Comunicazioni varie: Modalità di svolgimento della Sagra dei Defunti - Edizione 2009
Modalità di svolgimento della Sagra dei Defunti - Edizione 2009
P. G. n . 51388
IL SINDACO
PREMESSO:
che da tempo nel Comune di Cremona, in occasione della Festività dei
Defunti, viene consentita la presenza di alcuni banchi per la vendita di
dolciumi, caldarroste e palloncini in Via Cimitero;
Rilevato che a causa dei lavori di restauro statico e conservativo del
cavalcavia del Cimitero, attualmente in corso, lo spazio disponibile per il
posizionamento dei banchi risulta inferiore rispetto al passato, per cui, al
fine di mantenere l’organico abituale di 6 posteggi, si rende necessario
ridurre le relative dimensioni uniformandoli alla misura di mt. 6x3 (per n. 5
posteggi) e 6x2 (per n. 1 posteggio);
Ritenuto di concedere eccezionalmente agli operatori, a titolo di
compensazione del disagio legato alla riduzione di cui sopra, il prolungamento
dell’occupazione di un giorno, facendo quindi decorrere il relativo
inizio dal 30 ottobre anziché dal 31;
Vista la Legge Reg. 21/03/2000 n. 15 e successive modifiche, che detta:
"norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione
del D. Lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del
commercio al dettaglio su aree pubbliche",
ORDINA
Art. 1
La Sagra dei Defunti si terrà da venerdì 30
ottobre a lunedì 2 novembre 2009, in concomitanza con la
festività omonima, in Via Cimitero.
Sono considerate valide le domande presentate entro le ore
12.00 di venerdì 16 ottobre 2009.
Art. 2
La manifestazione oggetto del presente provvedimento
costituisce, in base alle sue caratteristiche, una Sagra Specializzata nella
vendita dolciumi e articoli tradizionali. In particolare, sono ammessi
esclusivamente i seguenti prodotti:
dolciumi tradizionali (croccante, torrone e simili)
caldarroste
palloncini
Sono altresì vietate la preparazione e la vendita di
cibi cotti, anche se cucinati altrove, con la sola eccezione di caldarroste,
castagnaccio e zucchero filato, che possono essere preparati sul posto, se in
possesso dei necessari requisiti igienico-sanitari.
Art. 3
La suddivisione in posteggi dell'area destinata allo
svolgimento della Sagra è effettuata sulla base delle dimensioni di
superficie stabilite per ciascun posteggio e precisamente:
Via Cimitero (vedi planimetria allegata):
Post. 1 mt. 6.00 X 3.00
Post. 2 mt. 6.00 X 3.00
Post. 3 mt. 6.00 X 3.00
Post. 4 mt. 6.00 X 3.00
Post. 5 mt. 6.00 X 3.00
Post. 6 mt. 6.00 X 3.00
Tra un posteggio e quello adiacente dovrà essere
lasciata una distanza minima di almeno 1 metro.
Tutti i posteggi di cui sopra sono riservati, nei giorni di
svolgimento della Sagra, agli operatori in possesso dell’autorizzazione
per il commercio su area pubblica prevista dalla vigente normativa.
Art. 4
Nella domanda, il richiedente deve indicare:
le sue generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza
e codice fiscale);
tipo ed estremi dell'autorizzazione in suo possesso per il commercio su
aree pubbliche, che deve essere, comunque, valida per la vendita delle
merceologie ammesse;
le dimensioni del banco vendita o delle altre attrezzature da utilizzare
per la vendita;
L’ingombro previsto comprensivo di automezzo.
Può, inoltre, indicare il numero del posteggio
desiderato; la mancata indicazione non comporta incompletezza della domanda,
ma, in tal caso, se l'operatore è ammesso alla Sagra, il posteggio
sarà assegnato d'ufficio, in ragione dello spazio disponibile.
Dovrà altresì indicare, gli estremi
dell'iscrizione al Registro delle Imprese.
Alla domanda deve essere allegata fotocopia del titolo
autorizzativo.
Può inoltre essere allegato ogni altro documento che
il richiedente ritenga utile produrre, ai fini dell'ammissione alla Sagra e che
sarà esaminato sulla scorta dei criteri di cui all'articolo
seguente.
In relazione al numero di domande pervenute, l'avvio del
procedimento può essere comunicato, con le modalità di cui
all'art. 7 e 8 della Legge 241/90, sia singolarmente, che mediante avviso
affisso all'Albo Pretorio.
Art. 5
La concessione del posteggio è limitata alla durata
della manifestazione.
Per gli operatori che non abbiano ancora ottenuto la
conversione dell’autorizzazione, rilasciata in base alla previgente
normativa, si tiene conto della relativa domanda, purché valida e
regolare.
In nessun caso si potrà tener conto, ai fini
dell'ordine di priorità di cui al successivo comma 5 e seguenti, della
residenza, sede o nazionalità del richiedente, fatto salvo l'obbligo di
reciprocità, per i soggetti non italiani.
Qualora il numero delle domande pervenute risulti superare
quello dei posteggi disponibili, viene compilata una graduatoria per
l'assegnazione dei posteggi seguendo i criteri dettati dal capoverso IV.2 punto
4 dell’allegato A alla L.R. 15/00.
In caso di parità, si terrà conto dell'ordine
cronologico di presentazione delle domande risultante dalla data di spedizione
della raccomandata o dal timbro apposto dall'Ufficio di Protocollo del Comune,
ovvero della data di ricezione delle integrazioni richieste, in caso di domanda
irregolare o incompleta; qualora sussista ancora parità, si
procederà a sorteggio.
La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, è
affissa all'albo comunale ed è tenuta a disposizione presso il Settore
Legislazione Commerciale e Pubblici Spettacoli e l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico (qualora le istanze siano superiori ai posteggi disponibili).
L'individuazione dei posteggi da assegnare a ciascun avente
diritto è effettuata a discrezione del Comune, secondo criteri che
tengono conto delle esigenze commerciali e delle dimensioni dei banchi di
vendita.
In caso di rinuncia successiva all'assegnazione, il
posteggio viene assegnato all'operatore che segue in graduatoria.
Art. 6
I posteggi non occupati dal concessionario entro le ore 8.00
del 30 ottobre 2009 si considerano vacanti.
A tal fine, si procederà, direttamente sul posto,
all'assegnazione ad altri operatori eventualmente presenti, seguendo l'ordine
della graduatoria di cui al precedente articolo e con l'applicazione dei
medesimi criteri preferenziali.
Le operazioni saranno effettuate da personale della Polizia
Locale.
Dopo l'assegnazione, potrà essere concessa la
sostituzione del posteggio solo nel caso gli operatori interessati consentano
allo scambio reciproco e non sussistano motivi ostativi.
I posteggi eventualmente ancora disponibili, dopo
l'esaurimento della graduatoria, saranno assegnati mediante sorteggio agli
operatori presenti, anche se non abbiano presentato domanda di partecipazione
alla Sagra, purché dimostrino il possesso dell'autorizzazione al
commercio su area pubblica per le merceologie richieste. Il sorteggio
sarà effettuato in loco, assegnando un numero ad ogni operatore. Gli
operatori che non hanno presentato la domanda di partecipazione alla Sagra, che
ottengano o meno la concessione del posteggio, non acquisiscono alcun punteggio
nella graduatoria generale di cui al precedente art. 5.
Concluse le operazioni di spunta, non saranno più
ammesse altre variazioni.
Qualora però un operatore lasci libero il proprio
posteggio per qualsiasi motivo, prima della conclusione della Sagra,
potrà essere disposto lo spostamento con altro operatore, che ne faccia
richiesta, ovvero per una disposizione più razionale dei banchi.
I posteggi resisi liberi dopo la conclusione delle
operazioni anzidette potranno essere assegnati anche successivamente a
qualsiasi operatore su area pubblica che ne faccia richiesta verbale,
direttamente dal personale della Polizia Locale in base al solo ordine
cronologico delle richieste, e senza che ciò dia luogo a punteggio.
Art. 7
I concessionari non possono occupare superficie maggiore o
diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con
piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito pedonale, ingressi a
negozi o private abitazioni.
Le tende di protezione al banco di vendita non devono
sporgere oltre i limiti, in verticale, dall'area di posteggio e devono essere
collocate ad un’altezza dal suolo non inferiore a ml 2.20, ed avere
un'apertura massima verso l'esterno di m 1.
E' vietato l'uso di altoparlanti, nonché gridare e
fare schiamazzi o quant'altro possa turbare o compromettere l'ordinato e sicuro
svolgimento della Sagra.
Art. 8
Nell'esercizio dell'attività di vendita devono essere
rispettate le norme vigenti in materia con particolare riguardo alle
seguenti:
tenere esposto in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli
estremi dell'autorizzazione amministrativa, dell'iscrizione al Registro delle
Imprese, nonché l'autorizzazione amministrativa stessa, l'atto di
concessione del posteggio e l'attestazione del versamento della COSAP;
gli strumenti destinati alla pesatura devono essere regolarmente bollati,
puliti e collocati in modo ben visibile frontalmente agli acquirenti, in modo
che questi possano controllare il peso.
Ai concessionari di posteggi è fatto divieto di:
a) occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore
eccedenti l'orario stabilito;
b) adottare sistemi di vendita che arrechino disordine nella
manifestazione;
c) detenere materie che siano causa di cattive o nocive
esalazioni;
d) svolgere attività diverse dalla vendita dei generi
consentiti;
e) fare attacchi agli impianti esistenti per l'illuminazione
di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie
autorizzazioni;
f) danneggiare in qualsiasi modo il suolo e le prese
elettriche;
g) praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se
non preventivamente autorizzate dall'Autorità Comunale;
h) collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o
anche merci, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita
attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
i) accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da
costituire un pericolo per l'incolumità delle persone;
l) depositare o esporre merce sul suolo;
m) accendere fuochi;
n) danneggiare piante ed essenze arboree.
Art. 9
Si intendono integralmente richiamate, in quanto
applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle
leggi e regolamenti vigenti in materia, e dall’autorità
sanitaria.
Il mancato rispetto delle norme di carattere
igienico-sanitario da' luogo, nei casi previsti dalla legge, oltreché
all'applicazione delle specifiche sanzioni pecuniarie, alla esclusione delle
successive edizioni della Sagra, fino ad un massimo di tre anni e, nei casi
più gravi, alla perdita di tutto il punteggio maturato a quel momento
nella graduatoria di cui al precedente articolo.
Art. 10
In caso di subingresso per atto tra vivi o a causa di morte
ad un operatore inserito nella graduatoria di cui al precedente art. 6, il
punteggio maturato dal cedente si trasferisce al subentrante.
Le variazioni societarie comportano il mantenimento del
punteggio in graduatoria.
Art. 11
L'Autorità Comunale può procedere a
sopralluoghi e controlli per tutto il periodo di durata della Sagra.
Art. 12
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle
disposizioni vigenti e nei casi più gravi o di recidiva potrà
essere disposta la revoca del posteggio e l'esclusione dalle prossime edizioni
della Sagra per un periodo massimo di tre anni.
RICORDA
che nell'esercizio dell'attività di vendita devono
essere rispettate tutte le norme vigenti.
In caso d’inosservanza, saranno applicate le sanzioni
previste nei singoli casi.
La vigilanza, in ordine al rispetto di quanto disposto con
il presente provvedimento è affidata agli agenti di Polizia Locale e a
tutti gli altri organi di Polizia.
Cremona, 02.10.2009
IL SINDACO
Prof. Oreste Perri
Nota
Il presente documento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cremona dal 19 ottobre al 2 novembre 2009
Inviato da: redazione - Lunedì, 19 Ottobre 2009 - (597 Letture) - -