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Il Comune Attività e uffici Il Comune per... Accedi a La città | Sportello affitto 20061. SPORTELLO AFFITTO 2006E' istituito lo SPORTELLO AFFITTO 2006 di cui alla DGR n. VIII/26030 del 24 maggio 2006 per il contributo al pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2006 e risultante da contratti di affitto vigenti regolarmente registrati, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 26/4/86 n. 131, come modificato dall'art. 18 della L. 449/97. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purchè il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta. Il contratto d’affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare,riferirsi ad alloggi siti in Lombardia, in locazione sul mercato privato e occupati nell’anno 2006 dagli stessi, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Per la valutazione del periodo di locazione si considerano tutti gli eventuali contratti di locazione vigenti nel corso del 2006, aventi i requisiti di cui al successivo punto 1. Non è ammessa la presentazione di più di una richiesta di contributo da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, così come definito alla data di apertura dello Sportello Affitto 2006. La richiesta di contributo dovrà essere presentata dal titolare del contratto, o a suo nome da un componente maggiorenne convivente nel nucleo familiare munito di delega. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale locati secondo la normativa regionale nonché gli alloggi concessi in godimento da parte di cooperative edilizia a proprietà indivisa. 2. Requisiti per l'accesso al contributo
In deroga al precedente punto a) i conduttori che, per effetto di convalida giudiziaria sotto-posti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo e, in regola con i titoli e limitazioni previste dall'art. 80, Legge 388/2000, ovvero che beneficiano della sospensione delle esecuzione possano presentare domanda purchè in regola con le disposizioni del comma 6,art. 6, Legge 431/98. 3. Accesso al contributoIl contributo è riconosciuto ai nuclei familiari per i quali:
4. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE- fsa)L'Indicatore della Situazione Economica per il fondo sostegno degli affitti, denominato ISE-fsa, si determina sommando l'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR-fsa), come definito alla successiva lettera a), con indicatore della situazione patrimoniale (ISP-fsa), come definito alla successiva lettera b). In formula Situazione reddituale (riferita ai redditi del 2005) Per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR-fsa) si procede nel seguente modo: di ogni componente il nucleo familiare:
si detraggono:
non si applica
La somma dei valori sopra indicati deve essere arrotondata all’euro superiore, se le cifre dei centesimi superano 49. Situazione patrimoniale (riferita al patrimonio al 31 dicembre 2005) La somma dei valori patrimoniali si calcola nel seguente modo: si sommano, di ogni componente:
L'Indicatore di Situazione Patrimoniale (ISP_fsa) è determinato dalla somma dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari moltiplicata per il coefficiente 0,05. 5. Determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa)
6. Modalità di calcolo del contributo massimo ammissibile
7. Contributo erogabile per tipologia di Comune
8. Termini e modalità per la presentazione della domanda
9. Dati da dichiarare al fine della presentazione della domanda e della dichiarazione sostitutivaa. per ogni componente il nucleo familiare
b. per il titolare del contratto di locazione sono da indicare:
c. per il nucleo familiare nel suo complesso:
d. per l'alloggio in locazione alla data della presentazione della domanda:
INOLTRE
e. Se il sottoscrittore della domanda è diverso dal titolare del contratto di locazione si devono indicare le seguenti informazioni relative al sottoscrittore
10. Documentazione da allegare alla domanda
11. Controlli
12. Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n°196/2003.I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del D.Lgs n. 196/2003; Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di chiusura dello sportello affitto Il Comune e la Regione, ai quali vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento. Cremona, 29 giugno 2006 IL DIRETTORE DEL SETTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NOTE (1) Per famiglia anagrafica si intende quella risultante nello stato di famiglia, e cioè l'insieme "di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune ", ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.30.5.1989, n. 223. (2) È da considerarsi adeguato l'alloggio (art. 2, comma 2 L. r. 91-92/83 e successive modificazioni e integrazioni) con superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile (superficie interna dell'alloggio) più il 20% per aree accessorie (terrazzi, balconi, cantine esclusi posti auto e autorimesse singole) nelle seguenti misure: mq 45 + mq 9= mq 54 (nucleo familiare richiedente di 1 o 2 persone) (3) nel patrimonio sono compresi i diritti reali di godimento posseduti dagli stessi soggetti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la "nuda proprietà". (4) Art. 46. Redditi di lavoro dipendente Art. 47. - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Art. 49. – Redditi di lavoro autonomo Art. 51.- Redditi di impresa 1) Sono redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per l’esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.2) Sono inoltre considerati redditi di impresa:
3) Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo. Documenti da scaricare Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||