Legge sui congedi parentali. Più opportunità per i dipendenti
Si ampliano le opportunità ai dipendenti per una migliore qualità della vita, più adeguata alle esigenze famigliari e personali, al fine di creare un giusto equilibrio tra i tempi di lavoro ed i tempi della famiglia.
La nuova legge sui congedi parentali n. 53 dell'8 marzo 2000 e le disposizioni contrattuali per i lavoratori del pubblico impiego in ordine all'attuazione degli argomenti oggetto della legge, ridefiniscono il diritto delle assenze introducendo forme più ampie e flessibili di astensione dal lavoro per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione.
Con lo schema qui sotto raffigurato si intende portare a conoscenza di tutti i dipendenti i contenuti della suddetta legge e delle relative norme contrattuali, soprattutto per quanto riguarda gli argomenti di interesse generale. L'ufficio personale è, in ogni caso, a disposizione per ulteriori chiarimenti o per esaminare casi specifici.
diritto della/del
lavoratrice
lavoratore
CONGEDI DI MATERNITÀ
Parti Prematuri (art. 11 L.53/2000)
In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Se il/la figlio/a nato prematuro necessita di un periodo di degenza ospedaliera il congedo decorre, su richiesta della madre, dalla data di effettivo rientro a casa (art. 17 c.3 code contrattuali).
Flessibilità del congedo (art. 12 L.53/2000)
Possibilità di scelta del periodo di astensione obbligatoria ovvero:
- 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto
- 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto
CONGEDI DI PATERNITÀ
(art. 13 L.53/2000)
Possibilità di utilizzo dell'astensione obbligatoria dopo la nascita del/della figlio/a e fino al compimento del 3° mese nei seguenti casi:
- morte della madre;
- grave infermità della madre;
- abbandono del/della figlio/a da parte della madre;
- affidamento esclusivo al padre del/della figlio/a.
CONGEDI DI PARENTALI
(art. 3 L.53/2000) Astensione facoltativa dopo il parto fino al compimento degli 8 anni di vita del/della figlio/a
Massimo 6 mesi da usufruire al termine del congedo obbligatorio.
Massimo 6 mesi, elevabile a 7 a condizione che il padre abbia usufruito di almeno 3 mesi di astensione dal lavoro, da usufruire fin dalla nascita del/della figlio/a. In tal caso il limite complessivo dell'astensione dal lavoro è elevato a 11 mesi.
L'utilizzo del congedo va coordinato fra i genitori lavoratori in quanto la coppia può sommare al massimo 10 mesi di assenza da usufruire anche contemporaneamente. Il periodo cumulativo è elevabile a 11 mesi (esempio 6 mesi per la madre e 5 mesi per il padre, 4 mesi per la madre e 7 mesi per il padre) purchè il padre abbia utilizzato almeno 3 mesi di congedo.
Al genitore Single spettano per intero i 10 mesi di astensione facoltativa.
CONGEDI DI CURA
Riposo giornaliero (art. 13 L.53/2000)
Assenza dal lavoro della madre per 1 o 2 ore giornaliere, in base al rapporto orario di lavoro, durante il 1° anno di vita del/della figlio/a.
Il riposo giornaliero della madre può essere usufruito in concomitanza al CONGEDO PARENTALE del padre; non è riconosciuto il caso contrario.
Idem per il padre ma solo nei seguenti casi:
- figlio/a affidato al solo padre;
- madre lavoratrice che risulta in servizio e non usufruisce dei riposi;
- madre lavoratrice autonoma o libera professionista o lavoratrice che non ne ha diritto (lavoratrice domestica, lavoratrice a domicilio ecc.)
In caso di parto plurimo le ore di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere usufruite anche dal padre. (art. 17 c.10 code contrattuali).
Malattia del/della figlio/a
(fino al compimento degli 8 anni) (art, 17 c.6 code contrattuali)
Successivamente al periodo di congedo obbligatorio e fino al 3° anno di vita del/della bambino/a sono riconosciuti 30 giorni all'anno retribuiti da usufruire alternativamente e computati complessivamente per entrambe i genitori, oltre tale periodo è da considerarsi assenza senza retribuzione.
(art. 3 c.2 L.53/2000)
Per i figli dai 3 agli 8 anni ciascun genitore può usufruire, alternativamente, fino a 5 giorni lavorativi all'anno non retribuiti.
Gravi motivi familiari (art. 4 L.53/2000)
Possibilità di chiedere un congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni per gravi e documentati motivi familiari. I criteri ed i motivi per la fruizione di tale congedo sono in corso di definizione da parte del Ministero della Solidarietà Sociale (art. 4 L.53/2000).
Si precisa inoltre che l'art. 11 del CCNL integrativo (code contrattuali) prevede, in aggiunta ai casi tutelati da disposizioni di legge, la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa per esigenza personali o di famiglia per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi. Tali periodi non sono, quindi, da classificarsi quali "congedi di cura".
PERMESSI PER DISABILI
(artt. 19 e 20 L.53/2000)
Le agevolazioni già previste dall'art. 33 della Legge 104/92 si applicano "anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori .... che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente."
PERMESSI RETRIBUITI
(art. 18 code contrattuali)
L'art. 18 del CCNL integrativo (code contrattuali) dispone che per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente trova applicazione la generale disciplina contenuta nell'art. 19, comma 1 del CCNL del 6 luglio 95 (3 giorni per evento). E' altresì confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nel suddetto articolo 19 del CCNL 6 luglio 95 ovvero: matrimonio, nascita figli, particolari motivi personali o famigliari, partecipazioni a concorsi od esami ecc.
CONGEDI PER LA FORMAZIONE
(art. 5 L.53/2000)
Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di diritto allo studio il/la lavoratore/trice, con almeno 5 anni di anzianità, può chiedere, per un periodo non superiore agli 11 mesi nell'intera vita lavorativa, congedi non retribuiti per la formazione finalizzati al conseguimento di titoli di studio od alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere dall'Amministrazione. La materia è disciplinata dall'art. 16 del CCNL integrativo (code contrattuali).
Mina Bettinoni
(4495) letture dal 26-06-2007 -
Data ultima modifica: 24-07-2006
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