Così è strutturata la Fondazione Teatro A. Ponchielli
La struttura varata con l'approvazione dello Statuto richiama molto l'impianto delle Fondazioni ma anche delle società di partecipazione avendo un Consiglio Generale che si chiama Assemblea dei Soci Fondatori, un Consiglio di Amministrazione espressione per 3/5 dell'assemblea dei Fondatori e per 2/5 espressione diretta del Comune, il Presidente è il Sindaco e c'è una persona designata dal Sindaco: quindi il Sindaco designa un quinto membro del Consiglio di Amministrazione che però viene approvato dall'Assemblea dei Soci. Poi esiste la figura del Presidente, terzo organo della Fondazione, il quale ha tutte le funzioni del Presidente con in più due poteri abbastanza significativi che sono quelli legati al fatto che il suo voto deve essere favorevole per l'approvazione dei programmi, del bilancio e in caso di scioglimento della Fondazione. Forse qualcuno potrebbe pensare che questo è un potere di veto e di fatto lo è. D'altro canto, tenuto conto dell'impegno che il Comune mette sul bilancio, è naturale che ci possa essere un punto fermo in maniera che la Fondazione non possa fare qualcosa che vada a danneggiare l'Ente Locale. Cosa peraltro accettata di buon grado da parte dei privati che avevano sollevato inizialmente qualche obiezione rispetto a questa posizione del Comune, che poi è stata però ritenuta ragionevole.
Sempre organo statutario, organo della Fondazione, è il Sovrintendente, figura che viene inquadrata con un carattere prevalentemente manageriale, gestionale. Poiché il sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, si è ritenuto che dovesse essere sganciato da eventuali decadenze fine mandato del Sindaco. Diversamente sarebbe logico che decadesse nel momento in cui il Sindaco cessa il suo mandato, un'incongruità rispetto alla nomina da parte del Consiglio di Amministrazione che è autonomo.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un triennio e può essere rinnovato fino a tre volte, mentre invece il Sindaco, così come i Consiglieri Comunali che sono nell'assemblea dei Soci Fondatori durano in carica per tutto il loro mandato quindi c'è un evidente sfasatura tra persone che stanno in carica 5 anni, persone che stanno in carica 3, ma questo è un meccanismo voluto perché determina continuità nel Consiglio di Amministrazione proprio in omaggio al criterio che dicevo prima e cioè che questa non è una creatura che vive, che è simbiotica rispetto al Consiglio Comunale ma deve avere una sua vita autonoma. Se avessimo previsto un meccanismo per cui, al cambio di Amministrazione tutta la struttura della Fondazione crollasse, ci sarebbe evidentemente, ogni 5 anni, una paralisi. In questo modo invece la Fondazione ha una vita autonoma: anche nei periodi elettorali può continuare a funzionare perfettamente perché ha gli organi nel loro pieno potere. Poi è evidente che la nuova Amministrazione potrà apportare qualche modifica perché cambiano il Sindaco e le maggioranze. Il meccanismo è stato concepito proprio per garantire la massima funzionalità.
Sempre organo della Fondazione è il Collegio dei Revisori dei Conti che funziona come in qualunque altra società. Il Collegio dei Revisori della Fondazione dichiara decaduti i propri membri che si trovino nelle condizioni di eleggibilità, non siano intervenuti nelle sedute del Consiglio dell'Assemblea, abbiano perso i requisiti anche temporaneamente previsti dalla legge. In merito alla decadenza degli organi, va detto questo: l'ineleggibilità e la decadenza sono due istituti che operano indipendentemente dalla volontà di delibera di un organo, entrambe esprimono delle condizioni in mancanza delle quali, ineleggibilità, o al verificarsi delle quali, decadenza, il membro di un organo cessa di esserne parte.
Ultimo organo della fondazione è l'assemblea dei sostenitori, un organo di carattere consultivo che raccoglie coloro che volontariamente vogliono contribuire alla vita del Teatro. Probabilmente il Regolamento prevederà che ci possano essere due o tre fasce di soci sostenitori a seconda dei contributi che vorranno erogare. Questi si riuniscono in assemblea una o più volte all'anno, ma comunque possono eleggere un loro rappresentante nel Consiglio.
Si è dibattuto a lungo nel percorso che ha portato alla costituzione della Fondazione sulla figura del Direttore Artistico Musicale. Alla fine è stato raggiunto un buon accordo per cui si è inserita la figura del Direttore Artistico, come figura tecnica obbligatoria: si è detto cioè che il Sovrintendente si avvale per la predisposizione dei programmi artistico-musicali di questa figura, quindi vuol dire che ci deve essere. Sono state definite le sue attribuzioni, ma mi pare che la soluzione trovata sia una soluzione equa che fa sì che questa figura ritenuta da tutti importante perché evidentemente l'attività artistico musicale è l'attività preminente del Teatro, perché comunque Cremona è città della musica: lo statuto lo prevede e gli dà una caratteristica sufficientemente forte senza renderlo organo.
Per quanto riguarda infine lo scioglimento faccio notare che, in base ad alcuni recenti pronunciamenti di carattere giuridico, non è ammessa una devoluzione meramente restitutoria al fondatore. Per cui si è stabilito che, in caso di estinzione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto al Comune di Cremona o ad altri Enti perseguenti fini analoghi a quelli della Fondazione, come a dire che, se si arriva alla fine di questo percorso della Fondazione il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Fondatori, in rispetto delle leggi vigenti dell'autorità potrà decidere se restituire al Comune di Cremona oppure a un Ente che nel frattempo si è costituito e che prosegue le finalità della Fondazione.
È stata anche inserita nello Statuto una norma transitoria che dice che per il primo esercizio di amministrazione, che è quello del 2002, è costituito il Consiglio di Amministrazione, in via transitoria, costituito dal Sindaco e da altri due componenti da lui nominati in sede di costituzione; le funzioni del Collegio dei revisori dei conti sono svolte da un solo membro nominato dal Sindaco di Cremona, gli organi così costituiti possono, nella pienezza dei poteri, operare immediatamente e validamente e durano in carica un esercizio, cioè sino al 31 dicembre 2002. Si tratta di una fase necessaria per poter dare operatività alla fondazione.
Venendo infine al problema del personale, su questo voglio essere molto chiaro. Con il personale attualmente in servizio a Teatro è stata fatta un'assemblea all'inizio dell'estate in cui sono state date ampie assicurazioni che ci sarebbe stata attenzione rispetto alla nuova collocazione giuridica in cui sarebbero andati a trovarsi. Ci sono stati quindi altri incontri a seguito dei quali è stato sottoscritto un accordo in cui si prevede che il personale venga assegnato in distacco presso il Teatro per un periodo transitorio, che si ipotizza di un anno ma non c'è problema ad abbreviarlo o ad allungarlo, mantenendo quindi tutte le sue prerogative di dipendente pubblico però distaccato presso la Fondazione. Questo permetterà nel corso del prossimo anno di studiare con le rappresentanze sindacali il tipo di contratto migliore per questi lavoratori. Ci sono varie ipotesi allo studio. Sarà un periodo che permetterà al lavoratore di chiedere anche una mobilità interna, si potranno attivare anche concorsi di persone che vogliono andare al Teatro e viceversa, prima che uno sia posto davanti all'opzione se passare a un contratto di diritto privato oppure no. Questo evidentemente è un impegno forte che ci siamo presi come Amministrazione: la politica del personale ci sta particolarmente a cuore, l'abbiamo curata quando abbiamo fatto l'accordo per la AFM, altrettanto vogliamo farlo in questo caso. (P. B.)
CdA Fondazione
Mercoledì 18 settembre, nello studio del notaio Umberto Ponti, è stato firmato l'atto di costituzione della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli a seguito del voto favorevole alla delibera costitutiva e alla sua immediata eseguibilità da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 12 settembre scorso.
L'art. 35 "Norma transitoria" dello Statuto della Fondazione dispone che: "Per il primo esercizio il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Sindaco di Cremona e da altri due componenti da lui nominati in sede di costituzione; le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono svolte da un solo membro nominato dal Sindaco di Cremona. Gli organi così costituiti possono, nella pienezza dei poteri, operare immediatamente e validamente e durano in carica un esercizio".
In ottemperanza a questa disposizione il Sindaco Paolo Bodini, con apposito decreto, ha nominato per il primo esercizio, cioè fino al 31 dicembre 2002 quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il dott. Luigi Di Odoardo e il dott. Renzo Rebecchi e quale unico revisore della Fondazione stessa il dott. Andrea Gamba.
Il Sindaco ha nominato il dott. Di Odoardo in quanto quest'ultimo ha seguito, come consulente esterno, il lungo cammino che ha portato alla costituzione della Fondazione, coadiuvando l'Amministrazione nel rapporto con i privati sulla scorta delle sue profonde conoscenze del mondo musicale ed imprenditoriale locale. La nomina del dott. Renzo Rebecchi risponde ad una scelta di carattere istituzionale in quanto il Segretario Generale del Comune ha seguito da vicino, per il ruolo che riveste, tutti gli aspetti di natura legale ed amministrativa della Fondazione. Infine, la nomina del dott. Gamba quale Revisore unico è motivata dal fatto che il professionista, che è dottore commercialista, ha svolto l'incarico di consulente per la stesura dello Statuto della Fondazione di cui ne conosce a fondo tutti gli aspetti.
Scopi della Fondazione
La Fondazione persegue finalità di promozione e sviluppo di tutte le attività di rilevante interesse e valore artistico e culturale ed, in particolare, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma. La Fondazione si propone di:
- concorrere a promuovere, agevolare e coordinare le tradizioni artistiche e musicali del territorio della provincia di Cremona;
- gestire il Teatro "Amilcare Ponchielli", gli eventuali altri Teatri e luoghi di spettacolo in genere ad essa affidati, salvaguardandone il patrimonio produttivo, artistico, musicale, tecnico e professionale;
- realizzare iniziative a carattere artistico e musicale, mediante l'allestimento, la produzione ed il coordinamento di spettacoli di musica lirica, di concerti di musica sinfonica, corali e di ogni altro genere, di spettacoli di danza, di spettacoli di prosa e di festival, anche in collaborazione e coproduzione con altri Teatri di Tradizione, fondazioni, enti o istituzioni pubbliche e privati nazionali e internazionali;
- svolgere, direttamente o indirettamente, ogni attività accessoria o complementare necessaria alla realizzazione delle iniziative artistiche e culturali;
- realizzare attività artistiche e culturali, anche in sedi diverse dalla propria, nel territorio provinciale ovvero nazionale ed anche all'estero, nell'ambito delle proprie finalità;
- creare rapporti e collaborazioni con organismi di produzione o diffusione di musica, di teatro e di spettacolo;
- creare rapporti con le scuole e le università, attuando momenti di informazione e preparazione all'evento e alla cultura musicale e artistica, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale e artistica della comunità;
- instaurare, anche nell'ambito di organismi di coordinamento esistenti e futuri, rapporti con istituzioni pubbliche e private al fine di promuovere forme di collaborazione fra istituzioni teatrali e culturali della provincia di Cremona o a livello extra-provinciale;
- promuovere, coordinare e gestire attività di formazione, aggiornamento, specializzazione e riqualificazione del settore teatrale e musicale, anche al fine di valorizzare artisti e tecnici;
- incentivare la ricerca nel settore teatrale e musicale;
- promuovere convegni nazionali e internazionali e ogni altra manifestazione volta alla diffusione della cultura musicale e artistica e al confronto culturale, quali incontri, dibattiti, giornate di studio, mostre ed esposizioni all'interno del Teatro "A. Ponchielli" o in altro luogo;
- produrre e pubblicare materiali e sussidi didattici, di studio e illustrativi, anche di carattere multimediale, per conto proprio e di terzi riguardanti le attività artistiche e musicali.
Concorso alla Fondazione
Assumono la qualifica di Fondatore i seguenti soggetti pubblici: Comune di Cremona e Provincia di Cremona.
Può divenire Fondatore ogni altro soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica od ente, anche se privo di personalità giuridica. La qualifica di Fondatore può, altresì, essere attribuita anche ad Associazioni di Enti, Imprese, Associazioni di Imprese che, cumulativamente, concorrano al patrimonio e versino i contributi previsti, come da regolamento, e designino un unico rappresentante nell'ambito dell'Assemblea dei Fondatori. Il Fondatore deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- venga presentato da un Fondatore;
- concorra al patrimonio della Fondazione con un importo minimo non inferiore alla percentuale del patrimonio indicata in apposito regolamento dall'Assemblea dei Fondatori;
- si impegni ad apportare, per un periodo di almeno tre anni, un contributo finanziario annuale per le attività e le spese di gestione della Fondazione stabilito nel regolamento di cui al punto precedente.
La qualifica di Fondatore è attribuita con deliberazione adottata dall'Assemblea dei Fondatori in cui deve constare il voto favorevole del Presidente.
La qualifica di Fondatore si perde al venir meno del sostegno finanziario annuale erogato all'ente.
Sostenitori
Assumono per un esercizio la qualifica di Sostenitori tutti i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche od enti, anche se privi di personalità giuridica, diversi dai Fondatori, che si impegnano a contribuire alle attività della Fondazione in misura non inferiore all'importo e secondo le modalità stabilite annualmente dall'Assemblea dei Fondatori.
Entrate
La Fondazione svolge la propria attività con:
- i redditi del patrimonio;
- i contributi di Fondatori e Sostenitori;
- i contributi dello Stato e del Comune di Cremona, nonché della Regione Lombardia, della Provincia di Cremona o di altri enti pubblici nazionali, dell'Unione Europea e di altri enti internazionali;
- i contributi e le assegnazioni di soggetti privati, italiani e stranieri;
ogni altra donazione o disposizione testamentaria che non sia espressamente destinata a patrimonio;
- i proventi dalla gestione delle attività istituzionali;
- le sponsorizzazioni, le coproduzioni e i proventi pubblicitari;
- altre entrate derivanti da attività strumentali accessorie o connesse all'attività istituzionale, anche di carattere commerciale, gestite direttamente o per il tramite di società partecipate.
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il Presidente;
- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Sovrintendente;
- il Collegio dei Revisori;
- l'Assemblea dei Sostenitori
Presidente
Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Cremona.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Sostenitori, ne assicura il corretto ed efficace funzionamento, sovrintende alla esecuzione delle loro deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega. Cura il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e le relazioni con i Fondatori, con i Sostenitori e con i terzi.
Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per comparire in giudizio. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
In casi di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
Il Presidente designa il Segretario dell'Assemblea dei Fondatori, del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei Sostenitori e di ogni altro Comitato, Assemblea o Commissione.
Assemblea dei Fondatori
L'Assemblea dei Fondatori è l'organo di indirizzo della Fondazione.
L'Assemblea dei Fondatori è composta da un numero minimo di cinque membri, così definito:
il Sindaco del Comune di Cremona;
il Presidente della Provincia di Cremona o persona da lui delegata;
tre membri eletti dal Consiglio Comunale di Cremona, tra i propri membri, di cui uno espressione della minoranza.
Qualora venga riconosciuta la qualifica di Fondatore o di Sostenitore ad altri soggetti, diversi dal Comune e dalla Provincia di Cremona, l'Assemblea dei Fondatori si compone anche di:
ciascuno degli altri Fondatori o i loro rappresentanti legali, se persone giuridiche o enti, ovvero persone da loro delegate;
un membro nominato dall'Assemblea dei Sostenitori.
Il Sindaco di Cremona e il Presidente della Provincia di Cremona durano in carica fino alla scadenza del relativo mandato amministrativo; i membri eletti dal Comune di Cremona fino alla scadenza del relativo Consiglio Comunale. Gli altri Fondatori durano in carica fino alla perdita di tale qualifica. Il rappresentante dei Sostenitori è rinnovato annualmente.
Il membro che, per qualsiasi causa, cessa in anticipo dalla carica è sostituito, su designazione del Fondatore che ha nominato il membro cessato.
I membri eletti dal Consiglio Comunale di Cremona possono essere revocati, su delibera del Consiglio stesso; i membri delegati dai rappresentanti legali dei Fondatori possono essere revocati dagli stessi.
L'Assemblea dei Fondatori esercita le seguenti funzioni:
definisce, in apposito regolamento, i criteri e le modalità di contribuzione per l'acquisizione della qualità di Fondatore o di Sostenitore;
attribuisce la qualità di Fondatore a terzi, successivamente all'atto di costituzione;
definisce l'ammontare annuo del contributo minimo per ottenere la qualifica di Sostenitore;
elegge i componenti non di diritto del Consiglio di Amministrazione;
vigila sull'operato del Consiglio di Amministrazione e sulle attività istituzionali della Fondazione;
revoca i membri eletti nel Consiglio di Amministrazione ed esercita le eventuali azioni di responsabilità;
nomina i componenti del Collegio dei Revisori;
definisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
approva il bilancio preventivo annuale;
approva il bilancio di esercizio consuntivo annuale della Fondazione e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione del Consiglio di Amministrazione, nonché la destinazione dell'avanzo di gestione;
approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nei termini previsti per la presentazione della domanda per l'ammissione ai contributi statali, il documento di programmazione delle attività culturali e artistiche della Fondazione, su base triennale, e, comunque, in relazione alla normativa vigente;
approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli aggiornamenti annuali del documento di programmazione;
approva le modifiche statutarie;
delibera in merito allo scioglimento e liquidazione della Fondazione;
dichiara la decadenza dei propri membri, nei casi previsti dal presente Statuto;
delibera la costituzione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie, di eventuali Commissioni temporanee o permanenti delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della Fondazione;
delibera, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, la costituzione o la partecipazione in Comitati per celebrazioni, ricorrenze, eventi e altre manifestazioni;
nomina i membri dei Comitati e delle Commissioni;
delibera gli onorari del Collegio dei Revisori e la copertura assicurativa a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con relativo onere a carico della Fondazione;
delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito a regolamenti interni o relativi alle attività della Fondazione;
delibera la costituzione o la partecipazione a società di capitali o enti a responsabilità limitata, che svolgano, in via strumentale, attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.
Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione e amministrazione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione.
È composto da cinque membri, su delibera dell'Assemblea dei Fondatori. Ne fanno parte:
il Presidente - membro di diritto;
un membro designato dal Sindaco di Cremona;
3 membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori tra persone con esperienza nella gestione di fondazioni o enti similari ovvero di comprovata qualificazione professionale ed esperienze significative in ambito gestionale - amministrativo - culturale.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, ad eccezione del Presidente, che decade allo scadere del proprio mandato amministrativo, e del membro designato dal Sindaco di Cremona, che rimane in carica fino alla nuova designazione.
I membri non di diritto che, per qualsiasi causa, cessano in anticipo dalla carica sono sostituiti con delibera dell'Assemblea dei Fondatori.
Il nuovo componente, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.
I componenti non di diritto del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per non più di tre mandati consecutivi.
Competono al Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi.
Il Consiglio provvede, in particolare, a:
nominare, tra i propri membri, il Vicepresidente;
nominare il Sovrintendente e definire il suo compenso;
deliberare in materia di organizzazione e di personale;
nominare il Direttore Artistico Musicale ed eventuali consulenti artistici o tecnici, definendone le funzioni e i compensi;
predisporre, d'intesa con il Sovrintendente, la proposta di documento di programmazione delle attività culturali e artistiche della Fondazione, su base triennale, e, comunque, in relazione alla normativa vigente, e i suoi aggiornamenti annuali da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori;
predisporre la proposta di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
predisporre la proposta di bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
definire i programmi operativi delle attività istituzionali nell'ambito di quanto stabilito nel documento di programmazione;
amministrare il patrimonio della Fondazione, nel rispetto delle direttive dell'Assemblea dei Fondatori;
proporre all'Assemblea dei Fondatori la costituzione di Commissioni o Comitati;
proporre all'Assemblea dei Fondatori regolamenti interni o nei campi di attività della Fondazione;
esercitare i diritti derivanti alla Fondazione dalla costituzione o partecipazione in società strumentali;
dichiarare la decadenza dei propri membri nei casi previsti dal presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, o a un suo membro o al Sovrintendente, parte delle sue attribuzioni, salvo quelle non delegabili per legge.
Sovrintendente
Il Sovrintendente è scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo dell'organizzazione teatrale.
Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione per un periodo non superiore ad un triennio, salvo revoca, su delibera motivata del medesimo Consiglio. Può essere riconfermato.
Funzioni del Sovrintendente sono:
predisporre, nel rispetto dei programmi approvati, il progetto artistico;
dirigere e coordinare in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali;
svolgere i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione;
dirigere gli uffici e il personale della Fondazione;
proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di dipendenti o la nomina di consulenti;
collaborare con il Consiglio di Amministrazione nel predisporre la proposta di documento di programmazione delle attività culturali e artistiche della Fondazione su base triennale, e, comunque, in relazione alla normativa vigente, e i suoi aggiornamenti annuali, da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori;
collaborare alla preparazione dei programmi operativi di attività della Fondazione;
collaborare alla predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
curare, su indirizzo del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.
Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea dei Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e ad ogni altro Comitato, Commissione o Assemblea esprimendo parere.
Il Sovrintendente, per la predisposizione del programma musicale, si avvale del Direttore Artistico Musicale, che è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni musicali sotto il profilo artistico. Il Direttore Artistico Musicale partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori, dell'Assemblea dei Sostenitori e del Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente.
Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della Fondazione. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti. I membri del Collegio dei Revisori sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori.
Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore effettivo, subentra il Revisore supplente più anziano in età. Il Revisore supplente dura in carica fino alla riunione dell'Assemblea dei Fondatori che provvede alla nuova nomina. Il Revisore di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.
Il Collegio è presieduto da un Presidente, eletto nel proprio ambito tra i suoi membri.
Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Il Collegio dei Revisori deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, verificare l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili. Deve riunirsi collegialmente, almeno ogni tre mesi, per accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà o ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione di accompagnamento al bilancio.
I Revisori effettivi assistono alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione e possono, altresì, assistere a quelle degli altri Organi, Comitati o Commissioni.
Essi possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, un onorario deliberato dall'Assemblea dei Fondatori, secondo il minimo previsto dalle tariffe professionali.
Assemblea dei Sostenitori
L'Assemblea dei Sostenitori è l'organo di espressione consultiva e propositiva dei Sostenitori.
Membri dell'Assemblea sono tutti i Sostenitori, o i loro rappresentanti legali, se persone giuridiche o enti, o persone delegate dagli stessi.
Non possono partecipare all'Assemblea i Sostenitori non in regola con i versamenti dei contributi finanziari o in fallimento o sottoposti a procedure concorsuali o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
L'Assemblea dei Sostenitori esercita le seguenti funzioni:
esprime parere consultivo sui programmi annuali della Fondazione e, in particolare, sul documento di programmazione delle attività culturali e artistiche della Fondazione, su base triennale, e, comunque, in relazione alla normativa vigente, e sui suoi aggiornamenti annuali;
esprime parere consultivo su ogni altra materia ad essa sottoposta;
propone all'Assemblea dei Fondatori eventuali iniziative nell'ambito degli scopi della Fondazione;
elegge, ogni esercizio, un proprio rappresentante nell'Assemblea dei Fondatori.
Estinzione
In caso di estinzione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, secondo le disposizioni di legge e sentite le autorità competenti, in conformità agli scopi statutari o per fini di pubblica utilità, al Comune di Cremona, o ad altri Enti perseguenti fini analoghi a quelli della Fondazione. I beni concessi in uso dal Comune di Cremona o da altri enti pubblici rientrano nella disponibilità dei concedenti.
(347) letture dal 26-06-2007 -
Data ultima modifica: 26-07-2006
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