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Il Comune Attività e uffici Il Comune per... Accedi a La città | Modalità di svolgimento della Sagra dei Defunti. Edizione 2005IL SINDACO PREMESSO:
VISTI:
Ritenuto:
CONSIDERATO che:
RITENUTO:
ORDINA Art. 1 La manifestazione oggetto del presente Regolamento costituisce, in base alle sue caratteristiche, una tipica "Fiera o Sagra Specializzata" nella vendita dolciumi, caldarroste e palloncini in Via Cimitero, secondo la definizione contenuta nell’allegato A alla Legge Regionale 21/03/2000 n. 15," Primi indirizzi regionali di commercio al dettaglio su aree pubbliche titolo IV° disposizioni – riguardanti le aree destinate alle fiere e ad iniziative analoghe – art. 2. In particolare i sei posteggi siti in Via Cimitero saranno destinati esclusivamente alla vendita di dolciumi caldarroste e palloncini. Conseguentemente, i posteggi potranno essere concessi ad operatori in possesso dell’autorizzazione di cui l’art. 28 del D. Lgs. 114/98, limitatamente per la vendita dei prodotti di cui sopra. Art. 2 La Sagra dei Defunti si terrà da venerdì 28 ottobre a mercoledì 2 novembre 2005, in concomitanza con la festività omonima, in Via Cimitero. Art. 3 La suddivisione in posteggi dell'area destinata allo svolgimento della Sagra è effettuata sulla base delle dimensioni di superficie stabilite per ciascun posteggio e precisamente: Via Cimitero (la planimetria è in visione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico): Post. 1 mt. 8.00 X 3.00 Tutti i posteggi di cui sopra sono riservati, nei giorni di svolgimento della Sagra, agli operatori in possesso dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica prevista dalla vigente normativa. Art. 4 Nella domanda, il richiedente deve indicare:
Può, inoltre, indicare il numero del posteggio desiderato; la mancata indicazione non comporta incompletezza della domanda, ma, in tal caso, se l'operatore è ammesso alla Sagra, il posteggio sarà assegnato d'ufficio, in ragione dello spazio disponibile. Dovrà altresì indicare, gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese. Alla domanda deve essere allegata fotocopia del titolo autorizzativo. Può inoltre essere allegato ogni altro documento che il richiedente ritenga utile produrre, ai fini dell'ammissione alla Sagra e che sarà esaminato sulla scorta dei criteri di cui all'articolo seguente. In relazione al numero di domande pervenute, l'avvio del procedimento può essere comunicato, con le modalità di cui all'art. 7 e 8 della Legge 241/90, sia singolarmente, che mediante avviso affisso all'Albo Pretorio. Art. 5 La concessione del posteggio è limitata alla durata della manifestazione. Per gli operatori che non abbiano ancora ottenuto la conversione dell’autorizzazione, rilasciata in base alla previgente normativa, si tiene conto della relativa domanda, purché valida e regolare. In nessun caso si potrà tener conto, ai fini dell'ordine di priorità di cui al successivo comma 5 e seguenti, della residenza, sede o nazionalità del richiedente, fatto salvo l'obbligo di reciprocità, per i soggetti non italiani. Qualora il numero delle domande pervenute risulti superare quello dei posteggi disponibili, viene compilata una graduatoria per l'assegnazione dei posteggi seguendo i criteri dettati dal capoverso IV.2 punto 4 dell’allegato A alla L.R. 15/00. In caso di parità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dalla data di spedizione della raccomandata o dal timbro apposto dall'Ufficio di Protocollo del Comune, ovvero della data di ricezione delle integrazioni richieste, in caso di domanda irregolare o incompleta; qualora sussista ancora parità, si procederà a sorteggio. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, è affissa all'albo comunale ed è tenuta a disposizione presso il Settore Legislazione Commerciale e Pubblici Spettacoli e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (qualora le istanze siano superiori ai posteggi disponibili). L'individuazione dei posteggi da assegnare a ciascun avente diritto è effettuata a discrezione del Comune, secondo criteri che tengono conto delle esigenze commerciali e delle dimensioni dei banchi di vendita. In caso di rinuncia successiva all'assegnazione, il posteggio viene assegnato all'operatore che segue in graduatoria. Art. 6 I posteggi non occupati dal concessionario entro le ore 8.00 del 28 ottobre 2005 si considerano vacanti. A tal fine, si procederà, direttamente sul posto, all'assegnazione ad altri operatori eventualmente presenti, seguendo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo e con l'applicazione dei medesimi criteri preferenziali. Le operazioni saranno effettuate da personale della Polizia Locale. Dopo l'assegnazione, potrà essere concessa la sostituzione del posteggio solo in caso, gli operatori interessati consentano allo scambio reciproco e non sussistano motivi ostativi. I posteggi eventualmente ancora disponibili, dopo l'esaurimento della graduatoria, saranno assegnati mediante sorteggio agli operatori presenti, anche se non abbiano presentato domanda di partecipazione alla Sagra, purché dimostrino il possesso dell'autorizzazione al commercio su area pubblica per le merceologie richieste. Il sorteggio sarà effettuato in loco, assegnando un numero ad ogni operatore. Gli operatori che non hanno presentato la domanda di partecipazione alla Sagra, che ottengano o meno la concessione del posteggio, non acquisiscono alcun punteggio nella graduatoria generale di cui al precedente art. 5. Concluse le operazioni di spunta, non saranno più ammesse altre variazioni. Qualora però un operatore lasci libero il proprio posteggio per qualsiasi motivo, prima della conclusione della Sagra, potrà essere disposto lo spostamento con altro operatore, che ne faccia richiesta, ovvero per una disposizione più razionale dei banchi. I posteggi resisi liberi dopo la conclusione delle operazioni anzidette potranno essere assegnati anche successivamente a qualsiasi operatore su area pubblica che ne faccia richiesta verbale, direttamente dal personale della Polizia Locale in base al solo ordine cronologico delle richieste, e senza che ciò dia luogo a punteggio. Art. 7 I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito pedonale, ingressi a negozi o private abitazioni. Le tende di protezione al banco di vendita non devono sporgere oltre i limiti, in verticale, dall'area di posteggio e devono essere collocate ad un’altezza dal suolo non inferiore a ml 2.20, ed avere un'apertura massima verso l'esterno di m 1. E' vietato l'uso di altoparlanti, nonché gridare e fare schiamazzi o quant'altro possa turbare o compromettere l'ordinato e sicuro svolgimento della Sagra. Art. 8 Nell'esercizio dell'attività di vendita devono essere rispettate le norme vigenti in materia con particolare riguardo alle seguenti:
Ai concessionari di posteggi è fatto divieto di: a) occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito; b) adottare sistemi di vendita che arrechino disordine nella manifestazione; c) detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni; d) svolgere attività diverse dalla vendita dei generi consentiti; e) fare attacchi agli impianti esistenti per l'illuminazione di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni; f) danneggiare in qualsiasi modo il suolo e le prese elettriche; g) praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità Comunale; h) collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico; i) accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone; l) depositare o esporre merce sul suolo; m) accendere fuochi; n) danneggiare piante ed essenze arboree. Art. 9 Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, e dall’autorità sanitaria. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario da' luogo, nei casi previsti dalla legge, oltreché all'applicazione delle specifiche sanzioni pecuniarie, alla esclusione delle successive edizioni della Sagra, fino ad un massimo di tre anni e, nei casi più gravi, alla perdita di tutto il punteggio maturato a quel momento nella graduatoria di cui al precedente articolo. Art. 10 In caso di subingresso per atto tra vivi o a causa di morte ad un operatore inserito nella graduatoria di cui al precedente art. 6, punteggio maturato dal cedente si trasferisce al subentrante. Le variazioni societarie comportano il mantenimento del punteggio in graduatoria. Art. 11 L'Autorità Comunale può procedere a sopralluoghi e controlli per tutto il periodo di durata della Sagra. Art. 12 Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti e nei casi più gravi o di recidiva potrà essere disposta la revoca del posteggio e l'esclusione dalle prossime edizioni della Sagra per un periodo massimo di tre anni. RICORDA che nell'esercizio dell'attività di vendita devono essere rispettate tutte le norme vigenti. In caso d’inosservanza, saranno applicate le sanzioni previste nei singoli casi. La vigilanza, in ordine al rispetto di quanto disposto con il presente provvedimento è affidata agli agenti di Polizia Locale e a tutti gli altri organi di Polizia. Cremona, 5 ottobre 2005 IL SINDACO |