Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000 è stato pubblicato il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Con il Testo Unico si può dire sostanzialmente completato il processo di riforma delle regole che presiedono al funzionamento, alle competenze ed alla elezione degli organi di Comuni e Province.
Per la realizzazione di questa impegnativa opera è stata istituita, presso la Direzione Generale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno, un'apposita Commissione costituita da componenti particolarmente qualificati (docenti universitari, magistrati amministratori, esperti) nonché da un gruppo di funzionari dello stesso Ministero.
Uno degli obiettivi prioritari perseguito dalla Commissione è stato quello di introdurre, dove possibile, una semplificazione del linguaggio giuridico, al fine di riunire in un unico testo organico le molte disposizioni che si sono succedute nel tempo e in testi legislativi diversi, evitando continui rinvii a leggi, che hanno compiuto anche più di sessant'anni.
In tal modo si è inteso realizzare, attraverso il Testo Unico, un vero e proprio "codice per le autonomie locali", da mettere a disposizione degli operatori e degli amministratori.
Nel suo complesso, il Testo Unico, è costituito da 275 articoli ed è suddiviso in quattro parti, articolate a loro volta in titoli e capi:
Parte I (ordinamento istituzionale), che comprende sei titoli (disposizioni generali, soggetti, organi, organizzazione e personale, servizi ed interventi pubblici locali, controlli)
Parte II (ordinamento finanziario e contabile), costituito da otto titoli (disposizioni generali, programmazioni e bilanci, gestione del bilancio, investimenti, tesoreria, rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione, revisione economico-finanziaria, enti locali deficitarii o dissestati)
Parte III (associazioni degli enti locali)
Parte IV (disposizioni transitorie e abrogazioni)
Si segnala, in particolare, che per effetto della riunione e del coordinamento operato, le abrogazioni previste nell'art. 274 incidono su ben 44 leggi, alcune delle quali, come il Testo Unico del 1934 e la legge 142/90 abrogate nella loro interezza.
Il Testo Unico non è certo la panacea, ma costituisce un utile contributo: in varie sue parti introduce anche rilevanti modifiche al sistema previgente, contribuendo talvolta a risolvere alcuni problemi interpretativi, ponendone, talvolta di nuovi.
Rimane, comunque la circostanza che il Testo Unico è da subito destinato ad essere solo la principale, ma non unica fonte legislativa di disciplina degli enti locali. Non solo, infatti, per precisa scelta non sono state ricomprese disposizioni regolamentari disciplinanti l'ordinamento comunale, ma tutta la parte dei servizi pubblici locali sarà disciplinata da una profonda riforma prevista da un disegno di legge, che si auspica possa vedere completato il suo percorso legislativo nel più breve tempo possibile.
Il Testo Unico rende necessaria un'attenta e completa revisione degli Statuti (e, conseguentemente, dei regolamenti di disciplina delle materie interessate). Scatta, quindi, una nuova fase di adeguamento dello Statuto, che dovrà essere effettuato entro il termine del 10 febbraio 2001. A tal fine, è stato appunto costituito un Gruppo di Lavoro, per verificare lo Statuto del Comune.
Maurizia Quaglia
(1225) letture dal 26-06-2007 -
Data ultima modifica: 24-07-2006
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