A seguito dell'entrata in vigore della legge di approvazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente, il Comune di Cremona ha recepito anche questi istituti previsti dalla legge stessa come facoltativi: interpello del contribuente, compensazione, rimessa in termini, garante del contribuente. Tutto questo riguarda i tributi di competenza del Comune: I.C.I., Ta.R.S.U., I.C.I.A.P., T.O.S.A.P.
Interpello
Il contribuente, se vi sono "obiettive condizioni di incertezza" circa l'applicazione a casi concreti e personali delle disposizioni tributarie, può inoltrare al Comune un quesito sulla loro corretta interpretazione.
Le istanze di competenza del Comune di Cremona riguardano in particolare: I.C.I., Ta.R.S.U, T.O.S.A.P., I.C.I.A.P
Il cittadino/contribuente può presentare istanza di interpello al Comune di Cremona - Servizio Gestione Entrata quando sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
esiste un interesse personale a conoscere l'interpretazione di determinate disposizioni in quanto si deve applicarle al "proprio caso concreto";
esistono obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma che si deve applicare. Queste condizioni mancano se l'Amministrazione Statale o Comunale ha compiutamente fornito la soluzione interpretativa di casi analoghi a quello prospettato nell'istanza di interpello mediante provvedimenti portati a conoscenza attraverso i mezzi di informazione;
il cittadino/contribuente non ha ancora dato attuazione alla norma oggetto dell'istanza di interpello o posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.
N.B.
In mancanza di tali presupposti l'istanza non è ammissibile. Però, nel caso in cui non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza il Comune è tenuto a comunicare il provvedimento che risolve compiutamente il problema segnalato.
L'istanza deve essere presentata dal contribuente - sia persona fisica che giuridica - direttamente interessato alla soluzione del quesito. L'istanza di interpello redatta in carta libera è indirizzata al Servizio Gestione Entrata del Comune.
L'istanza deve contenere:
i dati identificativi del contribuente e, in caso di persona giuridica, del suo legale rappresentante;
la descrizione del caso concreto e personale, che deve essere "circostanziato e specifico";
il domicilio del contribuente (o del suo legale rappresentante);
la sottoscrizione del contribuente (o del suo legale rappresentante).
Alla domanda deve essere allegata copia dei documenti rilasciati ai fini della soluzione del caso proposto. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Pertanto il contribuente non potrà rinviare l'adempimento tributario oggetto dell'istanza alla data in cui il Comune avrà risposto all'interpello.
Risposta del Comune
Entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di interpello il Servizio Gestione Entrata deve rendere al contribuente risposta scritta e motivata. Decorso il termine dei 120 giorni senza una risposta esplicita da parte del Comune vale il silenzio assenso.
La risposta del Comune ha efficacia solamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale prospettato, tuttavia, a meno che non intervenga una modifica, ed è sempre valida salvo una rettifica della soluzione interpretativa.La risposta fornita dal Comune vincola il suo operato in quanto non potrà emettere atti di accertamento e di irrogazione sanzioni contrastanti.
Decorsi 120 giorni dalla proposizione dell'interpello il Comune può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente data. Se il contribuente, prima della rettifica, si è già adeguato a quanto previsto dall'esito dell'istanza di interpello, nessuna pretesa tributaria può essere avanzata dal Comune né per le imposte o tasse né per le sanzioni.
Compensazione
L'obbligazione tributaria viene estinta mediante la compensazione tra debiti e crediti d'imposta fra le diverse annualità dello stesso tributo comunale, a cura del Comune nell'ambito della propria attività. N.B.
Non è ammessa la compensazione fra crediti d'imposta e debiti di sanzioni.
Rimessione dei termini scaduti
Il Comune rimette nei termini, per il pagamento o per altri adempimenti tributari già scaduti, quei contribuenti che, per cause di forza maggiore non abbiano potuto ottemperare agli obblighi tributari alle scadenze previste. N.B.
È necessario inoltrare specifica e documentata istanza.
Garante del contribuente
Si tratta di un organo previsto dal cosiddetto Statuto del Contribuente istituito anche presso il Comune di Cremona, per i tributi di propria competenza, all'interno dell'ufficio del Difensore Civico.
Riceve le segnalazioni da tutti coloro che si ritengono danneggiati da determinati comportamenti degli uffici fiscali del Comune di Cremona.
Richiede agli uffici gli atti e i chiarimenti relativi alle questioni sollevate dai contribuenti.
Valuta l'attività degli uffici sia per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di legge sia dal punto di vista dell'opportunità e della ragionevolezza di determinati comportamenti (gli uffici interessati dalle richieste del garante sono tenuti a rispondere entro trenta giorni).
Rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici.
Effettua accessi e controlli presso gli uffici.
Richiama gli uffici agli obblighi di informazione, al rispetto dei diritti del contribuente sottoposto a verifica ed all'osservanza dei termini previsti per i rimborsi d'imposta.
Sollecita gli uffici a esercitare il potere di auto tutela per l'annullamento e la rettifica dei provvedimenti fiscali di accertamento e di riscossione.
Novità
Ulteriore novità, che riguarda tutti i lavoratori dipendenti, è l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF. Come previsto dalla legislazione vigente in materia di imposte sui redditi, dal 2003 verrà trattenuta dal datore di lavoro un'ulteriore quota IRPEF, suddivisa in undici rate, nella misura dello 0,15% del reddito lordo percepito nell'anno 2002. Per i lavoratori autonomi il versamento dell'addizionale, in uguale misura, dovrà essere versato in occasione della presentazione della dichiuarazione dei redditi per l'anno 2002 e cioè nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2003.
(418) letture dal 26-06-2007 -
Data ultima modifica: 26-07-2006
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