Si avvicina il termine di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., che dovrà essere effettauato nel prossimo mese di giugno. Ecco le nuove aliquote, le principali novità introdotte in campo tributario.
Con l'approvazione del bilancio sono state determinate le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - per l'anno 2002 e si sono apportate significative modifiche alle disposizioni regolamentari dell'imposta.
Le aliquote, che erano invariate dal 1997, sono state aumentate, ma nel contempo si sono introdotte modifiche regolamentari che ne attenuano l'impatto per i contribuenti con basso reddito.
Innanzitutto, è da evidenziare la diversa distribuzione della detrazione per abitazione principale. Tale detrazione, che compete al proprietario, usufruttuario o titolare di qualsiasi diritto reale di godimento sull'immobile adibito ad abitazione principale, e che è stata fissata per legge in € 103,29 (pari a L. 200.000), è aumentata fino ad € 258,23 (pari a L. 500.000) per le persone il cui reddito familiare rientra negli scaglioni riportati nella tabella e che sono possessori solamente dell'abitazione principale e sue pertinenze. Inoltre i limiti di reddito sono elevati di ulteriori € 1.549,37 (pari a L. 3.000.000) per ogni familiare a carico o nullatenente. I soggetti che intendono avvalersi di tale beneficio, avendo i requisiti richiesti, devono presentare apposita certificazione in carta semplice, per ogni anno d'imposta, contenente gli identificativi catastali dell'immobile, il numero dei familiari a carico o nullatenenti ed il reddito riferito al nucleo familiare come risultante in anagrafe. Fino allo scorso anno l'aumento della detrazione veniva accordato solamente alle persone ultrasessantenni con reddito familiare non superiore a L. 19.000.000. Questa nuova formulazione, invece, prevede che l'agevolazione sia estesa a tutti coloro che rientrano nelle condizioni reddituali richieste facendo si che, per un numero più elevato di contribuenti, il beneficio compensi l'aumento dell'aliquota dal 4,5 per mille al 5 per mille.
Un'altra modifica al regolamento riguarda le abitazioni date in uso gratuito ai familiari.
Già dallo scorso anno per le unità immobiliari date in uso gratuito ai familiari entro il primo grado in linea retta (genitori e figli), ed adibite ad abitazione principale degli stessi, era prevista l'applicazione dell'aliquota per abitazione principale anziché quella ordinaria, da quest'anno l'agevolazione è estesa ai familiari entro il secondo grado sia in linea retta che collaterale e cioè genitori, figli, sorelle, fratelli, nipoti (figli di figli), nonni. Ciò significa che, per esempio, per l'abitazione data in uso gratuito al genitore si applicherà l'aliquota del 5 per mille e non quella ordinaria del 6,5 per mille.
Se la persona che concede l'uso gratuito non possiede una propria abitazione principale, perché per esempio vive in appartamento d'affitto, può godere anche della detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale. Anche in questo caso è indispensabile presentare apposita comunicazione contenente gli identificativi catastali dell'immobile ceduto in uso gratuito, il nominativo della persona cui è concesso l'uso ed il grado di parentela, se il proprietario possiede una propria abitazione principale oppure no.
I modelli per la certificazione e la comunicazione di cui sopra sono a disposizione presso l'Ufficio I.C.I. e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune e devono essere presentati all'Ufficio Protocollo del Comune entro l'anno.
Si ricorda che nel mese di giugno si dovrà provvedere al versamento dell'acconto, pari al 45 per cento dell'imposta annua, o dell'intera imposta annua.
Il versamento si effettua, con l'apposito bollettino di conto corrente postale intestato al concessionario per la riscossione dei tributi Lo.Se.Ri s.p.a. n. 166264, presso gli uffici postali o direttamente presso la sede del concessionario in via F. Filzi, 40/F.
Ulteriore novità, che riguarda tutti i dipendenti, è l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF. Come previsto dalla legislazione vigente in materia di imposte sui redditi, dal 2003 verrà trattenuta dal datore di lavoro un'ulterire quota IRPEF, suddivisa in undici rate, nella misura dello 0,15% del reddito lordo percepito nell'anno 2002.
ALIQUOTE
1. Ordinaria
6,50‰
2. Abitazione principale e sue pertinenze
5,00‰
3. Abitazioni non locate
9,00‰
4. Abitazioni locate ai sensi Legge 431/98
3,65‰
5. ONLUS ed Enti non commerciali
4,50‰
6. Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea diretta e collaterale fino al secondo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti - figli di figli-)
5,00‰
MAGGIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
REDDITO
DETRAZIONE
Fino a € 10.329,14 (pari a Lire 20.000.000)
€ 258,23 (pari a Lire 500.000)
Da € 10.329,14 (pari a Lire 20.000.000)
A € 12.911,42 (pari a Lire 25.000.000)
€ 206,58 (pari a Lire 400.000)
Da € 12.911,42 (pari a Lire 25.000.000)
A € 15.493,71 (pari a Lire 30.000.000)
€ 154,94 (pari a Lire 300.000)
Ernesto Boccasasso
Servizio Gestione Entrata
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Data ultima modifica: 13-07-2006
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