Concessione del patrocinio del Comune di Cremona alla 3.a "Feesta de Stràada Canòon" in programma sabato 2 settembre 2006 in via Bissolati a Cremona.
Concessione del patrocinio del Comune di Cremona alla Festa/Incontro promossa dalla Rete di Economia Solidale di Cremona il giorno 10 settembre 2006 presso il Cascinetto di via Maffi.
Concessione del patrocinio del Comune di Cremona alla 6.a edizione del Back Day, tre concerti realizzati in altrettante chiese della città nel mese di luglio 2006.
Manifestazione denominata "24 ore dei Violini" - seconda edizione. Assegnazione delle aree e spazi pubblici in uso gratuito agli organizzatori.
Individuazione dei casi in cui il rilascio delle autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere subordinato all'accettazione, da parte del titolare, di condizioni limitative particolari. I casi in cui il rilascio delle autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere subordinato all'accettazione, da parte del titolare, di condizioni limitative particolari, sono così individuati: a) insediamento di un esercizio (anche a seguito di trasferimento) in aree di interesse storico, artistico o archeologico. In tali casi, l'autorizzazione può essere subordinata alla condizione che vetrine, attrezzature, insegne ed elementi di arredo siano compatibili con il contesto urbano; b) insediamento di un esercizio (anche a seguito di trasferimento) in stabili condominiali, quando sia dimostrato, con idonea documentazione, che, per la particolare situazione dei luoghi, o per altri validi motivi, l'attività condotta con determinate modalità potrebbe arrecare grave pregiudizio alla sicurezza e/o alla salute dei condomini. In tali casi, l'autorizzazione può essere subordinata ad una o più delle seguenti condizioni: la limitazione dell'orario di apertura dell'esercizio alla sola fascia diurna, fino alle ore 21; la rinuncia ad effettuare musica dal vivo e attività musicali in genere; la rinuncia ad utilizzare aree esterne per l'attività. In presenza dei medesimi presupposti e delle medesime esigenze di pubblico interesse, le stesse limitazioni sono inoltre applicabili, in tutto in parte, anche agli esercizi di cui all'art. 8/c.4 della L.R. 24.12.2003 n. 30 (interni a circoli privati, esercizi ricettivi, ecc.); in tali casi, la loro accettazione da parte dell'interessato costituisce condizione di efficacia della relativa dichiarazione di inizio di attività. L'accettazione delle limitazioni è sottoscritta dall'interessato, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione e vincola anche i futuri titolari, in caso di subingresso. L'eventuale ritiro del consenso comporta la revoca dell'autorizzazione già rilasciata, sempre che sussistano le ragioni che avevano giustificato l'applicazione delle condizioni; c) non è comunque possibile l'apertura (anche a seguito di trasferimento) di nuovi esercizi in aree residenziali, quando, per l'elevato numero di attività già presenti, entro un ambito territoriale circoscritto, esista una grave e perdurante situazione di turbativa, comprovata da idonei accertamenti tecnici, e si abbia ragione di ritenere che l'ulteriore insediamento andrebbe ad aggravare l'inconveniente a carico dei residenti, se ed in quanto l'attività si svolgesse con determinate modalità.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 19 dicembre 2005, ha approvato i criteri e le norme generali per l'insediamento, l'esercizio e la valorizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30. L'art. 3 comma 2 delle norme regolamentari contenute nella parte quarta di tale provvedimento demanda alla Giunta comunale di individuare la casistica e le modalità di applicazione delle limitazioni a cui può essere subordinato il rilascio delle autorizzazioni, al fine di tutelare le tradizioni locali e le vocazioni delle diverse parti del territorio, nonché per salvaguardare i diritti dei residenti. Relativamente all'area del centro storico, lo stesso documento di programmazione, valutate sia la consistenza della rete esistente e le sue prospettive di sviluppo futuro, che le esigenze di tutela degli interessi dei residenti, limita, comunque, la possibilità di nuove aperture ad un unico esercizio, da collocare, esclusivamente, in vie e piazze sprovviste di attività di questo tipo. L'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche prevede espressamente la possibilità per la pubblica amministrazione procedente di concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, accordi preliminari con gli interessati, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale. Tale norma può trovare utile applicazione nei procedimenti inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, nella considerazione che le diverse modalità in cui le attività in concreto si esplicano determinano una diversa incidenza sugli interessi dei cittadini residenti, soprattutto sotto il profilo dell'impatto acustico, che è più o meno significativo, in relazione all'orario di apertura dei locali o alla presenza di diffusioni sonore e musicali. Si è ritenuto pertanto che quanto sopra possa senz'altro giustificare una ponderazione discrezionale sui contenuti dei provvedimenti di autorizzazione, legata alla tipicità della singola situazione ambientale, e finalizzata esclusivamente alla tutela di preminenti interessi pubblici correlati. Va inoltre ricordato che l'autorizzazione di cui all'art. 9 della legge regionale 30/2003 mantiene tuttora la sua natura di autorizzazione di polizia, con la conseguenza che, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, l'autorità concedente ha facoltà di subordinarne il rilascio all'osservanza di particolari prescrizioni, che ritenga utili nel pubblico interesse, e che assumono valore cogente. Demandando alla Giunta comunale la predeterminazione di una puntuale casistica, il Consiglio Comunale ha inteso limitare, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, la discrezionalità degli uffici nell'esercizio dei poteri sopra accennati, tenuto conto che le situazioni in cui la norma in argomento può trovare effettiva applicazione sono riconducibili ad alcune fattispecie generali, individuabili a priori. Occorre infine rilevare che l'accettazione volontaria da parte dello stesso esercente di forme di autolimitazione sulle modalità di esercizio dell' attività costituisce, in buona sostanza, uno strumento atto a contemperare gli interessi dello stesso esercente, con quelli, più generali, della collettività, attraverso un compromesso che risulta vantaggioso per entrambe le parti, visto che, in mancanza, l'autorizzazione non potrebbe essere rilasciata. Il Settore Legislazione Commerciale ha predisposto una bozza di provvedimento coerente con le suddette considerazioni e che si ritiene quindi di approvare. A conclusione del percorso istruttorio, la Giunta Comunale ha così deciso di individuare i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere subordinato all'accettazione, da parte del titolare, di condizioni limitative particolari. Le linee guida fissate da questo provvedimento costituiscono una specificazione dei criteri generali contenuti nel documento di programmazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, approvato dal Consiglio Comunale. La loro applicazione ai casi concreti mira ad assicurare: una maggiore omogeneità, trasparenza ed imparzialità delle procedure di autorizzazione; la riduzione dei conflitti fra esercenti e residenti; uno sviluppo equilibrato della rete di somministrazione, che sia rispettoso anche delle esigenze dei cittadini che risiedono nelle aree interessate; la possibilità per le imprese di conoscere in anticipo le condizioni a cui potranno realizzare l'iniziativa e, quindi, di programmare in modo più preciso i relativi investimenti finanziari.
Approvazione degli indirizzi relativi alla prosecuzione del Servizio Informativo Economico-Sociale. La Giunta Comunale ha formulato i seguenti indirizzi per la prosecuzione del Servizio Informativo Economico-Sociale, istituito presso la sede di Cremona dell'Università Cattolica del Sacro Cuore: stipulare apposita convenzione tra la Provincia di Cremona, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la Camera di Commercio, il Comune di Cremona, il Comune di Crema, il Comune di Casalmaggiore, l'Associazione Industriali della Provincia di Cremona, l'Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Cremona, l'Associazione Artigiani della provincia di Cremona, le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL di Cremona, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Cremona; partecipare alle spese di gestione a carico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con un contributo complessivo di € 41.600,00. Il Servizio Informativo Economico-Sociale è stato costituito con l'obiettivo di fornire informazioni statistiche aggiornate su aspetti dell'economia, della società e del mercato del lavoro cremonese, mediante l'analisi: del mercato del lavoro con specifico riferimento all'offerta di forza lavoro; dell'efficienza e dell'efficacia del sistema formativo e scolastico; dei bilanci dei Comuni e delle aziende pubbliche; dei bilanci delle aziende di alcuni settori ritenuti significativi dell'economia cremonese; dell'occupazione, retribuzioni e produttività dell'industria cremonese. Poiché la convenzione che ha istituito tale Servizio è giunta a scadenza, si è ritenuto opportuno procedere alla stipula di una nuova convenzione per permettere la prosecuzione del Servizio con un onere a carico del Comune di € 41.600,00.
Indirizzi per l'applicazione del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività dei barbieri e parrucchieri per uomo e donna, a seguito dell'entrata in vigore della legge 17 agosto 2005 n. 174. Nella fase transitoria, fino all'adozione, da parte del Consiglio Comunale, del nuovo testo regolamentare, in via di elaborazione, che disciplinerà compiutamente l'intero settore dei servizi rivolti al miglioramento estetico della persona, e in sede di prima attuazione della recente legge 17 agosto 2005 n. 174 "disciplina dell'attività di acconciatore", la Giunta ha stabilito che siano osservati, nell'applicazione del vigente regolamento comunale per le attività dei barbieri e parrucchieri per uomo e donna, i seguenti indirizzi generali: a) l'art. 5, nella parte in cui vincola il rilascio di nuove autorizzazioni al rispetto di un rapporto limite fra numero di abitanti e numero di esercizi esistenti dello stesso tipo, è da considerare tacitamente abrogato, in quanto in contrasto con la legge 17 agosto 2005 n. 174, oltre che con il costante orientamento giurisprudenziale. In particolare, s'intendono abrogati "ope legis", e, saranno quindi disapplicati in toto, da subito: al paragrafo 1) intitolato "parrucchieri per uomo", i commi 1, 2 e 4; al paragrafo 2 "intitolato "parrucchieri per signora" i commi 1, 2 e 4. Conseguentemente, è abolito il contingentamento delle autorizzazioni, che il regolamento aveva fissato, nella misura massima di un esercizio ogni 1.250 abitanti, per i parrucchieri per uomo, e 1 esercizio ogni 700 abitanti, per i parrucchieri da donna. b) Le espressioni "barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini", che compaiono nel titolo e in vari punti dell'articolato s'intendono sostituite con la voce "acconciatore". c) l'autorizzazione comunale prevista dall'art. 3 è rilasciata con riferimento alla figura professionale unica di "acconciatore"; d) l'organismo collegiale di cui all'art. 6 assume la denominazione di "commissione consultiva per l'attività di acconciatore".
La legge che disciplina le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, successivamente modificata, stabiliva che il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di tali attività doveva essere subordinato anche all'accertamento della "distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla commissione di cui all'articolo 2 bis, deliberati dal Consiglio Comunale". Il regolamento adottato dal Comune di Cremona, nello sforzo di trovare criteri di calcolo semplici ed oggettivi, che potessero rispondere ai suddetti principi, superando la difficoltà di correlare parametri molto diversi e disomogenei fra loro, fissava sia una distanza minima di cento metri fra esercizi, sia il rapporto-limite di un'autorizzazione per parrucchiere da uomo ogni 1.250 abitanti e di un'autorizzazione per parrucchiere da donna ogni 700 abitanti. Senonché, a seguito di ricorsi presentati nei confronti di altri regolamenti comunali, che avevano stabilito analoghe disposizioni, alcuni TAR hanno dichiarato illegittima qualsiasi forma di contingentamento delle autorizzazioni, in quanto la legge 161 del 1963 prescrive solo il requisito della distanza, ma non prevede una limitazione numerica delle attività, mentre la Costituzione riserva esclusivamente alla legge la potestà di introdurre vincoli alla libertà di iniziativa economica privata, con la conseguenza che un regolamento comunale non può disporre in tal senso. L'Amministrazione Comunale si era già orientata a rivedere la norma, nel contesto del redigendo nuovo regolamento di settore, che si prevedeva di approvare, in tempi rapidi, ovvero entro la fine del 2005. Nell'agosto dello stesso anno è stata però emanata la legge 17 agosto 2005 n. 174, che ha disciplinato ex novo la materia, introducendo significativi elementi di novità, fra cui la figura unica di acconciatore. E' stata così compiuta la scelta di operare un riordino complessivo della materia, anche a livello comunale, e di unificare, con l'occasione, il regolamento per le attività di acconciatore con quello per le attività di estetista, con conseguente inevitabile prolungamento dei tempi che erano stati preventivati per completare la revisione della normativa. Nonostante l'iter del relativo procedimento sia ormai prossimo alla conclusione, è stato però ritenuto opportuno fornire indicazioni agli uffici sulle modalità da osservare, nel frattempo, per l'applicazione del regolamento vigente, in quanto si ha ragione di ritenere che alcune sue parti non siano più idonee a dispiegare efficacia, perché in contrasto con l'intervenuta nuova norma statale. Infatti, la legge 174 individua, come unici requisiti per il rilascio dell'autorizzazione comunale, la qualificazione professionale e il rispetto delle norme sanitarie, mentre demanda alle Regioni per la definizione dei principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei Comuni, stabilendo che, fino alla data indicata dalle leggi regionali di attuazione, continua ad applicarsi, se ed in quanto compatibile, la legge 161 del 1963 e successive modifiche. Allo stato si è in attesa che la Regione Lombardia emani le disposizioni attuative di sua competenza. L'analisi dell'attuale quadro normativo di livello sovra comunale, sia pure ancora incompleto, porta, quindi, a concludere che, in questo momento, manca qualunque presupposto giuridico per il mantenimento del limite numerico massimo di autorizzazioni. Inoltre, la soppressione di tale contingente è anche coerente con le indicazioni più volte espresse dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per incoraggiare la liberalizzazione delle attività economiche, e con le politiche dirette a favorire la competitività delle imprese, in ambito sovranazionale. E' per questi motivi che l'Amministrazione Comunale ha deciso di rimuovere immediatamente ogni inutile ostacolo alla libertà d'impresa, facilitando l'accesso all'attività anche ai giovani che, avendo conseguito, attraverso anni di studio e/o di tirocinio, la specifica abilitazione professionale, nutrono la legittima aspettativa di mettersi in proprio.
(464) letture dal 26-06-2007 -
Data ultima modifica: 06-07-2006
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