Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: il nuovo trattamento fiscale
La Legge n. 342 del 21.11.2000 (collegato alla Finanziaria 2000) con l'articolo 34 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2001, la riforma fiscale dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative trasferendoli dalla disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo (art. 49 Testo Unico Imposte sui Redditi) alla disciplina prevista per i redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 47 Testo Unico Imposte sui Redditi).
Ciò non significa che siano stati modificati i presupposti alla base del rapporto di lavoro, che restano profondamente diversi da quelli di lavoro dipendente, l'assimilazione riguarda infatti gli aspetti tributari con l'applicazione di regole fiscali proprie del lavoro dipendente nei confronti di soggetti collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co) che svolgono un'attività caratterizzata dalla sostanziale indipendenza nei confronti del Committente.
Vediamo quali sono le modifiche sostanziali derivanti dal passaggio al nuovo regime:
Situazione sino al 31.12.2000
Situazione dall'1.1.2001
Tassazione
Ritenuta d'acconto del 20%
Tassazione in base agli scaglioni I.R.P.E.F.
Deduzioni/Detrazioni d'imposta
- Deduzione forfettaria del 5%;
- deduzione forfettaria del 6% se il reddito complessivo è composto soltanto da redditi di Co.Co.Co. fino a 40 milioni e dal reddito dell'immobile adibito a prima abitazione con relative pertinenze. Deduzione non applicabile sulla parte di compensi che supera i 100 milioni.
- Detrazione d'imposta d'importo decrescente se il reddito complessivo è composto soltanto da redditi di Co.Co.Co. e dal reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale.
- Sono abrogate le deduzioni forfettarie;
- Spettano le detrazioni per la produzione del reddito che vengono applicate al momento dell'erogazione del compenso in base alla durata del rapporto di Co.Co.Co. e nello stesso ammontare previsto per i lavoratori dipendenti;
- Competono le ulteriori detrazioni e, a richiesta, le detrazioni per i familiari a carico.
Trasferte e rimborsi spese
I Co.Co.Co. si considerano in trasferta ogni volta che si spostano dal loro domicilio fiscale; non costituiscono reddito i rimborsi di somme documentate per spese di viaggio, alloggio e vitto per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale in cui il Collaboratore è fiscalmente domiciliato; sono tassati i rimborsi non documentati.
La sede di lavoro è quella determinata in contratto e generalmente coincide con la sede del Committente.
La disciplina fiscale è prevista dall'art. 48, comma 5 del T.U.I.R.
Certificazioni
Il Committente rilascia una certificazione attestante i compensi corrisposti con obbligo per il Co.Co.Co. di presentare la dichiarazione dei redditi (mod. Unico o 730)
Il Committente rilascia:
- all'atto del pagamento un prospetto in forma libera attestante gli importi corrisposti e le ritenute effettuate;
- entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i compensi il Mod. CUD (Certificazione unica dei redditi).
È il caso di sottolineare che le disposizioni di cui alla legge 342/2000 non hanno apportato modifiche per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, permane quindi l'obbligo del versamento alla gestione separata Inps del contributo del 10 - 13% (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente).
Donatella Terzoli
Servizio Stipendi
(1404) letture dal 26-06-2007 -
Data ultima modifica: 20-07-2006
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