L'esercizio finanziario annuale 2001 e il pluriennale 2001-2003 vedono l'esordio del primo programma Triennale e dell'elenco annuale dei lavori redatto a norma dell'art. 14 della legge Quadro sui LL.PP., la cosiddetta "Merloni Ter" e secondo quanto sancito dal D.M. LL.PP. 21 giugno 2000, che fornisce disposizioni attuative.
Gli enunciati normativi intendono attribuire maggiore concretezza alla programmazione dell'Ente, relativamente alla realizzazione di Opere Pubbliche, imponendo un percorso metodologico di formazione, che, partendo dalla definizione dei bisogni, arriva a definire un elenco dei lavori, vincolante, secondo criteri di priorità che non possono più essere sovvertiti o modificati nel corso dell'anno.
Detto nuovo regime programmatorio articola la propria formazione in due momenti ben distinti: 1) l'adozione dello schema di Programma entro il 30 settembre, cui segue la pubblicazione per 60 giorni; 2) la sua successiva e definitiva approvazione, unitamente al bilancio di previsione ed al programma delle alienazioni.
Concretezza e attinenza alla realtà, come già anticipato, sono le due caratteristiche principali del programma.
Infatti, operazione propedeutica alla sua formazione è l'individuazione del quadro dei fabbisogni e delle esigenze dei singoli settori, da confrontare con le risorse messe a disposizione per il loro soddisfacimento.
In questa fase diventa essenziale, dal punto di vista tecnico, lo scambio di informazione e la collaborazione tra i vari Assessorati e Settori circa le esigenze e gli obiettivi prefissati dal Programma di Governo, al fine di identificare e stimare gli interventi.
Successivamente, l'Amministrazione valuta l'insieme delle proposte ed, in ragione delle possibilità finanziarie, definisce gli interventi, oltre alla loro entità e priorità, che formeranno il programma.
Altra grande novità è l'imposizione di privilegiare con massima priorità gli interventi di manutenzione, recupero e completamento del patrimonio immobiliare esistente, agevolandone le procedure di programmazione, progettazione ed appalto.
Nell'affermare questo principio, il legislatore ha certamente riconosciuto l'importanza della salvaguardia del patrimonio esistente, attraverso cui è possibile conseguire al meglio l'utilizzo delle risorse patrimoniali ed economiche già in essere.
Ulteriore novità, indubbiamente la più efficace dal punto di vista tecnico, è l'obbligo di redigere la progettazione preliminare per le opere inserite nell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno, con esclusione dei soli interventi di manutenzione.
Questo ha comportato, da una parte a privilegiare proprio quegli interventi di manutenzione straordinaria più facilmente programmabili e favoriti nell'ambito del percorso amministrativo, dall'altra a richiedere una particolare riflessione all'Amministrazione circa le nuove opere da inserire, per le quali, è necessario predisporre e approvare, per tempo, i relativi progetti preliminari.
Marco Pagliarini e Carla Moreschi
Settore Lavori Pubblici
(210) letture dal 26-06-2007 -
Data ultima modifica: 20-07-2006
-