Ordinanze: Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche durante il Salone dello Studente
Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche durante il Salone dello Studente
IL SINDACO
Atteso che, dal 17 al 19 novembre c.a.., si svolgerà, presso il quartiere fieristico di Ca’ de Somenzi l’edizione 2005 del "Salone dello studente", una
manifestazione organizzata dall’Agenzia Servizi Informagiovani del Comune di Cremona, e dedicata ai settori della formazione, del lavoro e del tempo libero, che ha fatto
registrare, negli anni, un crescente successo, che si è esteso anche al di fuori dei confini comunali, tanto da richiamare un consistente afflusso di giovani, stimato, oggi, in
alcune migliaia di unità;
rilevato che l’iniziativa si rivolge, prioritariamente, agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, ed è, quindi, destinata ad un pubblico giovane,
costituito in massima parte da ragazzi in età minorile;
vista la nota in data 15.9.2005, con la quale la responsabile della predetta Agenzia comunale evidenzia l’opportunità di vietare anche quest’anno, così come già
attuato in occasione delle precedenti edizioni, la vendita di alcoolici agli esercizi pubblici interni al quartiere fieristico di Ca’ de’ Somenzi, e presso i singoli
stands, durante lo svolgimento della manifestazione;
rilevato che, durante il prossimo Salone dello Studente, saranno operanti, nel quartiere fieristico di Ca’ de’ Somenzi, tre posti di ristoro fissi (collocati,
rispettivamente, nella palazzina uffici, nel padiglione 1 e nel padiglione 2) e un automarket mobile, che verrà installato per l’occasione;
ritenuto, quindi, di interdire temporaneamente ai predetti esercizi, per la sola durata della manifestazione, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione, come misura precauzionale, a tutela dei numerosi minori, di cui è prevista la partecipazione, estendendo lo stesso divieto anche a tutti gli standisti
presenti per l’occasione;
visto l’art.10, comma 2 della Legge Regionale 24.12.2003 n. 30;
visto l’art. 50 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
ORDINA
per i motivi esplicitati in premessa, dal 17 al 19 novembre 2005, durante lo svolgimento del "Salone dello Studente", è fatto tassativo divieto di vendere e
somministrare, all’interno del quartiere fieristico di Ca’ de’ Somenzi, (sia presso gli esercizi operanti nei padiglioni coperti, che in tutti gli stands e nelle
aree all’aperto comprese nell’ambito della manifestazione) bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, birra compresa.
Tale divieto si applica sia ai tre esercizi pubblici in sede fissa ubicati, rispettivamente, nella palazzina uffici (Ristorante "L’agricoltore"), nel
padiglione fieristico 1 (Ditta Fusion sas), e nel padiglione fieristico 2 (ditta MARI snc) sia all’operatore alimentarista su area pubblica, presente per l’occasione,
con il proprio automarket attrezzato (ditta Sudati), sia, infine, a tutti gli standisti.
È altresì vietato a chiunque immettere bevande alcooliche nell’area della manifestazione, con l’intento di distribuirle ai presenti, anche se a
titolo gratuito.
Ai contravventori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo fino ad € 500, con l’osservanza delle procedure di cui alla legge
24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza, alla quale dovrà essere assicurata la massima pubblicità.
Cremona, 5 ottobre 2005
IL SINDACO
(Prof. Gian Carlo Corada)
Inviato da: redazione - Mercoledì, 12 Ottobre 2005 - (3921 Letture) - -