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Censimento 2011 Censimento 2011 Chi non avesse ancora consegnato il questionario può consegnarlo fino al 29/2/2012 all'Ufficio censimento Il Comune Attività e uffici Il Comune per... Accedi a La città | Bando di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - anno 2006Scarica la versione PDF del bando - 297Kb Bando di assegnazione per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) che si rendono disponibili nel Comune di Cremona PERIODO APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO 1. Indizione del bando 1.1 E’ indetto il bando per l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dal Comune o dall’ALER, di nuova costruzione, recuperati e che comunque si rendano disponibili nel Comune per le finalità proprie dell’erp. 1.2 Gli alloggi di erp messi a disposizione sono a canone sociale in quanto realizzati, recuperati o acquisiti, i cui canoni concorrono alla copertura di oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché di costi di gestione. Tali alloggi sono assegnati ai nuclei familiari che presentano domanda per un alloggio a canone sociale con ISEE-erp non superiore a 14.000,00 euro o con ISE-erp non superiore a 17.000,00 euro; Gli alloggi che si prevedono disponibili a seguito del Bando nel primo semestre di validità della graduatoria (1° gennaio 2007 – 30 giugno 2007) sono n. 20 e hanno come soggetto gestore il Comune o l’ALER ; 1.3 Gli alloggi vengono assegnati secondo l’ordine della graduatoria comunale risultante dalla procedura informatica regionale:
Nell’assegnazione degli alloggi recuperati è data priorità ai precedenti occupanti, purchè siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal rr 1/2004 e il cui ISEE-erp non sia superiore a 28.000,00 euro. Tali assegnatari non sono collocati in graduatoria trattandosi di mobilità interna all’erp. 1.4 Il Comune ha la possibilità di assegnare: 1.4.1 in deroga all’ordine decrescente dell’ISBARC/R a specifiche categorie speciali previste al punto 4: anziani, famiglie di nuova formazione, persone sole, disabili, inserite utilmente in graduatoria; per ciascuna delle categorie speciali l’assegnazione avviene secondo l’ordine decrescente dell’ISBARC/R. Il Comune con proprio atto n. 44938 del 27 settembre 2004 ha previsto di destinare il 20% degli alloggi che, semestralmente o annualmente, si rendono disponibili; 1.4.2 Il Comune con proprio atto n. 387/44938 del 27 settembre 2004 ha previsto di non destinare alloggi a favore delle Forze Dell’Ordine e delle Forze Speciali. 1.4.3 in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell’ultima graduatoria pubblicata, purché sussistano i requisiti per l’accesso all’erp di cui al punto 2, può disporre con specifico atto, in via d’urgenza, l’assegnazione di un alloggio di erp ai nuclei familiari che
Le assegnazioni in deroga (art. 14 del regolamento regionale n.1/2004) non possono superare il 20% con arrotondamento all’unità superiore, degli alloggi prevedibilmente disponibili per ciascun semestre di validità della graduatoria, salvo espressa autorizzazione della Giunta Regionale. Il Comune con proprio atto n.387/44938 del 27 settembre 2004 ha previsto di destinare il 20% degli alloggi per ciascun semestre di validità della graduatoria. 1.4.4 In deroga ai requisiti soggettivi ai nuclei familiari ove si tratti di garantire:
2. Requisiti generali per la partecipazione all’assegnazione 2.1 Può partecipare al bando per l’assegnazione di un alloggio di erp il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:
La superficie utile dell’alloggio in diritto di proprietà è misurata al netto dei muri perimetrali ed interni
2.2 I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal concorrente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), e), g), h) e i) del punto 2.1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione. 3. Definizione del nucleo familiare 3.1 Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata con autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell’Autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto. Partecipano altresì al bando di concorso i nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell’alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati. 3.2.1 Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all’atto della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38 e 47 del d.p.r. 445/2000 alla presentazione della domanda. 4. Specifiche Categorie di concorrenti 4.1 Le specifiche categorie di concorrenti utilmente inserite in graduatoria, ai fini dell’assegnazione degli alloggi di cui al punto 1.4.1 sono:
5. Determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e dell’Indicatore della Situazione Economica equivalente per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ISEE-erp) L’anno di riferimento per la situazione reddituale e patrimoniale è il 2005. Ai fini dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di erp viene definito un indicatore di situazione economica equivalente ISEE-erp, in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, con opportune modifiche ai fini di una migliore capacità di descrizione delle condizioni socioeconomiche dei nuclei familiari lombardi interessati dal presente bando. Per la definizione e il calcolo di tale indicatore sono ulteriormente definiti i seguenti indicatori e parametri. 5.1 Definizione del nucleo familiare Il nucleo familiare da considerarsi ai fini della determinazione degli indicatori è quello indicato a punto 3 così dichiarato alla data di presentazione della domanda. 5.2 Indicatore della situazione reddituale ISR- erp L’Indicatore della Situazione Reddituale ISR- erp è così determinato: si sommano per ciascun componente del nucleo familiare:
Nel caso di componente il nucleo familiare affetto da fragilità e non ricoverato in struttura residenziale ma residente con il nucleo stesso:
Ai fini delle detrazioni di cui alla lettera k) i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%. 5.2 Indicatore della situazione patrimoniale ISP-erp 5.3.1 Per il patrimonio mobiliare per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori di seguito specificati, posseduti alla data del 31 dicembre 2005:
La sommatoria dei valori sopra indicati viene arrotondata al primo multiplo intero inferiore di 5.165,00 euro; esempi: 4.000,00 € non viene considerato = 0,00 € 7.000,00 € si arrotonda a = 5.165,00 € 12.00,00 € si arrotonda a = 10.330,00 € (5.165 x 2) 5.3.2 Per il patrimonio immobiliare.
5.4 Scala di equivalenza Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, è quello riportato nella tabella seguente:
5.5 Soglia patrimoniale e limite ISEE-erp per l’accesso La soglia patrimoniale (sommatoria dei valori patrimoniali di cui al punto 5.3 per l’accesso viene determinata con riferimento alla composizione del nucleo familiare, ed assume il seguente valore: euro 16.000,00 incrementati di euro 6.000,00 per ogni punto della scala di equivalenza (PSE)
5.6 Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE-erp L’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) è determinato come rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), che rappresenta la composizione del nucleo familiare. 5.7 Indicatore della Situazione Economica ISE-erp L’Indicatore della Situazione Economica, al fine dell’assegnazione e gestione dell’erp (ISE-erp) è determinato, dalla somma dell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR-erp) con l’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-erp), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità del comparto dell’edilizia residenziale pubblica. 6. Condizioni familiari e abitative I valori specifici delle condizioni abitative e familiari sono stabiliti dal Regolamento regionale e confermati con delibera della Giunta Comunale n.° 387/44938 del 27 settembre 2004:
7. Determinazione dell’Indicatore della Situazione del Bisogno Abitativo Regionale (ISBAR), dell’Indicatore della Situazione del Bisogno Abitativo Regionale e Comunale ( ISBARC), dell’ Indicatore della Situazione del Bisogno Abitativo Regionale e Comunale e della Residenza ( ISBARC/R) e formazione delle graduatorie. 7.1 Determinazione dell’Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale ISBAR 7.1.1 Al fine di valutare le domande dei partecipanti al bando, si sono individuati tre indicatori, rappresentanti rispettivamente le condizioni:
Gli indicatori vengono combinati attraverso la disgiunzione logica, che equivale alla unione di insiemi. L'utilizzo di tale modalità di combinazione degli indicatori evita la semplice somma aritmetica, ma fa sì che un indicatore contribuisca al risultato finale solo per la parte che già non è rappresentata, in valore, da uno degli altri indicatori. La scelta di questa modalità di combinazione degli indicatori permette di simulare con maggiore efficacia un gruppo esaustivo di situazioni significative, ottenendone l'ordinamento in ordine di importanza del disagio complessivo. In particolare, le domande che presentano situazioni di disagio di media entità per le diverse condizioni abitative, familiari ed economiche (valori medi per tutti gli indicatori), ottengono un valore dell'indicatore finale di bisogno abitativo inferiore a quello delle domande che presentano un forte disagio anche in uno solo degli elementi; utilizzando la somma degli indicatori si otterrebbe invece un risultato equivalente per entrambe le situazioni. I tre indicatori sono valutati a partire dalle condizioni descritte nella parte 1 del presente allegato, a ciascuna delle quali è stato assegnato un valore specifico (tra 0 e 100); tali condizioni sono raggruppate (A1, A2,.., F1, F2,..) in modo da escludere quelle incompatibili (es.: rilascio alloggio e condizioni alloggio). I valori specifici delle singole condizioni sono stati determinati in modo da rispondere a ragionevoli criteri di confronto tra le diverse combinazioni delle situazioni di disagio. Per ogni condizione (abitativa o familiare) si procede alla somma dei valori delle condizioni di ogni gruppo (tre per le condizioni familiari e quattro per quelle abitative). Sia per le condizioni abitative che per quelle familiari si assume il valore massimo raggiunto dai rispettivi gruppi come base per la costruzione del relativo indicatore. Ciascuno dei valori così ottenuti viene moltiplicato, prima della sua combinazione con gli altri due, per un coefficiente (peso) compreso tra 0 e 1, che rappresenta l'importanza dello specifico disagio nella composizione dello stato di bisogno complessivo. Si è scelto di attribuire alle condizioni: familiari: peso 0,5; abitative: peso 0,8; economiche: peso 0,3, residenza: peso 0,3 tenendo conto del fatto che in ogni caso è fissato un limite massimo di reddito, o meglio di condizione economica equivalente (ISEE), fissato in 17.000,00 euro. 7.2 Modalità di formazione della graduatoria 7.2.1 La procedura per il calcolo degli indicatori ai fini della formazione della graduatoria è la seguente:
Il valore corrispondente viene diviso per cento e moltiplicato per il coefficiente 0,3 che rappresenta il peso attribuito al periodo di residenza. Il risultato ottenuto (R) viene combinato con l'indicatore T di cui al precedente punto 9 con la seguente formula (disgiunzione logica) [1 - (1 - T) * (1 - R)] Ne risulta un valore che, moltiplicato per 10.000, può essere compreso tra 1.200 e 9.167 (ISBARC/R) Per coloro che svolgono attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni il valore minimo può essere 0; la disposizione delle domande di assegnazione in ordine decrescente di ISBARC/R forma la graduatoria comunale. A parità di valore la posizione in graduatoria è determinata con la seguente procedura:
se gli indicatori di disagio abitativo e familiare sono uguali, è data precedenza al concorrente con l’indicatore di disagio economico maggiore di cui alla lettera c) del punto 1.1. 8. Determinazione del canone sopportabile Ai fini del riconoscimento della condizione di affitto oneroso viene definito un canone sopportabile come il prodotto tra il valore dell’ISEE-erp, l’Incidenza massima ammissibile (Imax) ad esso corrispondente riportata nella tabella seguente, e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), riferito alla composizione del nucleo familiare.
9. Canone di locazione 9.1 Gli assegnatari di un alloggio a canone sociale corrisponderanno un canone di locazione, come stabilito dal titolo IV dalla legge regionale 5 dicembre 1983 n. 91,nonché da altre disposizioni assunte dalla Regione in materia di canoni di locazione erp prima dell’entrata in vigore del rr 1/2004. 10. Dati da dichiarare e Modulistica 10.1 Dati da dichiarare il concorrente deve dichiarare nella domanda e nella dichiarazione sostitutiva: per ogni componente il nucleo familiare cognome/nome codice fiscale data di nascita relativamente al reddito e alle detrazioni di cui al punto 5:
Relativamente al patrimonio mobiliare
Relativamente al patrimonio immobiliare per ogni immobile
Per il richiedente sono inoltre da indicare
Per il nucleo familiare nel complesso
Possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione al bando
10.2 Modulistica per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica La modulistica permette, al concorrente, di annotare i dati richiesti ai fini della presentazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) ; La modulistica è riportata nell’allegato B). 11. Modalità di presentazione della domanda I cittadini interessati alla partecipazione al bando possono presentarsi presso le sedi di seguito indicate al punto 16, ove il cittadino può ritirare il bando di assegnazione e la relativa modulistica. Il concorrente dovrà presentarsi presso le sedi indicate e, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento, comunica i dati richiesti ai soggetti preposti alla ricezione delle domande (al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva si suggerisce di utilizzare e compilare la modulistica reperibile presso le sedi di cui al punto 16). Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 i certificati comprovanti le condizioni di disabilità e quelli relativi alle condizioni di antigienicità di un alloggio, vanno prodotti in originale I dati, previa verifica dei requisiti soggettivi e della congruità delle informazioni rese con le dichiarazioni sostitutive, vengono caricati attraverso un’apposita procedura informatica messa a disposizione da parte della Regione ai CAAF. Al termine della registrazione informatica, il concorrente sottoscriverà la domanda e la dichiarazione sostitutiva, e gli verrà rilasciata ricevuta della presentazione della domanda e , a richiesta, copia della domanda e della dichiarazione sostitutiva, nonchè un documento riportante l’ISBARC/R conseguito e gli elementi che hanno concorso alla sua determinazione. Il concorrente, qualora riscontri errori materiali od omissioni, può rivolgersi in ogni momento ai soggetti ai quali ha presentato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare. Eventuali modifiche dell’ISBARC/R, precedentemente conseguito, sono comunicate al richiedente dal soggetto che ha ricevuto la domanda. Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di scadenza del bando. 12. Graduatoria Il Comune, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, tramite accesso al sistema informatico regionale e nel rispetto dell’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, forma la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi e provvede alla sua immediata pubblicazione all’albo pretorio e nelle sedi indicate al punto 16. Dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo pretorio decorrono i 15 giorni per il ricorso amministrativo in opposizione alla graduatoria per ragioni che si manifestano solo dopo la sua pubblicazione. Decorso tale termine il Comune ha 15 giorni per l’esame dei ricorsi amministrativi presentati: dopo tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti. Le assegnazioni degli alloggi di erp seguono l’ordine decrescente dell’ISBARC/R della graduatoria e in nessun caso si possono anteporre concorrenti con un valore ISBARC/R inferiore a quello precedente, ad eccezione di quanto segue:
si riportano nella parte inferiore della graduatoria con l’ISBARC/R conseguito, l’ordine di assegnazione è stabilito con specifico e motivato atto comunale; Ogni qualvolta ne faccia richiesta, viene inviata alla Regione copia integrale della documentazione relativa all’assegnazione di cui alle lettere b) e c). La posizione utile in graduatoria può variare in relazione all’aggiornamento della graduatoria a seguito di un nuovo bando di assegnazione o all’eventuale variazione dell’ISBARC/R delle domande rinnovate di cui al punto 13 o all’accertamento dei requisiti dei nuclei familiari in fase di assegnazione qualora l’ISBARC/R vari in riduzione o la domanda stessa sia esclusa. Per le domande rinnovate durante l’apertura del bando o nel periodo di mancata apertura del bando stesso, l’eventuale variazione dell’ISBARC/R ha effetto nella graduatoria aggiornata a seguito dell’indizione di un nuovo bando di assegnazione. Per le domande verificate ai sensi dell’art. 9, comma 2 e dell’art. 13, comma 5 del rr 1/2004, qualora l’ISBARC/R vari in riduzione, l’assegnazione avverrà secondo il nuovo ordine dell’ISBARC/R conseguito. La graduatoria comunale è unica ed è aggiornata ed integrata con cadenza semestrale o annuale ai sensi del comma 4 dell’art. 11 del rr 1/2004. La graduatoria conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva successiva che modifica la precedente e ne costituisce aggiornamento. Il Comune, qualora per l’assegnazione di un alloggio di erp abbiano avuto rilevanza condizioni di inabitabilità dell’alloggio o mancanza di servizi igienici interni interviene, ai sensi delle vigenti norme penali e amministrative, nei confronti del proprietario di tali immobili dichiarati inabitabili o antigienici. Se nell’assegnazione dell’alloggio abbia avuto rilevanza altra situazione di fatto riconducibile alla "condizione abitativa impropria", il Comune si attiva al fine di prevenire che la fattispecie specifica possa ripetersi. La graduatoria di assegnazione riporterà in particolare:
La graduatoria di assegnazione è pubblicata nelle seguenti sedi: Comune di Cremona P.zza del Comune n. 8 e sede di C.so Vittorio Emanuele n. 42 Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Pubblica (ALER) Via Manini n. 12. 13. Rinnovo o Conferma della domanda Le domande presentate decadono automaticamente, se non confermate o rinnovate, dopo sei semestri, il primo semestre è quello in cui si pubblica la graduatoria. Rinnovo 13.1 I concorrenti o gli aventi titolo al subentro nella domanda già inseriti nella graduatoria possono presentare al Comune domanda di aggiornamento dell’ISBARC/R qualora, prima dell’assegnazione, o della scadenza della domanda, siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni che ne avevano determinato l’attribuzione. L’aggiornamento segue le medesime modalità di nuova domanda. 13.2 Il rinnovo della domanda può avvenire nel periodo di apertura del bando di assegnazione nel rispetto di chiusura del bando al 30 giugno o al 31 dicembre; Il concorrente provvede alla compilazione della Modulistica di cui al punto 10 da consegnarsi all’Amministrazione comunale o ai soggetti da essa indicati che provvedono, attraverso il sistema informatico della Regione, al caricamento dei dati della domanda di rinnovo, rilasciando al concorrente copia della domanda rinnovata. Le domande rinnovate durante il loro periodo di validità decadono automaticamente dopo il sesto aggiornamento semestrale o il terzo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di rinnovo della domanda. Conferma Il concorrente o gli aventi titolo al subentro nella domanda nell’ultimo semestre di validità della stessa, indipendentemente dall’apertura del bando, può confermare la domanda presso il Comune o presso altri oggetti indicati all’Amministrazione comunale. Il Comune o il soggetto autorizzato, su richiesta del concorrente, provvedono alla ristampa della domanda presentata con la data di sottoscrizione originaria da parte del concorrente. Con la nuova sottoscrizione della domanda originaria, il concorrente ne conferma i contenuti anche ai fini delle responsabilità penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace. Le domande confermate hanno una validità di sei semestri con decorrenza dal primo semestre di conferma. Decorso tale termine la domanda decade e il concorrente deve presentare una nuova domanda. 14. Controlli L’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR". Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Nel provvedimento di annullamento dell’assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi, 15. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675) Ai sensi dell’art.10, primo comma, della legge 31 dicembre1996, n. 675, si informa che i dati personali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive, saranno raccolti dagli Enti competenti con l’utilizzo della procedura informatica e trattati unicamente per le finalità connesse al bando. Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità. Il concorrente, ai sensi dell’art. 13 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 16 Sedi di presentazione della domanda I cittadini interessati a presentare la domanda di partecipazione al bando di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono invitati a presentarsi alle seguenti sedi entro il 29 dicembre 2006:
Ai concorrenti verrà consegnato copia:
I concorrenti possono accedere via INTERNET al sito della Regione Lombardia dove sono pubblicati il bando tipo della Regione e della relativa modulistica oppure presso il sito del Comune di Cremona (www.comune.cremona.it) per il bando comunale e la modulistica. Per informazioni è possibile rivolgersi anche all’Ufficio Alloggi del Comune di Cremona, in C.so Vittorio Emanuele n. 42 (tel. 0372/407337 – 0372/407349 – 0372/407363) o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di P.zza Del Comune n. 8, tel. 0372/407291. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE Scheda informativa sulle graduatorie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||