Ordinanze: Operatori commerciali all'esterno dello stadio Zini
Operatori commerciali all'esterno dello stadio Zini
Ordinanza concernente disposizioni in ordine alla presenza di operatori commerciali su area pubblica all'esterno dello stadio "Zini" in occasione della disputa di incontri di calcio
IL SINDACO
- Premesso che, da tempo, l'Amministrazione Comunale ha istituito 11 posteggi temporanei in Via Persico, da utilizzare per la vendita di alimenti e bevande,
articoli sportivi e gadgets vari, in occasione della partite di calcio, che si svolgono nello stadio comunale "Zini";
- rilevato che, in attuazione delle disposizioni recentemente emanate dal Ministero dell'Interno con i DD.MM. 6.6.2005, per rafforzare la sicurezza degli stadi,
è stato predisposto un piano di viabilità, per regolare l'afflusso e il deflusso dei tifosi;
- constatato che, in relazione alle esigenze derivanti dall'applicazione di tale nuovo piano, si rende necessario rivedere il numero e l'ubicazione dei posteggi
di cui sopra;
- viste:
- la nota in data 9 agosto 2005, assunta al Protocollo Generale del Comune il 16.8.2005, al n. 39619, con la quale il Questore, nell'esprimere nulla osta al
rilascio delle relative autorizzazioni, evidenzia la necessità che la presenza degli ambulanti nelle pertinenze della biglietteria venga comunicata di volta in volta, in ragione
del numero di tifosi ospiti che raggiungeranno lo stadio;
- l'ulteriore nota in data 3 settembre 2005, assunta al Protocollo Generale del Comune il 7.9.2005 al n. 42092, con la quale il Questore invita ad autorizzare
allo stazionamento preferibilmente possessori di licenza per la vendita di generi alimentari, con particolare riferimento alla zona settore "ospiti";
- atteso che, dallo studio effettuato dagli uffici tecnici, si evince che, attualmente, nei pressi dello stadio e per le ragioni anzidette, risulta opportuno
prevedere un numero massimo di sette posteggi, per attività commerciali temporanee;
- ritenuto, sulla base sia delle valutazioni di natura viabilistica, che delle indicazioni del Questore, di dislocare i detti posteggi nella posizione
evidenziata nella planimetria allegata sotto la lettera A alla presente ordinanza, di cui è parte integrante e sostanziale, nonché di riservarne un numero maggiore agli
alimentaristi, per assicurare un adeguato servizio ai tifosi delle squadre ospiti, in ragione del loro numero;
- visti il D.Lgs 31.3.1998 n. 114 e la legge regionale 21.3.2000 n. 15;
- l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;
ORDINA
Il numero dei posteggi per la vendita su area pubblica autorizzabili in Via Persico, in occasione degli incontri di calcio in programma nello Stadio Zini, è
ridotto da 11 a 7.
Tali posteggi, numerati da 1 a 7, saranno dislocati così come indicato nella planimetria allegata sotto la lettera A) al presente atto, di cui è parte
integrante e sostanziale.
I posteggi n. 2, 3, 4 e 6 sono utilizzabili per la vendita dei prodotti del settore alimentare; i posteggi n. 1, 5 e 7 per la vendita di prodotti non
alimentari.
Gli stessi saranno concessi agli operatori in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs 114/98, sulla base di due distinte graduatorie (in luogo
della graduatoria unica precedentemente seguita): una per gli alimentari e l'altra per i non alimentari, formulate applicando i seguenti criteri di priorità, nell'ordine
indicato:
maggiore anzianità di presenza nei posteggi di Via Persico, anche se diversi da quello richiesto;
maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
maggiore anzianità di autorizzazione
ordine cronologico di presentazione delle domande.
Le presenze sono computate, per tutti gli operatori, a partire dalla data in cui risulta la relativa documentazione agli atti dell'ufficio e, comunque, a
partire dal 1° gennaio 1996.
Dopo aver provveduto alla scissione della graduatoria unica nelle due graduatorie distinte per settore merceologico, l'ufficio invierà copia di queste ultime a
ciascuno degli operatori in esse rispettivamente iscritti, dando facoltà di presentare eventuali osservazioni, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione; entro lo stesso termine, ogni operatore, in caso di contestazione sul punteggio attribuito, potrà produrre la documentazione utile a comprovare gli eventuali
ulteriori titoli da lui vantati e non riconosciuti (atti di concessione del posteggio, ricevute versamento COSAP, visure camerali, ecc.), fatta salva la decorrenza indicata al
comma precedente.
In caso di assenza temporanea del concessionario, i posteggi vacanti potranno essere concessi ad altri operatori iscritti in una qualunque delle due
graduatorie, anche indipendentemente dal settore merceologico.
I posteggi potranno essere concessi o per l'intera durata del campionato o per singole partite, come da domanda dell'interessato.
Nel primo caso, la relativa concessione potrà essere sospesa temporaneamente, su richiesta del Questore, quando la presenza, in relazione al numero di tifosi
previsti, risulti incompatibile con le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
In caso di autorizzazioni limitate a singole partite, l'ufficio ne darà preventiva comunicazione al Questore, prima del rilascio.
L'attività di vendita e somministrazione di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
L'attività di vendita dovrà svolgersi indicativamente nei seguenti orari:
dalle ore 11 e fino a due ore dopo il termine della partita, per gli incontri pomeridiani (con inizio entro le ore 18)
a partire da due ore prima l'inizio della partita e fino a due ore dopo il termine della stessa, per gli incontri serali e notturni (con inizio dopo le ore 18)
Gli orari da rispettare nei singoli casi saranno comunque specificati nell'atto di concessione del posteggio, tenuto anche conto di eventuali indicazioni del
Questore.
È tassativamente vietata la somministrazione e la vendita di bevande di qualunque contenuto alcoolico (birra compresa) Le bevande dovranno essere consegnate
in bicchieri a perdere o bottiglie in plastica preventivamente aperte dall'esercente, con assoluta esclusione di contenitori di vetro e di stoviglie.
In nessun caso potranno essere cedute agli utenti bottiglie di vetro anche se vuote e oggetti di qualunque tipo, che siano atti ad offendere.
Non sono consentiti l'impiego e la detenzione di bombole di gas.
Gli operatori, al termine di ogni occupazione, dovranno lasciare l'area libera da qualsiasi attrezzatura e pulita.
Le concessioni potranno essere revocate o sospese in qualsiasi momento, dietro semplice preavviso, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, senza
indennizzo alcuno per il concessionario.
La presente ordinanza sostituisce la precedente n. 41719 del 2.9.2005,che si intende revocata dalla data di inizio della pubblicazione del nuovo atto all'Albo
Pretorio.
Cremona, 26 settembre 2005
IL SINDACO
(Gian Carlo Corada)
Inviato da: redazione - Mercoledì, 05 Ottobre 2005 - (3134 Letture) - -