Le novità della Finanziaria per il personale degli enti pubblici
Il 27 dicembre è stata promulgata la legge n. 296, Legge Finanziaria per l'anno 2007, ed i contenuti che riguardano la materia del pubblico impiego sono stati immediatamente affrontati dalla Direzione Generale e dalla Direzione del Personale.
Già in occasione della conferenza dirigenti svoltasi il 15 gennaio scorso è stata elaborata una prima presentazione del testo, ma le disposizioni sono di tale ampio interesse che è apparso utile portare a conoscenza di tutti i lavoratori dell'Ente i principali contenuti:
1. Art. 1 comma 528: contratti di formazione
e lavoro
È il comma che consente l'attivazione della
procedura di conversione dei contratti di
formazione e lavoro (CFL), ma la disposizione
non riguarda questo Ente in quanto gli
unici due CFL in essere (1 presso l'Ufficio
Europa e 1 presso le Politiche Giovanili)
sono stati instaurati nel corso dell'anno
2006 e possono essere prorogati fino al 31
dicembre 2007. 2. Art. 1 comma 556: oneri derivanti
dai rinnovi contrattuali per il biennio
2006 - 2007.
Tale disposizione prevede che le risorse
finanziarie per corrispondere ai rinnovi
contrattuali siano a carico del bilancio
dell'Ente.
3. Art. 1 comma 557: riduzione delle
spese di personale.
Anche se il testo dell'attuale Finanziaria
non dispone uno specifico tetto di risparmio
da raggiungere (la Finanziaria 2006 disponeva
almeno l'1%), le spese di personale
rientrano comunque tra quelle su cui calcolare
il rispetto del Patto dell'Ente, diventando
un vincolo di carattere generale. Il Legislatore
suggerisce, ai fini del rispetto del
patto di stabilità interno, alcune ipotesi di
riduzione che sono, ora, all'esame degli
uffici competenti.
4. Art. 1 comma 558: stabilizzazione dei
lavoratori precari.
È la facoltà che consente agli Enti in regola
con il Patto di Stabilità, di procedere alla
stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo
determinato instaurati con personale
cosiddetto "precario" in possesso del requisito
dell'anzianità, ovvero che abbia
prestato almeno 3 anni di servizio nell'arco
degli ultimi 5 anni (2002 - 2006). Per il
Comune di Cremona il caso è rappresentato,
per la maggiore, dagli istruttori educatori
e dagli operatori che annualmente prestano
servizio presso le scuole per l'infanzia comunali
e gli asili nido, ma non sono esclusi
anche altri casi che sono attualmente
all'esame degli uffici.
5. Art. 1 comma 560: assunzioni di personale
a tempo determinato con riserva
di posti ai Co.Co.Co.
Il comma in esame consente agli enti che
procedono ad assunzioni a tempo determinato,
nell'ambito della programmazione
triennale di fabbisogno di personale per il
triennio 2007 - 2009, di riservare una quota
non inferiore al 60% dei posti programmati,
ai Co.Co.Co. che hanno prestato servizio
per almeno un anno. La Giunta comunale
dovrà adottare, quindi, la nuova programmazione
triennale del fabbisogno di personale
ed assumere decisioni in merito
6. Art. 1 commi 770, 772, 788: oneri per
i collaboratori.
Dal 1° gennaio 2007 l'aliquota contributiva
pensionistica per gli iscritti alla gestione
separata e non assicurati presso altre forme
obbligatorie, è aumentata per una percentuale
compresa in un range che varia tra
l'1 ed il 6 per cento, pertanto gli enti che
si avvalgono della collaborazione di
Co.Co.Co. anche nell'anno 2007, devono
considerare gli effetti della Finanziaria sui
contributi previdenziali. Il comma 788, inoltre,
prevede che il lavoratore con contratto
di collaborazione ha diritto ad un'indennità
di malattia ed ad un'indennità di maternità,
per i soggetti che si trovino in tali condizioni,
corrisposta dall'INPS. Tale aspetto dovrà
essere affrontato anche in sede di tavolo
di trattativa con le organizzazioni sindacali
per raggiungere un accordo procedurale.
7. Art. 1 commi 1177 - 1184: comunicazioni
agli uffici competenti relative al
rapporto di lavoro.
È stato esteso anche al datore di lavoro
pubblico l'obbligo di comunicazione di instaurazione
del rapporto di lavoro all'Ufficio
Provinciale del Lavoro competente per territorio.
È una novità che impegna gli uffici
dell'Ente interessati ad adempiere ad una
disposizione che comporta un attento esame
procedimentale per quelle tipologie lavorative
che intervengono quale "forza lavoro".
Nella fattispecie trattasi di: rapporti di lavoro
subordinato sia a tempo determinato sia a
tempo indeterminato; lavoro autonomo in
forma coordinata e continuativa (CoCoCo),
esclusi i rapporti occasionali; i tirocini; i
supplenti temporanei come, ad esempio,
quelli delle scuole per l'infanzia e degli asili
nido.
Su queste novità l'Amministrazione dovrà stabilire le azioni che intende compiere in
attuazione delle disposizioni della legge
stessa e nel rispetto degli accordi sindacali
già intercorsi nel corso dell'anno 2006 relativamente
alla stabilizzazione dei lavoratori
"flessibili". Ogni decisione sarà senza
dubbio comunicata a tutti i dipendenti
interessati anche attraverso i rappresentanti
sindacali dei lavoratori. Gli uffici preposti
sono già ampiamente impegnati per verificare
ogni azione possibile a tutela di tutti
i soggetti coinvolti.
Maurilio Segalini
Direttore del Settore Personale
(1211) letture dal 26-06-2007 -
Data ultima modifica: 20-02-2007
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