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Censimento 2011 Censimento 2011 Chi non avesse ancora consegnato il questionario può consegnarlo fino al 29/2/2012 all'Ufficio censimento Il Comune Attività e uffici Il Comune per... Accedi a La città | CCNL integrativo 1998/2001: Firmate in via definitiva le "code contrattuali" La Corte dei Conti ha finalmente dato il proprio assenso alle cosiddette "code contrattuali" che, dopo la firma definitiva da parte dell'ARAN e delle Organizzazioni Sindacali, sono entrate, pertanto, in vigore il 15 settembre 2000. E' possibile solo con modalità di tipo telematico e permette di svolgere l'attività lavorativa dal domicilio o da centri appositamente attrezzati distanti dalla normale sede dell'Ente. L'Ente definisce (d'intesa con i sindacati) i progetti per la sperimentazione del telelavoro, le modalità di realizzazione, la determinazione delle fasce orarie di reperibilità, la definizione delle indennità accessorie da corrispondere, la scelta dei dipendenti (esigenza di cure mediche, disabilità, tempi di percorrenza particolarmente lunghi). Le spese di installazione della postazione telematica, collaudo, manutenzione nonché i rimborsi sostenuti dal lavoratore per consumi energetici e telefonici sono a carico dell'ente. Con l'introduzione del telelavoro il dipendente può articolare autonomamente il proprio orario lavorativo ma non è configurabile il ricorso a prestazioni straordinarie. In ogni giornata lavorativa il dipendente dev'essere a disposizione due ore per comunicazioni di servizio. Il ricorso al telelavoro è possibile solo per finalità di razionalizzazione dell'organizzazione e di realizzazione di economie di gestione. LAVORO TEMPORANEO O INTERINALE. Il ricorso a tale istituto è possibile per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o con le modalità di reclutamento ordinario. Per quanto concerne le ipotesi per le quali l'ente può stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo, si rimanda all'art. 2 del CCNL integrativo. Importante è sottolineare che tali contratti non possono superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'ente. Non è possibile utilizzare il lavoro temporaneo per profili appartenenti alla categoria A, area di vigilanza, personale educativo e docente degli asili nido e delle scuole materne, elementari, medie e superiori, posizioni di lavoro che comportano l'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo. I lavoratori interinali hanno diritto, qualora partecipino a programmi di produttività, all'erogazione dei connessi trattamenti accessori. Hanno, altresì, diritto a partecipare alle attività sindacali, agli interventi formativi soprattutto in tema di sicurezza e prevenzione. CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO. Le selezioni dei candidati destinatari di tali contratti avvengono nel rispetto della normativa vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni. Questi contratti possono essere stipulati per acquisire professionalità elevate (inserite nella categoria D) e/o per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo. I lavoratori assunti con questo tipo di contratto devono svolgere un periodo di formazione obbligatoria che esclude ogni prestazione lavorativa. Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere rinnovato. Può, però, essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo criteri di accesso predefiniti. RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. Gli enti possono assumere personale a part time e trasformare rapporti di lavoro da tempo pieno a part time. Il numero dei part time non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria (con esclusione delle posizioni di particolare responsabilità già individuate dall'ente). Il dipendente che vuole trasformare il proprio rapporto di lavoro deve presentare domanda entro il mese di giugno o entro il mese di dicembre. E' consentito ai dipendenti part time, con rapporto orario non superiore al 50%, di svolgere attività lavorativa e professionale anche mediante l'iscrizione ad albi professionali. Nel caso di conflitto di interessi tra l'attività di servizio e l'attività esterna, l'Ente può negare la trasformazione del rapporto a part time. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale lavora l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna. I dipendenti a part time hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione o, prima della scadenza, a condizione che vi sia disponibilità del posto in organico. MANSIONI SUPERIORI. Le mansioni superiori possono essere conferite fino a sei mesi per la vacanza di posti in organico con possibilità di proroga fino a 12 mesi se si sono già avviate le procedure per la copertura del posto vacante, oppure per sostituire altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto. Il conferimento è disposto dal dirigente o dal responsabile del servizio. Innovativa è la possibilità di rotazione tra più dipendenti delle mansioni superiori. E' possibile attribuire posizione organizzativa ai dipendenti di categoria C cui siano state conferite mansioni superiori di categoria D. ASPETTATIVE PER MOTIVI PERSONALI O FAMIGLIARI. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che presentino istanza, possono esssere concessi periodi di aspettativa senza assegni per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi. Il dipendente il cui coniuge presti servizio all'estero può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l'ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. Il dipendente che si è dimesso può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni, la ricostituzione del rapporto di lavoro. La ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'ente. PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA. Le "code contrattuali" prevedono, a seguito di procedure selettive, il passaggio alla categoria D del personale dell'area di vigilanza dell'ex 6.a qualifica funzionale che si trovi nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 29 del CCNL integrativo. Vengono introdotti i profili di "responsabile dei servizi di polizia municipale e locale" con contenuti coerenti con la declaratoria della categoria D, e di "specialista di vigilanza" con contenuti e mansioni assorbenti anche le funzioni di base dell'area di vigilanza, continuando a svolgere anche le funzioni attualmente assegnate. Per il Comune di Cremona la procedura si è già conclusa con la nomina di 14 Istruttori Direttivi di Polizia Municipale mediante selezione interna per progressione verticale. PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO. L'orario frontale con i bambini (attività didattica) è di 30 ore settimanali ma c'è la possibilità di quantificare un monte ore (che non deve superare le 20 ore mensili nè essere inferiore alle 120 ore annue e, comunque, da concertarsi con le Organizzazioni Sindacali) per attività di formazione, programmazione, collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie. Tali margini di flessibilità (o autonomia) sono possibili a patto che il servizio di controllo interno certifichi che siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi e che sia assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualiquantitativo del servizio erogato alla collettività. BANCA DELLE ORE. E' istituita per permettere ai dipendenti di fruire, entro l'anno successivo a quello di maturazione, delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate. Questo avviene su richiesta del dipendente. La concessione dei riposi compensativi, che possono essere utilizzati per le proprie attività formative o per necessità personali o famigliari, deve tenere conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga. Monica Frigé
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