 150/2000 la ricerca dell'efficienza e dell'efficacia nei processi di produzione della
comunicazione, quale obiettivo della loro attività.
1. GLI OBIETTIVI
Le pubbliche amministrazioni, attraverso gli Uffici Stampa, i Portavoce e gli
Urp e le analoghe strutture, devono:
garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul loro operato,
pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini,
ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei prodotti-servizi attraverso un adeguato sistema di comunicazione interna.
Per consentire il pieno raggiungimento di questi obiettivi, le pubbliche
amministrazioni devono:
dare avvio e sviluppo alle strutture deputate alla realizzazione delle attività di informazione, Portavoce e Ufficio Stampa, e di comunicazione, Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.
promuoverne il pieno raccordo operativo sotto forma di coordinamento e attraverso una adeguata struttura organizzativa.
Inoltre, nella creazione dei nuovi profili professionali e delle nuove forme di
organizzazione del lavoro pubblico e della sua comunicazione interna, deve
essere favorita la definizione di adeguati interventi formativi e di
aggiornamento che promuovano operatori dell'informazione e comunicazione
competenti e motivati.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la collaborazione delle
associazioni professionali del mondo dell'informazione, della
comunicazione e delle relazioni pubbliche, realizzerà un sistema di
monitoraggio dell'applicazione della legge n.150/2000 anche in vista di
una programmazione di successivi interventi e direttive che avranno come
obiettivo di rendere il settore coerente con la dimensione europea.
2. TIPOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
La legge n.150/2000 indica quali figure capaci di realizzare le attività di
informazione e comunicazione nell'amministrazione pubblica il Portavoce e
l'Ufficio Stampa, da un lato, e l'Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico e analoghe strutture, dall'altro.
I due segmenti di attività individuati sono importanti, ma non singolarmente
esaustivi della funzione di comunicazione la cui complessità si esprime
sia attraverso la previsione di differenti tipologie professionali, sia
attraverso attività che non si esauriscono nel front-office o nei rapporti con i media.
La comunicazione interna e la produzione di messaggi complessi verso
l'esterno rappresentano momenti differenti della stessa funzione di
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, e pertanto
richiedono un coordinamento che ne governi, con efficacia, le interazioni
e le sinergie.
Questa dimensione complessiva e integrata della comunicazione non può essere
dimenticata né sottovalutata nell'attuazione della legge del 7 giugno
2000 n.150.
Nello svolgimento delle attività di comunicazione e informazione, così come
nella costruzione degli assetti organizzativi delle loro strutture, le
amministrazioni devono, inoltre, considerare centrali e decisivi gli
strumenti interattivi della comunicazione on line (Internet-intranet). I processi organizzativi devono, conseguentemente, essere ridisegnati in relazione all'esigenza di sviluppare modalità interattive di comunicazione interna ed interistituzionale nei confronti dei cittadini.
Una buona comunicazione interna, fondata su di un'ampia circolazione delle
informazioni sulle attività ed i processi lavorativi, e il pieno
coinvolgimento del personale nei progetti di cambiamento organizzativo,
consente di costruire al meglio l'identità di un'amministrazione,
favorisce la crescita di un senso di appartenenza positivo alla dimensione
del lavoro pubblico e contribuisce a porre su nuove basi l'immagine
della sfera pubblica.
3. MODALITÀ OPERATIVE: il coordinamento degli strumenti DELLA
COMUNICAZIONE
Le amministrazioni devono assicurare il raccordo operativo tra i segmenti di
comunicazione attivati, il Portavoce, l'Ufficio stampa e l'Ufficio per le
Relazioni con il Pubblico e le analoghe strutture, devono prevedere forme
organizzative di coordinamento delle loro attività per massimizzare
l'utilizzo delle risorse umane ed economiche, e creare sinergie ed
integrazione tra le azioni di comunicazione per contribuire a rendere
efficaci e soddisfacenti le relazioni con i cittadini.
Ciascuna amministrazione, quindi, potrà istituire al proprio interno una struttura
di coordinamento, costituita dal direttore dell'Urp e delle analoghe
strutture ove esistenti, dal direttore dell'Ufficio Stampa e dal Portavoce
se presente all'interno dell'amministrazione.
La struttura di coordinamento ha funzioni di programmazione, indirizzo e
raccordo delle attività da realizzare.
Alla struttura di coordinamento spetta il compito di presentare al Vertice
dell'amministrazione, entro il 30 novembre di ogni anno, il Piano di
Comunicazione.
Il progetto deve contenere:
la definizione degli obiettivi e della strategia della comunicazione integrata (azioni di comunicazione interna, esterna, on line, pubblicitaria etc);
la descrizione delle singole azioni con l'indicazione dei tempi di realizzazione (calendarizzazione per fasi);
la scelta dei mezzi di diffusione e il budget;
la pianificazione delle attività di monitoraggio e valutazione
dell'efficacia delle azioni (sia in itinere al progetto sia ex post).
3.1 LA STRUTTURA DI MISSIONE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE CON I
CITTADINI.
Per soddisfare l'esigenza di raccordo operativo e d'integrazione tra le
strutture di informazione e comunicazione previste della legge del 7
giugno 2000 n.150 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha attivato
un'apposita "Struttura di missione", con l'incarico di:
integrare le proprie attività di comunicazione ed informazione (Ufficio stampa. Urp, sito web) coordinandole con l'ufficio del Portavoce;
supportare le amministrazioni nell'attuazione delle norme per sviluppare e sperimentare azioni e progetti di comunicazione pubblica integrata.
La struttura di missione ha l'obiettivo di garantire l'attuazione della
legge del 7 giugno 2000 n.150, di monitorare l'attivazione di strutture
di comunicazione integrata presso le amministrazioni, nonché di fornire
consulenza alle amministrazioni anche per l'attività di formazione,
limitatamente al settore della comunicazione.
Presso la struttura, inoltre, operano gruppi di lavoro specializzati
sull'applicazione della legge e sull'uso di un linguaggio chiaro e
comprensibile da parte delle amministrazioni.
4. FUNZIONI DEGLI ORGANI DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
Un moderno sviluppo dell'informazione e della comunicazione richiedono un
decisivo impegno delle amministrazioni.
Particolare attenzione deve essere posta ai compiti che la legge affida agli Urp,
attraverso la realizzazione delle Reti civiche e del sito Internet della
pubblica amministrazione, nella loro funzione di relazione verso
l'esterno. Essi svolgono infatti compiti di informazione, di garanzia di
accesso ai servizi, di ascolto delle esigenze degli utenti, di promozione
dell'innovazione e della semplificazione, nonché di verifica della
soddisfazione del cittadino rispetto all'erogazione dei servizi stessi.
In questo contesto, gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico e le analoghe
strutture devono poter ricorrere a procedure di comunicazione interna
codificate ed efficaci per divenire il terminale di destinazione di atti e
documenti che consentano sollecite ed esaurienti risposte alle richieste
dei cittadini. Nei casi più complessi gli Urp devono poter disporre della
documentazione utile alla soddisfazione dell'utente entro un tempo
ragionevole, comunque predeterminato dalle amministrazioni di appartenenza
che individueranno, del pari, le sanzioni in caso di inadempienza o di
ritardo nella risposta.
Al fine di rendere gli Urp strumenti del cambiamento interno della pubblica
amministrazione, attraverso una funzione di marketing istituzionale e di
verifica della soddisfazione del cittadino rispetto all'erogazione dei
servizi, è opportuno che essi siano in grado di progettare e sviluppare
azioni di studio e ricerca attraverso risorse umane in possesso delle
competenze necessarie.
L'incarico di gestione delle Reti Civiche, assegnato dalla legge n.150/2000 agli Urp,
e del sito Internet, è destinato ad espandere la dimensione di questi
uffici da semplice sportello di informazione al cittadino a terminali di
banche dati. Gli Urp devono pertanto essere in grado di svolgere più
funzioni e di corrispondere ad una domanda differenziata di servizi da
parte del cittadino.
La stessa legge n.150/2000 attribuisce all'Ufficio stampa, prioritariamente,
la gestione dell'informazione in collegamento con gli organi di
informazione mezzo stampa, radiofonici, televisivi ed on line.
In particolare l'Ufficio stampa, coordinato da un direttore di servizio, si
occupa:
della redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi;
dell'organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;
della realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici;
del coordinamentoe
della realizzazione della newsletter istituzionale e di altri prodotti
editoriali.
Nelle amministrazioni locali di piccole dimensioni, per meglio ottimizzare le
loro funzioni, gli Uffici stampa, così come gli Uffici per le Relazioni
con il Pubblico, possono essere costituiti in forma consorziata tra Enti
locali che raggruppino una popolazione residente non inferiore a 25.000
unità.
A differenza dell'Ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, la
figura del Portavoce, presente nelle amministrazioni complesse, sviluppa un'attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del
vertice "pro tempore" delle amministrazioni.
5. LA FORMAZIONE
La legge del 7 giugno 2000 n.150 e il regolamento del 21 settembre 2001, Dpr n.
422, e più specificatamente la direttiva del Ministro per la Funzione
Pubblica del 13 dicembre 2001, sulla "Formazione e la valorizzazione del
personale delle pubbliche amministrazioni", individuano nella formazione
la chiave per migliorare la qualità delle prestazioni e per incentivare
la motivazione del personale. La normativa offre alle amministrazioni i
primi strumenti per adeguare, migliorare, selezionare - attraverso la
definizione di percorsi di formazione - le risorse umane già indirizzate o da indirizzare nei settori delle relazioni con i media (ufficio stampa e ufficio del portavoce) e con i cittadini (Uffici delle relazioni con il pubblico e analoghe strutture). E' da tenere presente che le attività di informazione e comunicazione - svolte all'interno di queste
strutture - sono considerate rilevanti per la concreta realizzazione di
pratiche di buon governo.
Le norme sopraindicate sanciscono una parità dell'offerta formativa con la
presenza di soggetti privati e di una cultura di mercato dal cui confronto
e competizione deve derivare un miglioramento complessivo della qualità
della formazione in questo settore.
La formazione, oltre ad avere il compito di professionalizzare le risorse
umane, dovrà essere la leva primaria per rendere omogeneo il livello di
preparazione e la capacità del personale impegnato nella comunicazione
pubblica.
In considerazione di ciò le amministrazioni devono adottare programmi
formativi per tutto il personale impegnato nell'attività di
informazione e comunicazione come previsto dalle norme vigenti e dalla
direttiva del 13 dicembre 2001.
L'attività formativa dei singoli dipendenti svolta nel periodo intercorso tra
l'entrata in vigore della legge n.150/2000 e la pubblicazione del
regolamento (Dpr n.422/2001), che rispetti i requisiti previsti dalle due
norme, su richiesta delle amministrazioni di appartenenza, potrà essere
validata da una commissione, istituita presso la Struttura di Missione del
Dipartimento della Funzione Pubblica.
6. I NUOVI PROFILI PROFESSIONALI
L'individuazione e la regolamentazione delle tipologie professionali che opereranno negli Uffici stampa, negli Uffici per le relazioni con il pubblico e in
strutture analoghe utilizzando strumenti di informazione e comunicazione
tradizionali e nuovi , come indicato dall'art.8, comma 3 ed art. 9,
comma 5, della legge del 7 giugno 2000 n.150, sono affidate alla
contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali rappresentative
sul territorio nazionale delle categorie professionali.
7. IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha già promosso e svilupperà in
modo costante sondaggi, studi, ricerche e sperimentazioni finalizzate a:
monitorare lo stato di attuazione della legge del 7 giugno 2000 n. 150,
verificare le inadeguatezze da questa già rivelate nel lungo dibattito che ne ha accompagnato la pur necessaria approvazione (dall'esigenza di meglio definire gli ambiti delle singole professionalità, ai rilievi mossi anche in sede europea circa gli accessi a taluni ruoli ed uffici),
promuovere modelli e standard di riferimento che favoriscano la nascita e lo sviluppo di una cultura della comunicazione integrata nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
Nell'ambito di tale attività, che sarà sviluppata in collaborazione con le
associazioni di categoria e gli ordini professionali dei comunicatori,
delle relazioni pubbliche e dei giornalisti, grande attenzione verrà
dedicata alla costruzione di tipologie professionali e modelli di
valutazione delle professionalità della nuova comunicazione pubblica e
dell'efficacia del loro agire. Si tratta di tenere sotto osservazione la
qualità dei servizi e delle attività, di valutare le performance e
"validare" i risultati.
Le amministrazioni, a tal fine, dovranno verificare, attraverso sondaggi,
studi e ricerche, da affidare anche a soggetti privati, l'attuazione del
piano di comunicazione annuale e misurarne l'efficacia.
8. IL LINGUAGGIO
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha già promosso e realizzato, a
partire dai primi anni '90, progetti dedicati alla semplificazione del
linguaggio amministrativo usato nei contatti con i cittadini. L'opinione
pubblica, ma anche le amministrazioni, si aspettano ulteriori sforzi per
combattere e rendere il cosiddetto "burocratese" più chiaro ed
accessibile e la comunicazione tra i cittadini e la pubblica
amministrazione più snella ed efficace. La comunicazione delle pubbliche
amministrazioni deve soddisfare i requisiti della chiarezza, semplicità e
sinteticità e, nel contempo, garantire completezza e correttezza
dell'informazione. Questo obiettivo dovrà essere perseguito anche con
l'impiego dei nuovi strumenti informatici.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica attiverà nei prossimi mesi, presso
la Struttura di Missione, un servizio di consulenza il cui scopo sarà di
assistere le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici a
riscrivere atti e documenti, a migliorare la qualità della comunicazione per renderla più semplice e comprensibile a tutti i cittadini ed utenti dei servizi pubblici. L'obiettivo sarà di quello di rendere ufficiali le regole della semplificazione e di promuoverne la diffusione in tutte le amministrazioni.
9. LE RISORSE
Le amministrazioni si impegnano a individuare nel proprio bilancio un
capitolo dedicato alle spese complessive per la comunicazione e
informazione pubblica in una percentuale non inferiore al 2% delle risorse
generali.
10. OSSERVANZA DELLA DIRETTIVA
La dirigenza verrà valutata, ai sensi del D.lgs. del 30 luglio 1999 n.286 e
del D.lgs del 30 marzo 2001 n.165, anche alla luce dell'applicazione
della presente direttiva. Pertanto i vertici dell'amministrazione, in
sede di emanazione della direttiva annuale e degli indirizzi strategici,
indicheranno le misure di comunicazione istituzionale da adottare e gli
obiettivi da raggiungere in linea con il programma di governo
dell'amministrazione pubblica.
Roma, 7 febbraio 2002
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA
(719) letture dal 26-06-2007 -
Data ultima modifica: 24-03-2005
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