Misure a favore delle attività commerciali e altre disposizioni straordinarie, da attuare in occasione della manifestazione "I Giovedì d'estate" (edizione 2005)
IL SINDACO
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Cremona, nel quadro delle iniziative finalizzate alla rivitalizzazione del centro storico e al sostegno delle attività
commerciali che vi sono ubicate, nonché allo sviluppo turistico della Città, e sulla scorta dello straordinario successo riscosso dalle passate edizioni, ha deciso di riproporre, anche quest’anno, l’iniziativa de "I Giovedì d’estate"; costituita da un ciclo di serate di shopping e musica, che si articolerà in sei giovedì consecutivi, nell’arco temporale compreso fra il 23 giugno e il 28 luglio 2005;
atteso che l'Assessorato comunale al Turismo e al Commercio, a cui è stata affidato il coordinamento organizzativo dell’evento, ha definito, di concerto con
l’Ascom Provinciale e con l’Associazione "Le botteghe del centro" un ricco e variegato programma, che comporta anche il diretto coinvolgimento degli operatori
commerciali in attività di animazione e di supporto, da tenersi la sera, in vari locali e aree pubbliche del centro storico cittadino;
atteso, altresì, che l’organizzazione operativa dell’evento è stata affidata all’Associazione "Le botteghe del centro";
visto il programma dell’evento, predisposto di concerto fra il Comune e la suddetta Associazione di imprese;
ritenuta l’opportunità di concedere, per l’occasione, particolari deroghe agli esercizi commerciali, nonché di disporre altre misure straordinarie, di carattere
generale, per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione e potenziarne i possibili effetti positivi per la Città, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di
competenza dei responsabili dei servizi;
richiamata l’ordinanza sindacale n. A/2002/20546 del 24.4.2002, e successive modifiche, con la quale veniva stabilita la nuova disciplina locale degli orari degli
esercizi commerciali del Comune di Cremona, dando anche attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 7/7508 del 21.12.2001, che ha riconosciuto, a sensi e per effetti di cui all’art. 12 del D.Lgs 31.3.1998 n. 114, l’area interna alle vecchie mura cittadine, quale ambito a prevalente economia turistica, con conseguente
liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali che vi sono ubicati;
ritenuto di estendere, in occasione dell’iniziativa de "I Giovedì d’estate" la facoltà di protrazione dell’orario di apertura serale, anche agli esercizi commerciali ubicati al di fuori del predetto ambito territoriale, nella considerazione che la manifestazione, per la sua importanza e l’eccezionale concorso di pubblico, coinvolge, di fatto, l’intera Città, con ricadute positive anche per il settore commerciale nel suo complesso;
ritenuto, altresì, di favorire il massimo snellimento dei connessi procedimenti autorizzatori, evitando inutili adempimenti burocratici a carico degli operatori, visto anche il numero di attività coinvolte;
ricordato che il 1° giugno 2004 è entrato in vigore il nuovo regolamento comunale per la disciplina e la valorizzazione dell’arte da strada nel territorio comunale;
Visti:
il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
il D.Lgs 31.3.1998 n. 114;
ORDINA
in occasione e a supporto della manifestazione "I Giovedì d’estate" 2005", sono disposte le seguenti misure straordinarie, nell’interesse delle
attività commerciali, nonché allo scopo di assicurare il regolare svolgimento delle programmate iniziative:
TRATTENIMENTI MUSICALI E ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE
A) TRATTENIMENTI
Tutti i trattenimenti aperti al pubblico dovranno essere preventivamente autorizzati dal Settore Pubblici Spettacoli, che potrà anche imporre prescrizioni
particolari, nei singoli casi, in relazione alle specifiche esigenze e situazioni.
E’ possibile presentare un’unica domanda di autorizzazione, corredata di programma, per tutti i trattenimenti, sia a carattere itinerante che con
postazione fissa.
In caso di installazione di impianti elettrici, dovrà essere presentata a questo Comune, prima dell’inizio dei trattenimenti, la dichiarazione di
conformità a sensi della Legge 46/90, a firma delle ditta installatrice.
I responsabili dei singoli trattenimenti dovranno provvedere, a propria cura, agli adempimenti SIAE.
Per i trattenimenti da tenersi presso i pubblici esercizi, gli esercenti dovranno munirsi dell’autorizzazione di cui all’art. 69 del TULPS, che
potrà contenere prescrizioni particolari, in relazione alle esigenze e caratteristiche dei luoghi.
Non dovranno essere installate strutture supplementari per gli spettatori, salvo preventiva autorizzazione del Comune.
B) ARTISTI DA STRADA
Tutti gli artisti da strada che intendono operare, singolarmente o in gruppo, nell’ambito della manifestazione, devono ottenere il preventivo consenso
dell’organizzazione dell’evento.
Durante l’esercizio dell’attività dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni, e le ulteriori altre che il Servizio responsabile ritenga di
imporre nei singoli casi:
non si occupino gli spazi antistanti gli ingressi delle abitazioni, degli esercizi commerciali e delle attività in esercizio in quegli orari;
per i suonatori ambulanti, le attività di mangiafuoco e simili, la sosta non superi, in ogni postazione, la durata massima di sessanta minuti consecutivi;
per le attività che prevedono l’impiego di fiamme libere (mangiafuoco) l’esibizione avvenga a debita distanza dal pubblico.
Resta comunque salva la facoltà del Comune di disporre direttamente, a mezzo del personale della polizia municipale, la sospensione dell’esibizione e/o lo
spostamento dell’artista in altra area, qualora da tale attività derivi disagio o incomodo per i cittadini o per altre situazioni di incompatibilità.
C) LIMITI DI RUMOROSITÀ
Stante l’occasionalità ed eccezionalità dell’evento, il Settore Ecologia rilascerà, sussistendone tutti i presupposti, specifica deroga ai limiti di
rumorosità per i trattenimenti musicali, valutando anche l’opportunità di definire livelli massimi differenziati, in relazione alle esigenze di particolari zone o situazioni
ambientali.
Il volume della musica dovrà comunque essere adeguatamente ridotto a partire dalle ore 23.
L’uso, in ambito residenziale, dei generatori di corrente da parte degli operatori su area pubblica è consentito soltanto se adeguatamente insonorizzati e
conformi alle norme vigenti.
ORARI
Ferma restando la possibilità, per gli esercizi commerciali ubicati entro le vecchia mura cittadine, di organizzare liberamente gli orari di apertura, si
dispone quanto segue:
1) ESERCIZI DI VENDITA
Per tutti gli esercizi commerciali che aderiscono ai "Giovedì d’estate" è prevista, in via generale, l’apertura fino alle ore 23, con una tolleranza
massima di mezz’ora (ovvero fino alle ore 23,30)
Pertanto, la facoltà di apertura fino all’orario di cui sopra, già possibile per gli esercizi compresi nel centro storico, in quanto ambito a rilevanza
turistica riconosciuta, è eccezionalmente estesa, per l’occasione, all’intero territorio comunale.
2) ESERCIZI PUBBLICI
Gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande dell’intero territorio comunale sono facoltizzati a protrarre fino alle ore 24
l’orario di apertura, se antecedente a tale limite.
Per quanto concerne la deroga di cui ai precedenti punti 1 e 2, l’articolazione degli orari, entro i limiti di cui sopra, è lasciata alla libera
determinazione dei singoli esercenti, i quali potranno avvalersi o meno, a loro discrezione, della facoltà di protrazione dell’orario, ovvero avvalersene solo parzialmente,
praticando l’orario prolungato solo in alcuni giovedì e/o chiudendo prima del limite massimo indicato.
Gli stessi esercenti non sono comunque tenuti a presentare alcuna comunicazione al Comune, in merito all’orario che decideranno di adottare.
La suddetta deroga non è sottoposta ad alcun limite né merceologico, né tipologico né territoriale, per cui possono liberamente usufruirne gli esercizi
commerciali di qualunque settore e gli esercizi pubblici di qualsiasi tipo, ubicati nell’intero territorio comunale.
La deroga si applica anche alle attività artigianali che effettuano la vendita e/o la somministrazione diretta dei propri prodotti.
3) TRATTENIMENTI MUSICALI
Per i trattenimenti musicali previsti nell’ambito della manifestazione ed inclusi nel relativo programma, è stabilito, in via generale, il seguente
orario:
dalle ore 22 alle ore 24,
con possibilità di iniziare le eventuali prove degli strumenti, non prima delle ore 21.
Salvo eventuale deroga, concessa con le singole autorizzazioni, per comprovati motivi, tutti i trattenimenti dovranno rigorosamente cessare entro le ore 24.
4) MERCATINI
L’orario di vendita per i mercatini tematici è così fissato: dalle ore 18 alle ore 24.
5) ARTISTI DA STRADA
Osserveranno, in deroga allo specifico regolamento comunale, gli orari previsti per i trattenimenti musicali dal presente provvedimento.
Resta inteso che tutte le deroghe in materia di orari sono concesse, fatto salvo il rispetto dei contratti di lavoro dei dipendenti delle imprese
commerciali.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
A) CONCESSIONE PLATEATICI STRAORDINARI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI
Gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, che partecipano all’iniziativa, potranno chiedere e ottenere la concessione di
plateatici esterni straordinari, limitati ai giorni ed orari della manifestazione, da utilizzare per la collocazione di tavolini ed altre attrezzature per il consumo diretto,
nonché l’ampliamento di quelli già in uso, che saranno concessi, compatibilmente con gli spazi effettivamente disponibili e con le esigenze di transito .
Gli esercenti interessati dovranno farne richiesta scritta al Comune, indicando la data e la superficie dell’occupazione aggiuntiva, nonché le strutture e
gli impianti che intendono installare.
Alle medesime condizioni, potranno essere concessi plateatici esterni anche ai titolari di esercizi commerciali diversi, che ne facciano richiesta.
Gli esercenti che intendessero esercitare l’attività all’esterno del proprio locale, ma su area privata, costituendo ciò ampliamento temporaneo
dell’esercizio, dovranno farne preventiva denuncia al Comune, con le indicazioni di cui al precedente comma 2, ai fini della verifica dei requisiti prescritti.
B) VENDITA ALL’ESTERNO DEI NEGOZI
Ai titolari di esercizi di vendita al dettaglio ubicati entro l’area preclusa al traffico veicolare che aderiscono all’iniziativa possono essere
concessi, sussistendone i presupposti, plateatici esterni al proprio locale.
In tal caso, potranno effettuare, nei relativi spazi, anche l’esposizione e la vendita dei propri prodotti, senza necessità di presentare al Comune alcuna
specifica richiesta o denuncia, e alle seguenti condizioni:
siano poste in vendita esclusivamente le merci del settore di appartenenza dell’esercizio:
sia assicurato il rispetto delle norme generali in materia di commercio, con particolare riguardo a quelle poste a tutela dei consumatori (pubblicità dei prezzi, strumenti di
pesatura, etichettatura, vendita a peso netto, ecc) e a quelle di natura fiscale;
per l’eventuale vendita di prodotti alimentari, sia assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
non siano posti in vendita i prodotti che la legge vieta espressamente di commercializzare od esporre su suolo pubblico (armi, esplosivi, oggetti preziosi).
Per eventuali strutture supplementari da allestire nell’ambito dei predetti spazi, dovrà essere presentata al Comune la certificazione inerente i collaudi
statici, se ed in quanto occorrente.
C) MERCATINI E ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
La scelta degli operatori da ammettere è demandata all’Associazione organizzatrice, che assume ogni responsabilità in merito, e a cui devono pertanto
essere inoltrate le relative richieste.
L’elenco di tali operatori, con l’indicazione delle generalità e degli estremi delle rispettive autorizzazioni deve essere presentato al Comune,
prima dell’inizio dell’attività.
La vendita nell’ambito di mostre e mercatini è consentita nel rispetto della vigente normativa di settore ed esclusivamente ad operatori in possesso dei
necessari titolo abilitativi.
Gli operatori alimentaristi potranno vendere esclusivamente prodotti preconfezionati, con divieto tassativo di preparazione di prodotti di gastronomia.
La vendita di bevande, nell’ambito di eventuali postazioni occasionali su area pubblica, è consentita esclusivamente con utilizzo di bicchieri a perdere,
o previo travaso dalla bottiglia, con tassativo divieto di consegnare contenitori in vetro.
E’ inoltre vietata la somministrazione, nell’ambito dei mercatini, di bevande superalcooliche.
Sono a carico degli operatori le spese per eventuali allacciamenti idrici o elettrici e per i relativi consumi.
Ulteriori limitazioni o divieti potranno essere contenuti nel provvedimento autorizzativo, che verrà rilasciato all’Associazione organizzatrice.
Al di fuori dei banchi facenti parte dei mercatini autorizzati, non è consentita la presenza di altri operatori su area pubblica.
Nei giorni ed orari di svolgimento della manifestazione è vietato, sull’intero territorio comunale, l’esercizio del commercio su area pubblica, in
forma itinerante.
DA’ ATTO
che, collateralmente, i responsabili dei servizi disporranno, con propri provvedimenti, la pedonalizzazione delle aree interessate alla manifestazione ed ogni
altra misura viabilistica che risulti necessaria a garantirne il sicuro svolgimento (divieto di transito e sosta, sospensione transito mezzi pubblici, ecc.).
La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune, fino al termine della manifestazione.
Copia della presente, verrà inoltre inviata, alle associazioni di categoria, alle forze dell’ordine, alla Polizia Municipale, a Km SpA., ai taxisti e a
tutti gli altri servizi comunali interessati alla sua attuazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare quanto con essa disposto.
Cremona, 26 maggio 2005
IL SINDACO
(Prof. Gian Carlo Corada)
Inviato da: Admin - Lunedì, 13 Giugno 2005 - (3332 Letture) - -