È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2004 la circolare del Ministero del Lavoro n. 1 dell'8 gennaio 2004: "Disciplina di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità cosiddetta a progetto: definizione e campo di applicazione. Decreto Legislativo n. 276/03".
Se da una parte la circolare chiarisce gli aspetti tecnici della definizione del lavoro a progetto e delle prestazioni occasionali, dall'altra precisa che, come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 276/03, la Pubblica Amministrazione può continuare a stipulare contratti di collaborazione secondo i dettami della precedente disciplina, e con particolare riferimento all'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile ed all'art. 2222 del codice civile (contratto d'opera).
Restiamo comunque in attesa di determinazioni più precise da parte del Ministero della Funzione Pubblica, che dovranno adottarsi, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 276/03, d'intesa con le organizzazioni sindacali, in sede di armonizzazione dei profili conseguenti all'entrata in vigore del D.Lgs stesso.
Va ricordato, in ogni caso, che i nostri riferimenti normativi per il conferimento di incarichi rimangono il D.Lgs. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
In particolare, le pubbliche amministrazioni, "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".
Più precisamente gli enti locali possono prevedere nei propri regolamenti collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
Secondo alcune recenti indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, viene ricordato che il presupposto per ricorrere al conferimento di collaborazioni coordinate e continuative è dato dal fatto che vi siano caratteristiche e contenuti professionali tali da "eccedere le ordinarie competenze dei propri dipendenti" oppure "non deve potersi svolgere per carenza oggettiva, assoluta o relativa di determinate figure professionali, presupposti che costituiscono la motivazione del provvedimento amministrativo di conferimento di incarico all'esterno. Per quanto riguarda l'annunciato aumento dei contributi INPS per i lavoratori iscritti alla gestione separata, come già anticipato in un'informativa inviata ai Direttori ed ai responsabili di Posizione Organizzativa, in attesa dell'emanazione
di una specifica circolare INPS sull'argomento, si ritiene di poter procedere secondo i più autorevoli pareri dei tecnici in materia (cfr. l'articolo de Il Sole 24 Ore di lunedì 5 gennaio (pubblicato sotto). Nella sezione Personale della Intranet è possibile consultare il testo completo della circolare n. 1 dell'8 gennaio 2004 e del D. Lgs. 276 del 10 settembre 2003.
Co.co.co. Debutta il salasso
(Il Sole 24 Ore di lunedì 5 gennaio 2004)
È arrivato il "salasso" previdenziale per i Co.co.co. Dal 1° gennaio, infatti, sono aumentati in maniera sensibile, i contributi di coloro che sono iscritti alla gestione separata Inps (articolo 2, comma 26, della legge 335/95. In particolare - in base a quanto previsto dall'articolo 45 del Dl 269/2003 - i contributi dei collaboratori vengono equiparati all'aliquota pensionistica di coloro di coloro che sono iscritti alla gestione dei commercianti.
Per gli anni successivi al 2004, viene confermato l'aumento graduale, previsto dalla legge 449/97, articolo 59, comma 15, fino al raggiungimento dell'aliquota del 19 per cento. Di conseguenza, tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 44, comma 6, della legge 289/2002, dal 1° gennaio 2004 abbiamo le seguenti aliquote e, in particolare:
10%, per gli iscritti alla gestione separata che percepiscono un reddito da pensione indiretta;
10%, per coloro che sono iscritti alla gestione separata e contemporaneamente ad altra gestione previdenziale obbligatoria e non sono titolari di pensione diretta;
15%, per coloro che sono iscritti alla gestione separata e contemporaneamente ad altra gestione previdenziale obbligatoria e nel contempo sono titolari di pensione diretta (di vecchiaia, anzianità, invalidità e così via);
17,80%, per coloro che sono iscritti soltanto alla gestione separata e non sono titolari di pensione. È da sottolineare, che questa aliquota dovrebbe essere quella a decorrere dal 2004, in quanto i commercianti versano anche lo 0,09% per finanziare il fondo per l'indennizzo della cessazione di attività commerciale, che in questo caso dovrebbe essere escluso. Inoltre, l'aliquota dei commercianti, che dal 2004 è del 17,30% non comprende lo 0,50% dei Co.co.co destinato al finanziamento della gestione per l'assegno nucleo familiare, per la maternità e la malattia.
Monica Menta Settore Personale e Sviluppo Organizzativo
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Data ultima modifica: 18-05-2006
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