Economia e lavoro : Bandi ed esiti di gara : Bandi e selezioni 2008 : Bando di assegnazione per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che si rendono disponibili nel Comune di Cremona
Bando di assegnazione per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che si rendono disponibili nel Comune di Cremona
PERIODO APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO
Dal 10 novembre 2008 al 31 dicembre 2008
LA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE E' RIFERITA
ALL'ANNO 2007
1. Indizione del bando
1.1 E' indetto il bando per l'assegnazione di
tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti
dal Comune o dall'ALER, di nuova costruzione,
recuperati e che comunque si rendano disponibili nel
Comune per le finalità proprie dell'erp.
1.2 Gli alloggi di erp messi a disposizione sono a
canone sociale in quanto realizzati, recuperati o
acquisiti, i cui canoni concorrono alla copertura di oneri
di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché di
costi di gestione. Tali alloggi sono assegnati ai nuclei
familiari che presentano domanda per un alloggio a canone
sociale con ISEE-erp non superiore a 14.000,00 euro o con
ISE-erp non superiore a 17.000,00 euro.
Gli alloggi che si prevedono disponibili a seguito del
Bando nel primo semestre di validità della
graduatoria (1° gennaio – 30 giugno 2009) sono n.
30 e hanno come soggetto gestore il Comune o l'ALER.
1.3 Gli alloggi vengono assegnati secondo
l'ordine della graduatoria comunale risultante dalla
procedura informatica regionale:
A coloro che siano residenti in Regione Lombardia da
almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente
alla data di presentazione della domanda e a coloro che
prestano la propria attività lavorativa esclusiva o
principale in Regione Lombardia da almeno cinque anni nel
periodo immediatamente precedente alla data di
presentazione della domanda.
ai cittadini, il cui Comune di residenza e quello in
cui si presta l'attività lavorativa non abbia
indetto il bando per due semestri consecutivi sino ad un
massimo del 10% degli alloggi del punto 1.2, lett. a) che
si rendono disponibili nel semestre;
ai lavoratori che svolgeranno la nuova attività
ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a
prestare servizio presso nuovi insediamenti o
attività produttive nel Comune, a seguito della
perdita della precedente attività lavorativa
esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione
industriale o di eventi a loro non imputabili;
lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con
le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani
di sviluppo occupazionale nel Comune;
il concorrente sia un emigrato italiano
all'estero.
Nell'assegnazione degli alloggi recuperati è
data priorità ai precedenti occupanti, purchè
siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal rr
1/2004 e il cui ISEE-erp non sia superiore a 28.000,00
euro. Tali assegnatari non sono collocati in graduatoria
trattandosi di mobilità interna all'erp.
1.4 Il Comune ha la possibilità di
assegnare:
1.4.1 in deroga all'ordine decrescente
dell'ISBARC/R a specifiche categorie speciali
previste al punto 4: anziani, famiglie di nuova formazione,
persone sole, disabili, inserite utilmente in graduatoria;
per ciascuna delle categorie speciali l'assegnazione
avviene secondo l'ordine decrescente
dell'ISBARC/R.
Il Comune con proprio atto n. 44938 del 27 settembre 2004
ha previsto di destinare il 20% degli alloggi che,
semestralmente o annualmente, si rendono disponibili;
1.4.2 Il Comune con proprio atto n. 387/44938 del 27
settembre 2004 ha previsto di non destinare alloggi a
favore delle Forze Dell'Ordine e delle Forze
Speciali.
1.4.3 in deroga alla posizione in graduatoria ovvero
in caso di mancata presentazione della domanda ai fini
dell'ultima graduatoria pubblicata, purché
sussistano i requisiti per l'accesso all'erp di
cui al punto 2, può disporre con specifico atto, in
via d'urgenza, l'assegnazione di un alloggio di
erp ai nuclei familiari che
debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui
abitano a seguito di provvedimento esecutivo riconosciuto
ai fini della graduatoria e non sia possibile sopperire
alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i
tempi previsti per la graduatoria salvo che per sfratto per
morosità di alloggi di erp e/o di occupazione
abusiva;
siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto
riconosciute ai fini della graduatoria per una delle
condizioni previste dall'art. 80, comma 20, della
legge 388/2000:
hanno nel nucleo familiare componenti
ultrasessantacinquenni;
hanno nel nucleo familiare componenti handicappati
gravi affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che
comportino una percentuale d'invalidità, certificata
ai sensi della legislazione vigente, pari o superiore al
66%;
i nuclei familiari di cui al punti 1 e 2 non devono
disporre di altra abitazione o di redditi sufficienti ad
accedere all'affitto di una nuova casa;
abbiano rilasciato o debbano rilasciare
l'alloggio a seguito di calamità naturali
quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevisti
quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi
riconducibili;
necessitino di urgente sistemazione abitativa, anche a
seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità
psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle
donne e ai minori per i quali è intervenuta
l'assistenza del Comune alla data della domanda;
siano privi di alloggio e benché siano collocati
in graduatoria non è stato possibile provvedere
all'assegnazione di un alloggio di erp entro i tre
mesi successivi dalla data di pubblicazione della
graduatoria stessa;
Le assegnazioni in deroga (art. 14 del regolamento
regionale n.1/2004) non possono superare il 20% con
arrotondamento all'unità superiore, degli
alloggi prevedibilmente disponibili per ciascun semestre di
validità della graduatoria, salvo espressa
autorizzazione della Giunta Regionale.
Il Comune con proprio atto n.387/44938 del 27 settembre
2004 ha previsto di destinare il 20% degli alloggi per
ciascun semestre di validità della graduatoria.
1.4.4.In deroga ai requisiti soggettivi ai
nuclei familiari ove si tratti di garantire:
la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo
igienico -sanitario di soggetti con patologie croniche
invalidanti a prognosi infausta senza fissa dimora o
soggetti a sfratto esecutivo e che eventualmente
necessitino di assistenza sanitaria domiciliare;
alle famiglie un alloggio, come condizione posta dai
servizi sociali del comune per evitare
l'allontanamento di figli minori legittimi, naturali
riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero per consentire
il ritorno in famiglia;.
1.4.5. Inoltre, solo per gli alloggi che si renderanno
disponibili nell'ambito del Contratto di Quartiere
II “Vivere a Borgo Loreto”, il Comune con
‘proprio Atto n.416/46824/05 del 26 settembre 2005 ha
stabilito di:
a) applicare la riserva di cui all'art. 1, commi 7 e
8, del Regolamento regionale n.1/2000 a favore delle
categorie elencate alle lett. a), b), c). d), dando
priorità alle famiglie di nuova formazione e fra
queste a quelle aventi almeno un ascendente che è
residente nel Quartiere di Borgo Loreto, riservando alle
stesse una quota pari al 30% degli alloggi assegnabili;
b) aumentare al 30% la quota complessiva di alloggi da
riservare prioritariamente per tutte le altre categorie di
concorrenti esplicitate alle lett. a), c), d) del comma 8
/art.11 del Regolamento regionale n.1/2000.
2. Requisiti generali per la partecipazione
all'assegnazione
2.1 Può partecipare al bando per
l'assegnazione di un alloggio di erp il soggetto in
possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o di uno Stato aderente
all'Unione europea o di altro Stato, qualora il
diritto di assegnazione di alloggio erp sia riconosciuto in
condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati
internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta
di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come
previsto dalla vigente normativa statale in materia (di
durata almeno biennale);
residenza anagrafica o svolgimento di attività
lavorativa esclusiva o principale in Regione Lombardia,
come già indicato alla lett.a) del precedente punto
1.3.; il requisito della residenza anagrafica non è
richiesto nei seguenti casi:
qualora il Comune sia quello prescelto dal concorrente
ai sensi del punto 1.3 lett. b);
lavoratori che a seguito della perdita della precedente
attività lavorativa esclusiva o principale per la
quale è stata riconosciuta la condizione di stato di
disoccupazione del concorrente ai fini della graduatoria, a
causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro
non imputabili, presentino domanda nel Comune dove
svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti,
comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio
presso nuovi insediamenti o attività produttive nel
Comune stesso;
lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con
le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani
di sviluppo occupazionale;
il concorrente sia un emigrato italiano
all'estero, per il quale è ammessa la
partecipazione per tre Comuni della Regione;
assenza di precedente assegnazione in proprietà,
immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo
pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma,
concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti
territoriali o da altri enti pubblici, sempre che
l'alloggio non sia perito senza dare luogo al
risarcimento del danno;
assenza di precedente assegnazione in locazione di un
alloggio di erp, qualora il rilascio sia dovuto a
provvedimento amministrativo di decadenza per aver
destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad
attività illecite che risultino da provvedimenti
giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi
previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente
assegnato in precedenza in locazione semplice;
non essere titolare del diritto di proprietà o
di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato
alle esigenze del nucleo familiare nel territorio
nazionale. è da considerarsi adeguato
l'alloggio con una superficie convenzionale
complessiva, data dalla superficie utile più il 20%
per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure:
superficie convenzionale in mq
Superficie utile
Superficie accessoria
superficie totale
componenti nucleo familiare
45
9
54
1 - 2
60
12
72
3 - 4
75
15
90
5 - 6
95
19
114
7 o più
La superficie utile dell'alloggio in diritto di
proprietà è misurata al netto dei muri
perimetrali ed interni
non sia stato sfrattato per
morosità da alloggi erp negli ultimi 5 anni e abbia
pagato le somme dovute all'ente gestore;
non sia stato occupante senza titolo di alloggi erp
negli ultimi 5 anni.
2.2 I requisiti soggettivi debbono essere posseduti
dal concorrente e, limitatamente a quanto previsto dalle
precedenti lettere c), d), e), g), h) e i) del punto 2.1,
da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla
data della domanda, nonché al momento
dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del
rapporto di locazione.
3. Definizione del nucleo familiare
3.1 Si intende per nucleo familiare la famiglia
costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli
legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro
conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno
altresì parte del nucleo familiare il convivente
more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali
fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado,
purché la stabile convivenza con il concorrente duri
da almeno un anno prima della data di presentazione della
domanda e sia dimostrata con autocertificazioni o
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il
termine di un anno non si applica qualora si tratti di
soggetti affidati con provvedimento
dell'Autorità giudiziaria e
diultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da
minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una
percentuale di invalidità permanente pari o
superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti
normative, ovvero con grave handicap o patologia con
prognosi ad esito infausto. Partecipano altresì al
bando di concorso i nuclei di due componenti, costituitisi
con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio,
attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti
alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione
avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali
nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o
minori anche legalmente affidati.
Sono considerate componenti del nucleo familiare anche
persone conviventi non legate da vincoli di parentela o
affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel
nucleo stesso all'atto della domanda. La convivenza
deve avere carattere di stabilità, risultare
anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti
la data di presentazione della domanda di partecipazione al
bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale
e materiale e deve essere dichiarata, da parte del
concorrente, e da parte delle persone conviventi, con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
cui agli artt. 38 e 47 del d.p.r. 445/2000 alla
presentazione della domanda.
4. Specifiche Categorie di concorrenti
4.1 Le specifiche categorie di concorrenti
utilmente inserite in graduatoria, ai fini
dell'assegnazione degli alloggi di cui al punto 1.4.1
sono:
anziani: nuclei familiari di non più di due
componenti o persone singole che, alla data di chiusura del
bando, avranno superato 65 anni, ovvero quando uno dei due
componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente
inabile al lavoro, secondo quanto previsto alla lett. d) o
abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone
singole o nuclei familiari possono avere minori a carico
famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti,
costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more
uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni
precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui
costituzione avvenga prima della consegna
dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono
essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente
affidati;
persone sole: nuclei familiari costituiti da una
persona sola, eventualmente con uno o più figli
conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati;
disabili: nuclei familiari nei quali uno o più
componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma
presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o
malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art.
3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una
percentuale di invalidità certificata ai sensi della
legislazione vigente o dai competenti organi sanitari
regionali. Il disabile non anagraficamente convivente
è riconosciuto come componente del nucleo familiare
solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al
nucleo familiare del concorrente stesso che comprenda lo
stesso disabile nel nucleo assegnatario;
altre categorie di particolare e documentata rilevanza
sociale, previa autorizzazione della Giunta Regionale.
5. Determinazione dell'Indicatore della
Situazione Economica (ISE-erp) e dell'Indicatore
della Situazione Economica equivalente per l'Edilizia
Residenziale Pubblica (ISEE-erp)
L'anno di riferimento per la
situazione reddituale e patrimoniale è il
2007.
Ai fini dell'assegnazione e della gestione degli
alloggi di erp viene definito un indicatore di situazione
economica equivalente ISEE-erp, in analogia a quanto
previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, con
opportune modifiche ai fini di una migliore capacità
di descrizione delle condizioni socioeconomiche dei nuclei
familiari lombardi interessati dal presente bando. Per la
definizione e il calcolo di tale indicatore sono
ulteriormente definiti i seguenti indicatori e parametri.
5.1 Definizione del nucleo familiare
Il nucleo familiare da considerarsi ai fini della
determinazione degli indicatori è quello indicato a
punto 3 così dichiarato alla data di presentazione
della domanda.
5.2 Indicatore della situazione reddituale ISR-erp
L'Indicatore della Situazione Reddituale ISR- erp
è così determinato:
si sommano per ciascun componente del nucleo familiare:
il reddito complessivo risultante dalla dichiarazione
relativa ai redditi dell'anno indicato al punto 5, ai
fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al
netto dei redditi agrari relativi alle attività
indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche
in forma associata, dai soggetti produttori agricoli
titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della
dichiarazione ai fini dell'IVA;
i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e
in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel
territorio dello Stato;
i proventi derivanti da attività agricole,
svolte anche in forma associata, per le quali sussiste
l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal
fine va assunta la base imponibile determinata ai fini
dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque
titolo utilizzato;
gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi
compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere
assistenziale, le donazioni e ogni altra erogazione
pubblica o privata, fatta eccezione per le somme soggette a
tassazione separata, nonché i redditi imponibili non
dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi;
Il reddito figurativo derivante dalla somma dei valori
del patrimonio mobiliare, con l'applicazione del
tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali
indicato dal Ministero del Tesoro per l'anno di
riferimento del reddito, pari ad Euro 3,95%. Si detraggono:
l'IRPEF dovuta, comprese le addizionali regionale e
comunale;
le spese sanitarie sostenute e documentate con
esclusione delle spese mediche e di assistenza dei
portatori di handicap di cui alle seguenti lettere h), i),
j), k);
le spese sostenute e documentate per il ricovero in
strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali di
persone anziane o disabili anche non componenti il nucleo
familiare.
Nel caso di componente il nucleo familiare affetto da
fragilità e non ricoverato in struttura
residenziale ma residente con il nucleo stesso:
euro 10.000,00 per ogni componente con
invalidità al 100% con indennità di
accompagnamento o cieco civile assoluto, o invalido di
guerra o per servizio con indennità di assistenza e
accompagnamento, nonché “grande”
invalido del lavoro che usufruisce dell'assegno di
assistenza personale e continuativa; in
alternativa l'importo effettivamente sostenuto per spese
di assistenza documentate;
euro 3.000,00 per ogni componente con
invalidità al 100 % senza indennità di
accompagnamento, o cieco civile parziale, o invalido di
guerra o per servizio appartenente alla 1° categoria
tab. A ex D.P.R. n° 834 del 30/12/1981 e successive
modifiche, nonché “grande” invalido del
lavoro;
euro 1.500,00 per ogni componente con
invalidità inferiore al 100 % e superiore al 66%
ovvero con handicap psicofisico permanente ai sensi
dell'art. 3 comma 3 della legge 5.2.1992 n. 104, o invalido
di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla
2° alla 4° Tab. A ex D.P.R. 834 del 30/12/1981 e
successive modifiche, nonché invalido del lavoro con
percentuale superiore al 66% ed inferiore all'80%;
Ai fini delle detrazioni di cui alla lettera k) i
mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per
servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si
intendono equiparati agli invalidi con riduzione della
capacità lavorativa superiore al 66%.
5.3 Indicatore della situazione patrimoniale ISP-erp
5.3.1 Per il patrimonio mobiliare
per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori
di seguito specificati, posseduti alla data del 31 dicembre
2007:
depositi e conti correnti bancari e postali, per i
quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al
netto degli interessi, alla data del 31 dicembre 2007;
titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito
e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va
assunto il valore nominale delle consistenze relative
all'anno 2007 nel bando;
azioni o quote di organismi di investimento collettivo
di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va
assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto
dalla società di gestione relative all'anno
2007;
partecipazioni azionarie in società italiane ed
estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va
assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a)
ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più
prossimo;
partecipazioni azionarie in società non quotate
in mercati regolamentati e partecipazioni in società
non azionarie, per le quali va assunto il valore della
frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente
alla data di presentazione della dichiarazione e domanda,
ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del
bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e
dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei
relativi ammortamenti, nonchè degli altri cespiti o
beni patrimoniali;
masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o
beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un
soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n.
415/1996, per le quali va assunto il valore delle
consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto,
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa, dal
gestore del patrimonio anteriormente all'anno
indicato nel bando;
altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va
assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera
a), nonché contratti di assicurazione mista sulla
vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo
dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi
comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la
durata del contratto, per le quali va assunto
l'importo del premio versato; sono esclusi i
contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali
alla medesima data non è esercitabile il diritto di
riscatto; sono altresì esclusi i patrimoni
accumulati nei fondi pensione chiusi o aperti di cui al
decreto legislativo n.124 del 21 aprile 1993 nonché
l'importo del trattamento di fine rapporto
accantonato presso il datore di lavoro;
imprese individuali per le quali va assunto il valore
del patrimonio netto, determinato con le stesse
modalità indicate alla precedente lettera e).
La sommatoria dei valori sopra indicati viene
arrotondata al primo multiplo intero inferiore di 5.165,00 euro; esempi:
4.000,00 € non viene considerato =0,00 €
7.000,00 € si arrotonda a = 5.165,00 €
12.00,00 € si arrotonda a = 10.330,00 € (5.165 x 2)
5.3.2 Per il patrimonio immobiliare.
per ogni componente il nucleo familiare si sommanoi
valori patrimoniali dei fabbricati e dei terreni
edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche
diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31
dicembre dell'anno 2007 indipendentemente dal periodo di
possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore
così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si
detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale
debito residuo alla stessa data del 31 dicembre 2007 per
mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la
costruzione del fabbricato:
i valori patrimoniali di cui alla lett. a) si rilevano
in capo alle persone fisiche titolari di diritti di
proprietà o reali di godimento.
l'Indicatore della Situazione
Patrimoniale ISP-erp è determinato moltiplicando la
somma dei valori patrimoniali di cui alla lett. b), per il
coefficiente 0,20.
5.4 Scala di equivalenza
Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE),
corrispondente alla specifica composizione del nucleo
familiare, è quello riportato nella tabella
seguente:
n. componenti il nucleo familiare all'atto
della domanda
Parametro di equivalenza
Maggiorazioni e diminuzioni
1
1,00
+ 0.17
per ogni ulteriore componente
2
1,38
3
1,67
- 0.10
Per ogni componente di età inferiore a 15 anni
solo se appartenente ad un nucleo in cui sono
presenti almeno due maggiorenni
4
1,90
5
2,11
5.5 Soglia patrimoniale e limite
ISEE-erp per l'accesso
La soglia patrimoniale (sommatoria dei valori patrimoniali
di cui al punto 5.3 per l'accesso viene determinata
con riferimento alla composizione del nucleo familiare, ed
assume il seguente valore:
euro 16.000,00 incrementati di euro 6.000,00 per ogni punto
della scala di equivalenza (PSE)
Valori esemplificativi della scala di
equivalenza (PSE)
Indicatore della Situazione Patrimoniale ISP-erp
1
22.000
1,38
24.280
1,67
26.020
1,9
27.400
2,11
28.660
2,5
31.000
5.6 Indicatore della Situazione Economica Equivalente
ISEE-erp
L'indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE-erp) è determinato come rapporto tra
l'Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e
il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), che
rappresenta la composizione del nucleo familiare.
5.7 Indicatore della Situazione Economica ISE-erp
L'Indicatore della Situazione Economica, al fine
dell'assegnazione e gestione dell'erp (ISE-erp)
è determinato, dalla somma dell'Indicatore
della Situazione Reddituale (ISR-erp) con
l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-erp),
entrambi stabiliti anche con riferimento alla
specificità del comparto dell'edilizia
residenziale pubblica.
6. Condizioni familiari e abitative
I valori specifici delle condizioni abitative e familiari
sono stabiliti dal Regolamento regionale e confermati con
delibera della Giunta Comunale n.° 387/44938 del 27
settembre 2004:
VALORI DEGLI INDICATORI
DELLE CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE
CONDIZIONI FAMILIARI
valore della regione
valore del comune
Condizione F1
Condizione F2
Condizione F3
1) ANZIANI
nuclei familiari di non più di due componenti
o persone singole che, alla data di presentazione
della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero
quando uno dei due componenti, pur non avendo tale
età, sia totalmente inabile al lavoro, ai
sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o
abbia un'età superiore a 75 anni; tali
persone singole o nuclei familiari possono avere
minori a carico.
a) un componente con età maggiore di 65 anni
e l'altro totalmente inabile al lavoro o con
età maggiore di 75 anni
20
b) tutti con età maggiore di 65 anni
15
2) DISABILI
nuclei familiari nei quali uno o più
componenti, anche se anagraficamente non conviventi,
ma presenti nella domanda, siano affetti da
minorazioni o malattie invalidanti che comportino un
handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio
1992 n. 104), ovvero una percentuale di
invalidità certificata ai sensi della
legislazione vigente o dai competenti organi sanitari
regionali. Il disabile non anagraficamente convivente
è riconosciuto come componente del nucleo
familiare solo in presenza di una richiesta di
ricongiungimento al nucleo familiare del concorrente
stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo
assegnatario.
a) disabilità al 100% o handicap grave con
accompagnamento
25
b) disabilità al 100% o handicap grave
17
c) disabilità dal 66% al 99%
13
3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE
nuclei di due componenti, costituitisi con atto di
matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata
con atto notorio, entro i due anni precedenti alla
data della domanda, ovvero, la cui costituzione
avvenga prima della consegna dell'alloggio. In
tali nuclei familiari possono essere presenti figli
minorenni o minori anche legalmente affidati..
a) giovane coppia con almeno un componente di
età non superiore al trentesimo anno alla data
della domanda e con minori
12
b) famiglia di nuova formazione con minori
10
c) giovane coppia con almeno un componente di
età non superiore al trentesimo anno alla data
della domanda, senza minori
7
d) famiglia di nuova formazione senza minori
5
4) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO
nuclei familiari costituiti da una persona sola,
eventualmente con uno o più figli conviventi
tutti a carico o minori legalmente affidati Nuclei di
un componente, con un eventuale minore o più a
carico.
a) persone sole con uno o più o minori,
tutti a carico
16
b) persona sola
8
5) STATO DI DISOCCUPAZIONE
stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente
all'anno di riferimento del reddito e che
perduri all'atto di presentazione della
domanda, determinando una caduta del reddito
complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:
a) concorrente e altro componente
18
b) concorrente o altro componente con età
maggiore di 45 anni
10
c) concorrente o altro componente con età
minore di 45 anni
8
6) RICONGIUNZIONE
nucleo familiare che necessiti di alloggio idoneo per
accogliervi parente disabile
a) ricongiunzione del concorrente disabile
(dal 74 % al 100%) con ascendenti o discendenti
diretti o collaterali di primo grado presenti nella
domanda;
10
b) ricongiunzione del concorrente ascendente o
discendente diretto o collaterale di primo grado con
disabile (dal 74 % al 100%), residente nel Comune in
cui è stata presentata la domanda;
10
per disabile si considera una persona con una
grave patologia medica (psico-fisica) o con grave
handicap, attestati dagli organi sanitari regionali,
continuativi nel tempo o con prognosi infausta,
secondo quanto previsto al sottopunto 2
7) CASI PARTICOLARI
a) nucleo di un componente, con eventualmente un
minore o più a carico, domiciliato o
proveniente da luoghi di detenzione o comunità
terapeutiche
15
b) nucleo familiare di emigrato che necessiti
rientrare in Italia
8
F1 < = 100
F2 < = 100
F2 < = 100
CONDIZIONI ABITATIVE
valore della regione
valore del comune
Condizione A1
Condizione A2
Condizione A3
Condizione A4
8) RILASCIO ALLOGGIO
Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a
seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di
conciliazione, ovvero a seguito di altro
provvedimento giudiziario o amministrativo:
a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio
da meno di un anno dalla presentazione della domanda:
a.1) il nucleo familiare si trovi in condizione
abitativa impropria di cui al sottopunto 9 per il
quale non si deve considerare il periodo temporale
dei tre anni previsto;
70
a.2) il concorrente abbia stipulato un nuovo
contratto di locazione per un alloggio con una
superficie utile dell'alloggio inferiore a:
28,80 mq per 1 persona; 33,60
mq per 2 persone; 43,35 mq per 3persone; 60,35 mq per
4 persone; 71,40 mq per 5 persone; 79,05 mq per 6
persone.
50
b) sia decorso, al momento della presentazione
della domanda, il termine fissato per il rilascio,
ovvero sia già stato notificato l'atto
di precetto ai fini dell'esecuzione
50
c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto,
ma non sia decorso al momento di presentazione della
domanda il termine fissato per il rilascio
25
I valori del rilascio alloggio non sono
riconosciuti nel caso di rilascio per
morosità, il cui canone di locazione da
corrispondere sia stato inferiore all'importo
dell'affitto oneroso secondo quando previsto al
punto 16
9) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA
a) concorrenti che dimorino da
almeno tre anni alla data di presentazione della
domanda presso strutture di assistenza o beneficenza
legalmente riconosciute
15
b) concorrenti che dimorino in
strutture di tipo alberghiero a carico del Comune
all'atto della domanda.
15
c) concorrenti che dimorino da
almeno tre anni all'atto della domanda, in
locali non originariamente destinati alla residenza
abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali
inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene
del Comune o in altro ricovero procurato a titolo
precario.
10
10) COABITAZIONE
concorrenti che abitino con il proprio nucleo
familiare in uno stesso alloggio da almeno tre anni
alla data di presentazione della domanda con altro o
più nuclei familiari:
nuclei non legati da vincoli di parentela o di
affinità
5
nuclei legati da vincoli di parentela o di
affinità entro il quarto grado
4
11) SOVRAFFOLLAMENTO
concorrenti che abitino con il proprio nucleo
familiareda almeno tre anni alla data di
presentazione della domanda:
a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento,
vale a dire:
3 o più persone in 1 vano abitabile= 14 mq + 20%
4 o 5 persone in 2 vani abitabili= 28 mq + 20%
6 persone in 3 o meno vani abitabili= 42 mq + 20%
7 o più persone in 4 o meno vani abitabili= 56 mq + 20%
10
b) in alloggio che presenta sovraffollamento vale a
dire:
1 o 2 persone in 1 vano abitabile= 14 mq + 20%
3 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20%
4 o 5 persone in 3 vani abitabili= 42 mq + 20%
6 persone in 4 vani abitabili= 56 mq + 20%
7 o più persone in 5 vani abitabili= 70 mq + 20%
7
12) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO
concorrenti che abitino con il proprio nucleo
familiare da almeno tre anni alla data di
presentazione della domanda:
a) in alloggio privo di servizi igienici interni o
con servizi igienici interni non regolamentari (vale
a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero
privi di servizi a rete (acqua o elettricità o
gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata
accertata dall'ASL la condizione di
antigienicità ineliminabile con normali
interventi manutentivi
25
b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento
(centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con
servizi igienici interni privi di areazione naturale
o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata
accertata dall'ASL la condizione di
antigienicità eliminabile con normali
interventi manutentivi
20
13) BARRIERE ARCHITETTONICHE
Concorrenti, di cui alla condizione disabile di cui
al precedente sottopunto 2) che abitino con il
proprio nucleo familiare in alloggio che, per
accessibilità o per tipologia, non consenta
una normale condizione abitativa (barriere
architettoniche, mancanza di servizi igienici
adeguati o di un locale separato per la patologia
presente)
55
14) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITà
Concorrenti, anziani o disabili di cui ai precedenti
sottopunti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo
familiare in alloggio che non è servito da
ascensore ed è situato superiormente al primo
piano, dal cui piano inferiore si accede
all'immobile.
13
15) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO
Concorrente che risieda in un alloggio situato in
località diversa dal Comune in cui presta la
propria attività lavorativa esclusiva o
principale da almeno tre anni alla data di
presentazione della domanda, ovvero sia destinato
all'atto del bando a prestare servizio presso
nuovi insediamenti o attività produttive in
Comune diverso da quello di residenza; la distanza
del luogo di residenza dal Comune sede di lavoro sia
superiore a 90 minuti di percorrenza con gli ordinari
mezzi di trasporto pubblico .
5
16) AFFITTO ONEROSO
Concorrenti titolari di un contratto di locazione
relativo all'abitazione principale in cui è
stata fissata la residenza, il cui “canone
integrato”, all'atto del bando, sia
superiore di oltre il 5% al “canone
sopportabile da almeno tre anni alla data di
presentazione della domanda.
“canone integrato”: canone di locazione
più spese accessorie fino a 516 euro
all'anno
15
A1 < = 100
A2 < = 100
A3 < = 100
A4 < = 100
Determinazione dell'Indicatore della
Situazione del Bisogno Abitativo Regionale (ISBAR),
dell'Indicatore della Situazione del Bisogno
Abitativo Regionale e Comunale ( ISBARC), dell'
Indicatore della Situazione del Bisogno Abitativo
Regionale e Comunale e della Residenza ( ISBARC/R) e
formazione delle graduatorie.
7.1 Determinazione dell'Indicatore dello
Stato di Bisogno Abitativo Regionale ISBAR
7.1.1 Al fine di valutare le domande dei partecipanti al
bando, si sono individuati tre indicatori, rappresentanti
rispettivamente le condizioni:
del disagio familiare (F);
del disagio abitativo (A);
del disagio economico (E).
Gli indicatori vengono combinati attraverso la disgiunzione
logica, che equivale alla unione di insiemi. L'utilizzo di
tale modalità di combinazione degli indicatori evita
la semplice somma aritmetica, ma fa sì che un
indicatore contribuisca al risultato finale solo per la
parte che già non è rappresentata, in valore,
da uno degli altri indicatori.
La scelta di questa modalità di combinazione degli
indicatori permette di simulare con maggiore efficacia un
gruppo esaustivo di situazioni significative, ottenendone
l'ordinamento in ordine di importanza del disagio
complessivo.
In particolare, le domande che presentano situazioni di
disagio di media entità per le diverse condizioni
abitative, familiari ed economiche (valori medi per tutti
gli indicatori), ottengono un valore dell'indicatore finale
di bisogno abitativo inferiore a quello delle domande che
presentano un forte disagio anche in uno solo degli
elementi; utilizzando la somma degli indicatori si
otterrebbe invece un risultato equivalente per entrambe le
situazioni.
I tre indicatori sono valutati a partire dalle condizioni
descritte nella parte 1 del presente allegato, a ciascuna
delle quali è stato assegnato un valore specifico
(tra 0 e 100); tali condizioni sono raggruppate (A1, A2,..,
F1, F2,..) in modo da escludere quelle incompatibili (es.:
rilascio alloggio e condizioni alloggio).
I valori specifici delle singole condizioni sono stati
determinati in modo da rispondere a ragionevoli criteri di
confronto tra le diverse combinazioni delle situazioni di
disagio.
Per ogni condizione (abitativa o familiare) si procede alla
somma dei valori delle condizioni di ogni gruppo (tre per
le condizioni familiari e quattro per quelle abitative).
Sia per le condizioni abitative che per quelle familiari si
assume il valore massimo raggiunto dai rispettivi gruppi
come base per la costruzione del relativo indicatore.
Ciascuno dei valori così ottenuti viene
moltiplicato, prima della sua combinazione con gli altri
due, per un coefficiente (peso) compreso tra 0 e 1, che
rappresenta l'importanza dello specifico disagio nella
composizione dello stato di bisogno complessivo.
tenendo conto del fatto che in ogni caso è fissato
un limite massimo di reddito, o meglio di condizione
economica equivalente (ISEE), fissato in 17.000,00 euro.
7.2 Modalità di
formazione della graduatoria
7.2.1 La procedura per il calcolo degli indicatori ai
fini della formazione della graduatoria è la
seguente:
si assegnano alle singole condizioni abitative,
economiche e familiari i relativi valori, tenendo conto che
in nessun gruppo di condizioni la somma dei valori
può superare 100;
l'indicatore di disagio familiare (F) è definito
come il massimo tra F1, F2 ed F3, diviso per 100, al fine
di ricondurlo all'intervallo 0-1, e moltiplicato per il
coefficiente 0,5 che rappresenta il peso del disagio
familiare;
analogamente l'indicatore di disagio abitativo (A)
è definito come il massimo tra A1, A2, A3 ed A4,
diviso per 100 e moltiplicato per il coefficiente 0,8 che
rappresenta il peso del disagio abitativo;
l'indicatore di disagio economico (E), che deve
assumere valori tra 0 e 1 al fine della combinazione con
gli altri due, viene costruito a partire dall'ISEE-erp del
nucleo familiare;
il valore ISEE-erp rappresenta un indicatore di
situazione economica e non può essere usato in modo
diretto, ma deve essere elaborato al fine di indicare il
disagio economico;
dato che è stato fissato un limite massimo di
ISEE-erp per l'accesso oltre il quale le domande non sono
considerate valide, si può utilizzare la differenza
tra tale limite e il valore ISEE-erp del nucleo come
indicatore del disagio:
ad esempio: per un ISEE-erp uguale a 2.582,28 euro, la
differenza risulterà di 14.417,22 euro (17000,00 -
2.582,28), mentre per un ISEE-erp uguale a 9.253,15 euro
(17.000,00 – 9.253,15) la differenza risulta di
7.746,85 euro;
in tal modo il disagio economico risulta crescente al
decrescere del valore ISEE-erp del nucleo;
per riportare la differenza tra ISEE-erp limite e
ISEE-erp del nucleo nell'intervallo 0 - 1, è
sufficiente dividere tale differenza per l'ISEE-erp limite,
ottenendo così valore zero per ISEE-erp del nucleo
uguale al limite massimo e valore 1 per ISEE del nucleo
uguale a zero. nel caso in cui il concorrente sia stato
ammesso in graduatoria per effetto della deroga al limite
dell'ISEE-erp, prevista all'art. 8, comma 1,
lett. f) (purché sia determinato un valore
dell'ISE-erp £ a € 17.000,00)
l'ISEE-erp del nucleo familiare, ai fini del calcolo
dell'indice di disagio economico (E), è
considerato pari all'ISEE-erp limite;
la formula che determina l'indicatore del disagio
economico è pertanto la seguente:
il risultato viene moltiplicato per il coefficiente 0,3 che
rappresenta il peso del disagio economico. L'ISEE-erp viene
determinato tenendo conto delle specifiche condizioni delle
famiglie lombarde.
Gli indicatori (A), (F) ed (E) vengono combinati
tramite la formula della disgiunzione logica, che equivale
alla unione di tre insiemi. Tale formula è la
seguente:
T = [1 - (1 - A) * (1 - F) * (1 - E)]
Ne risulta un valore che moltiplicato per 10.000 assume,
considerati i pesi determinati come sopra detto, valori tra
0 e 8.883-(ISBARC)
garantendo un dettaglio tale da ridurre notevolmente, per
due nuclei familiari, la possibilità di valori
identici.
L'ISBARC integrato con le modalità e
i valori di seguito indicati è denominato ISBARC/R e
permette la formazione della graduatoria, tenendo conto del
periodo di residenza nella Regione Lombardia. Si
attribuiscono i seguenti valori in funzione del periodo di
residenza del richiedente in Lombardia
Residenza
valore
maggiore di 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni
40
maggiore di 10 anni
85
Il valore corrispondente viene diviso per cento e
moltiplicato per il coefficiente 0,3 che rappresenta il
peso attribuito al periodo di residenza.
Il risultato ottenuto (R) viene combinato con l'indicatore
T di cui al precedente punto 9 con la seguente formula
(disgiunzione logica)
[1 - (1 - T) * (1 - R)]
Ne risulta un valore che, moltiplicato per 10.000,
può essere compreso tra
1.200 e 9.167 (ISBARC/R)
Per coloro che svolgono attività lavorativa in
Regione Lombardia da almeno cinque anni il valore minimo
può essere 0; la disposizione delle domande di
assegnazione in ordine decrescente di ISBARC/R forma la
graduatoria comunale.
A parità di valore la posizione in graduatoria
è determinata con la seguente procedura:
è data precedenza al concorrente con il periodo
di residenza maggiore in Lombardia;
a parità di periodo di residenza è data
precedenza al concorrente con l'indicatore di disagio
familiare maggiore di cui alla lettera a) del punto 1.1;
se anche l'indicatore di disagio familiare
è uguale, è data precedenza al concorrente
con l'indicatore di disagio abitativo maggiore di cui
alla lettera b) del punto 1.1;
se gli indicatori di disagio abitativo e familiare sono
uguali, è data precedenza al concorrente con
l'indicatore di disagio economico maggiore di cui
alla lettera c) del punto 1.1.
8. Determinazione del canone sopportabile
Ai fini del riconoscimento della condizione di affitto
oneroso viene definito un canone sopportabile come il
prodotto tra il valore dell'ISEE-erp,
l'Incidenza massima ammissibile (Imax) ad esso
corrispondente riportata nella tabella seguente, e il
Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), riferito alla
composizione del nucleo familiare.
CANONE SOPPORTABILE
N. classi
Classi
ISEE-erp (euro)
INC MAX
Incidenza Massima sull' ISE-erp
1
Fino a 3.000,00 compresi
8,00%
2
da 3.000,01 a 4.000,00
8,00%
3
da 4.000,01 a 4.500,00
9,00%
4
da 4.500,01 a 5.000,00
10,00%
5
da 5.000,01 a 5.500,00
11,00%
6
da 5.500,01 a 6.000,00
12,00%
7
da 6.000,01 a 6.500,00
13,00%
8
da 6.500,01 a 7.000,00
14,00%
9
da 7.000,01 a 7.500,00
15,00%
10
da 7.500,01 a 8.000,00
16,00%
11
da 8.000,01 a 8.500,00
17,00%
12
da 8.500,01 a 9.000,00
18,00%
13
da 9.000,01 a 9.500,00
19,00%
14
da 9.500,01 a 10.000,00
20,00%
15
da 10.000,01 a 10.500,00
21,00%
16
da 10.500,01 a 11.000,00
22,00%
17
da 11.000,01 a 11.500,00
23,00%
18
da 11.500,01 a 12.000,00
24,00%
19
da 12.000,01 a 12.500,00
24,50%
20
da 12.500,99 a 13.000,00
25,00%
21
da 13.000,01 a 13.500,00
25,50%
22
da 13.500,01 a 14.000,00
26,00%
23
da 14.000,01 a 14.500,00
26,50%
24
da 14.500,01 a 15.000,00
27,00%
25
da 15.000,01 a 15.500,00
27,50%
26
da 15.500,01 a 16.000,00
28,00%
27
da 16.000,01 a 16.500,00
28,50%
28
da 16.500,01 a 17.000,00
29,00%
9. Canone di locazione
9.1 Gli assegnatari di un alloggio a canone sociale
corrisponderanno un canone di locazione, come stabilito dal
titolo IV dalla legge regionale 8 novembre 2007, n. 27.
10. Dati da dichiarare e Modulistica
10.1 Dati da dichiarare
il concorrente deve dichiarare nella domanda e nella
dichiarazione sostitutiva:
per ogni componente il nucleo familiare
cognome/nome;
codice fiscale;
data di nascita;
relativamente al reddito e alle detrazioni di cui al punto
5:
reddito complessivo IRPEF e redditi da lavoro nelle
zone di frontiera
proventi agricoli
emolumenti a qualsiasi titolo percepiti
IRPEF dovuta comprensiva di addizionale regionale e
comunale
spese sanitarie sostenute (escluse le spese mediche e
di assistenza per i portatori di handicap)
spese sostenute e documentate per il ricovero in
strutture socio-sanitarie di persone anziane o disabili
spese sostenute e documentate per disabili residenti
con il nucleo familiare
Relativamente al patrimonio mobiliare
Per ogni intermediario o gestore del patrimonio:
Codici dell'intermediari o del gestore del
patrimonio
Denominazione dell'intermediari o del gestore del
patrimonio
Importo del patrimonio gestito
Valore del patrimonio netto delle imprese individuali
Relativamente al patrimonio immobiliare per ogni
immobile
Tipo di patrimonio (fabbricati, terreni edificabili,
terreni agricoli)
Quota di proprietà
Valore dell'ICI totale dell'alloggio
Mutuo residuo totale dell'alloggio
Se è residenza del nucleo familiare
Per il richiedente sono inoltre da indicare
Comune di nascita o Stato estero di nascita
Provincia di nascita
Comune di residenza
Provincia di residenza
Indirizzo
CAP
Periodo complessivo di residenza in Regione Lombardia
Titolo per cui si presenta la domanda nel comune(punto
1.3 del bando)
Per il nucleo familiare nel complesso
Composizione del nucleo familiare
Tipologia del nucleo familiare (punto 3 del bando)
Presenza di soggetti portatori di handicap
Canone di locazione per l'abitazione principale
Spese accessorie di competenza per l'abitazione
principale
Possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione
al bando
Sussistenza o meno dei requisiti soggettivi di cui al
punto 2.
Sussistenza o meno delle condizioni familiari e
abitative di cui al punto 6 del bando
10.2 Modulistica per l'assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica