La produttività, di cui al 2° comma, punto a), dell'art.17 del vigente accordo contrattuale del personale degli enti locali, si può definire la leva retributiva destinata alla corresponsione di prestazioni e risultati collettivi e/o individuali per la cui attribuzione, nell'ambito delle risorse individuate, si deve dar luogo all'applicazione di specifici criteri valutativi.
L'accordo decentrato relativo all'istituto della produttività relativo al 1999 risulta fortemente caratterizzato dai seguenti criteri dinamici:
assegnazione ad ogni Settore/Servizio di risorse finanziarie proporzionali al contingente di personale in dotazione;
criteri di riparto tra i dipendenti interessati del Settore/Servizio (ovvero i dipendenti di ruolo organico che abbiano maturato una presenza effettiva in servizio di almeno 6 mesi nell'anno di riferimento) facendo ricorso a 2 distinti parametri, cui viene assegnata una diversa incidenza percentuale (valutazione delle prestazioni su 6 classi di merito 60% - presenza 40%);
effettiva corresponsione degli importi legata al raggiungimento degli obiettivi previsti dai Piani Esecutivi di Gestione di competenza, ovvero alla realizzazione delle progettualità assegnate al Settore dagli organi politici dell'ente.
Tale gestione strategica dell'istituto comporta - pur nel riconoscimento ormai consolidato dagli ultimi contratti, di livelli distintivi di prestazione individuale - la valorizzazione del lavoro del gruppo, che verrà a giocare in tale fase un ruolo primario e per certi aspetti innovativo. Non si deve infatti pensare ad una anacronistica scelta di rientro in logiche di "appiattimento delle professionalità" quanto piuttosto di una ricerca di valorizzazione delle stesse in un quadro teso ad elevare soprattutto la qualità, e il rendimento complessivo dello staff.
Ruggeri Giuseppe
(159) letture dal 26-06-2007 -
Data ultima modifica: 24-07-2006
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