Ordinanze: Modalità di svolgimento della Fiera del Libro - Edizione autunnale 2008
Modalità di svolgimento della Fiera del Libro - Edizione autunnale 2008
IL SINDACO
PREMESSO:
che da molti anni nel Comune di Cremona si svolge la tradizionale Fiera del
Libro, una manifestazione sorta per iniziativa di un gruppo di operatori
commerciali cremonesi, titolari di esercizi di libreria, allo scopo di
promuovere la vendita di libri in ambito locale, al di fuori delle sedi
commerciali tradizionali;
VISTI:
il D. Lgs. 31/03/98 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al Settore
del Commercio", a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15/03/97 n.
59,
il titolo X sempre del D. Lgs. n 114/98 che ha ridefinito a livello
nazionale, e per gli aspetti di carattere generale, la disciplina del commercio
su aree pubbliche, prevedendo per il completamento del quadro normativo
l’emanazione dei successivi provvedimenti attuativi da parte di Regioni e
Comuni;
ATTESO:
che a seguito dell’emanazione della Legge Regionale 21/03/2000 n. 15,
"Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione
del D. Lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del
commercio al dettaglio su aree pubbliche", si rende ora necessario adottare i
susseguenti provvedimenti attuativi comunali;
Ritenuto:
nelle more dell’adozione del nuovo regolamento della manifestazione
di cui trattasi e stante l’urgenza, di stabilire le modalità di
svolgimento della prossima ed ormai imminente edizione dell’iniziativa
"de qua", alla luce, anche, delle intervenute nuove disposizioni, in quanto
applicabili, fissando anche i criteri da osservare per l’assegnazione dei
relativi posteggi;
CONSIDERATO che:
secondo le definizioni contenute nell’art. 27 del D. Lgs. 114/98 e
nell’allegato A alla qui citata Legge Regionale 25/03/2000 n. 15, la
manifestazione di cui trattasi rientra nella tipologia delle Fiere
Specializzate a carattere locale, e, pertanto possono parteciparvi gli
operatori su area pubblica in possesso delle prescritte autorizzazioni;
ATTESO che l’assegnazione dei posteggi deve
essere effettuata sulla base dei criteri di priorità di cui al punto IV.2
dell’allegato A alla L. R. 15/2000;
RITENUTO di dover riservare, nell’ambito della
manifestazione, ma comunque al di fuori dei posteggi destinati agli operatori
su area pubblica, un certo numero di spazi agli esercenti il commercio in sede
fissa, al fine di consentire anche la presenza di librerie cittadine,
conformemente allo spirito e alle finalità dell’iniziativa,
RITENUTO di soprassedere, per celerità del
procedimento, all’acquisizione di nuovo parere della Commissione
Commercio su aree pubbliche stante il fatto che il contenuto della presente
ordinanza è analogo a quello predisposto per le edizioni precedenti, su
cui la predetta Commissione aveva pronunciato parere favorevole;
ORDINA
Art. 1
La prossima manifestazione della Fiera del Libro si
svolgerà nei giorni dal 28 0ttobre al 23 novembre 2008, in Galleria XXV
Aprile, utilizzando i posteggi evidenziati nella planimetria allegata sotto la
lettera A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale,
per un totale di n. 10 posteggi, aventi le seguenti dimensioni:
posteggio n°
1
ml.
13 x 2
posteggio n°
2
ml.
12.8 x 1.6
posteggio n°
3
ml.
11 x 2
posteggio n°
4
ml.
8 x 2
posteggio n°
5
ml.
8 x 2
posteggio n°
6
ml.
8 x 2
posteggio n°
7
ml.
13.5 x 1.6
posteggio n°
8
ml.
13.5 x 1.6
posteggio n°
9
ml.
8 x 1.5
Posteggio n°
10
ml.
7 X 1.5
Ad essa partecipano gli operatori su area
pubblica in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 28 del D.
Lgs 114/98 .
Trattandosi di una fiera specializzata nel settore librario,
i posteggi di cui sopra possono essere utilizzati solo per la vendita di libri,
pubblicazioni in genere e videocassette del settore, con divieto assoluto di
vendere generi diversi.
E’ ammessa solo la presenza di espositori che trattano
le pubblicazioni normalmente in vendita nelle comuni librerie, con esclusione
di quelle direttamente finalizzate alla propaganda politica, religiosa,
ideologica o di qualunque altra natura.
Nell’ambito della manifestazione, sono riservati appostiti spazi,
individuati in planimetria, ai librai esercenti il commercio in sede fissa.
Non è consentita la partecipazione di soggetti diversi da quelli
suindicati (editori, artigiani, industriali, partiti politici, ecc…).
Pertanto, la destinazione dei posteggi risulta essere la seguente:
A) posteggi n. 1/4/5/6/8 riservati ad operatori su area
pubblica titolari dell’autorizzazione di cui all’art. 28 del D.
Lgs. 114/98;
B) posteggi n. 2/3/7/9/10 riservati ad operatori in sede fissa.
Per esigenze sia di carattere igienico-sanitario che di
equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso esistenti
nell’area della fiera, non è ammessa, nell’ambito della
manifestazione, la possibilità di installare banchi per la vendita e/o la
somministrazione di prodotti alimentari e bevande.
Art. 2
Le domande di partecipazione alla manifestazione, da
redigere in competente bollo, devono pervenire al Comune non oltre il giorno
3 ottobre 2008.
Per concorrere all’assegnazione dei posteggi di cui al
precedente tipo A), la domanda deve contenere le generalità complete del
richiedente e deve essere corredata di copia dell’autorizzazione per il
commercio su area pubblica, valida per la partecipazione alla Fiera, ovvero
della domanda di conversione dell’autorizzazione se non ancora
ottenuta.
Può essere allegata qualsiasi documentazione che il richiedente ritenga
utile produrre ai fini dell’ammissione alla fiera.
Qualora il numero delle domande valide risulti superiore a quello dei
posteggi disponibili, viene compilata una graduatoria per
l’assegnazione.
Per la formazione della graduatoria, si tiene conto, dei seguenti
criteri:
maggior numero di presenze effettive nella fiera;
maggior numero di presenze nella fiera
anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche
attestata dal registro delle imprese;
A parità dei predetti titoli di priorità la
domanda è valutata in base all’ordine cronologico di spedizione o di
consegna della domanda all’ufficio protocollo.
In nessun caso si potrà tener conto, ai fini
dell’ordine di priorità, della residenza, sede o nazionalità
del richiedente.
Il titolo di priorità relativa al maggior numero di
presenze è attestato dall’ufficio comunale sulla base di documenti
provanti la effettiva partecipazione alla manifestazione negli anni
precedenti.
Sono ugualmente validi, come attestazione di presenza, la partecipazione di
ammissione, l’atto di concessione del posteggio o la ricevuta del
pagamento del suolo pubblico.
Per i posteggi di tipo B di cui al precedente art. 1 viene compilata
apposita e distinta graduatoria.
Le relative domande devono contenere copia
dell’autorizzazione di cui alla Legge 426/71 o della comunicazione di cui
al D.Lgs. 114/98, ovvero i relativi estremi.
I posteggi sono assegnati sulla base del più alto numero di presenze,
calcolando un punto per l’effettiva presenza ad ogni singola edizione
della Fiera. A parità di punteggio, si applicano gli stessi criteri di
priorità di cui sopra.
In caso di subingresso per atto tra vivi o a causa di morte,
il subentrante acquisisce il punteggio maturato dal cedente.
La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è affissa
all’Albo Comunale prima dell’inizio della Fiera ed è tenuta a
disposizione presso l’Ufficio Commercio su Area Pubblica - Via F.
Geromini. 7.
Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni sulla
graduatoria, fino a tre giorni dall’inizio della Fiera; le osservazioni
pervenute nei 7 giorni antecedenti l’inizio della manifestazione saranno
tenute valide per l’edizione successiva.
La concessione del posteggio è limitata alla durata della Fiera.
L’individuazione dei posteggi da assegnare a ciascun avente diritto
è effettuata a discrezione del Comune, secondo criteri che tengano conto
delle esigenze commerciali e delle dimensioni dei banchi di vendita.
Art. 3
Gli operatori che non occupano il posteggio loro assegnato
entro le ore 8.00 di martedì 28 ottobre 2008, si considerano assenti.
Si procederà quindi, direttamente sul posto, a cura del
personale della Polizia Locale, all'assegnazione ad altri operatori
eventualmente presenti, iscritti nella graduatoria di cui al precedente art. 2,
secondo l'ordine della stessa, e con l'applicazione dei medesimi criteri
preferenziali.
Dopo l'assegnazione potrà essere concessa la sostituzione del
posteggio, solo in caso gli operatori interessati consentano allo scambio
reciproco e non sussistano motivi ostativi.
Qualora un operatore lasci libero il proprio posteggio per qualsiasi motivo,
prima della conclusione della Fiera, potrà essere disposto lo spostamento
con altro operatore, che ne faccia richiesta, ovvero per una disposizione
più razionale dei banchi.
I posteggi resisi liberi dopo la conclusione delle
operazioni anzidette potranno essere assegnati anche successivamente a
qualsiasi operatore su area pubblica che ne faccia richiesta verbale nel
rispetto delle condizioni previste dall'art. 2, direttamente dal personale
della Polizia Locale, in base al solo ordine cronologico delle richieste, e
senza che ciò dia luogo a punteggio.
I posteggi che risultassero vacanti per qualsiasi motivo,
potranno essere assegnati in concessione, anche in deroga alla specifica
destinazione prevista dall’art. 1 comma 5, sia ad operatori su area
pubblica che ad operatori in sede fissa, in possesso dei necessari
requisiti.
Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio
contemporaneamente.
Art. 4
Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono
determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e
sono applicate secondo le modalità in atto. Qualora l'operatore non
ottemperi al pagamento nei termini stabiliti dal competente Settore, potrà
essere disposta la sospensione o la revoca della concessione del posteggio.
Art. 5
Gli operatori potranno occupare il posteggio loro assegnato
a partire dalle ore 13.00 di lunedì 27 ottobre 2008 e fino alle ore 17.00
del 24 novembre 2008 al fine di garantire il tempo necessario per le operazioni
di allestimento e smantellamento. Pertanto nelle giornate del 27 ottobre e del
24 novembre 2008 non è consentita alcuna attività di vendita.
L'attività di vendita degli operatori ammessi a
partecipare alla Fiera è consentita dalle ore 8.00 alle ore 23.00 con
inizio previsto nella giornata di martedì 28 ottobre e termina nella
giornata di domenica 23 novembre 2008.
Gli operatori non potranno comunque lasciare il posteggio,
se non per giustificato motivo, prima delle ore 20 dell'ultimo giorno; in caso
lo abbandonino prima, potranno essere esclusi dalle successive edizioni della
Fiera, fino a tre anni consecutivi.
Stante il carattere tematico della manifestazione, gli operatori possono
porre in vendita esclusivamente libri e pubblicazioni in genere e video
cassette.
I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella
espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi
comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o private
abitazioni.
Inoltre, non possono occupare spazi già assegnati in concessione ai
titolari di pubblici esercizi per esposizione di tavolini.
Essendo l'area di svolgimento della fiera riservata al transito pedonale,
gli eventuali veicoli degli operatori devono essere parcheggiati al di fuori
della stessa, negli appositi spazi di sosta.
Gli operatori potranno accedere con i loro veicoli nelle vie immediatamente
circostanti la Galleria XXV Aprile in deroga al divieto, per il tempo
strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico della
merce, e previa apposita autorizzazione da richiedere all’ufficio
Permessi del Settore Polizia Locale.
Le tende di protezione al banco di vendita non devono sporgere oltre i
limiti, in verticale, dall’area di posteggio e devono essere collocate ad
una altezza dal suolo non inferiore a ml. 2.20, ed avere un’apertura
massima verso l’esterno di m. 1.
Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da
costituire molestia o pericolo all’incolumità delle persone ed alla
circolazione.
Deve essere assicurata l'illuminazione serale di tutti i banchi di vendita
con impiego di lampade a basso consumo energetico; e relativo impianto da
realizzare a spese degli operatori e secondo le indicazioni degli uffici
comunali, dovrà essere conforme alle norme vigenti.
E’ assolutamente vietato, per motivi di tutela dall’inquinamento
acustico ed atmosferico, l’uso di generatori di corrente. E’
ugualmente vietato l’uso di altoparlanti, o di quant’altro possa
turbare o comprometter l’ordinato e sicuro svolgimento della Fiera.
Gli operatori devono tenere pulito lo spazio loro assegnato avendo cura di
depositare i rifiuti negli appositi raccoglitori.
Con l'uso del posteggio, l'assegnatario assume tutte le responsabilità
verso terzi derivanti dai doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio
dell'attività.
Ai concessionari di posteggi è fatto divieto di:
effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
svolgere attività diverse dalla vendita dei generi consentiti;
fare attacchi agli impianti esistenti per l'illuminazione di energia
elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni;
effettuare affissioni di qualsiasi genere, se non preventivamente
autorizzate dall'Autorità Comunale;
collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci, in
modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi
destinati al pubblico;
accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire un
pericolo per l'incolumità delle persone;
depositare o esporre merce sul suolo, o comunque ad altezza inferiore a cm.
50 dal suolo stesso;
impedire la piena fruibilità della rampa di accesso per disabili sul
lato di Corso Cavour.
Si evidenzia che sia le attrezzature di vendita che gli
eventuali materiali di arredo dovranno essere consoni, anche dal punto di vista
estetico e qualitativo, al prestigioso contesto urbano in cui la manifestazione
è collocata; allo stesso fine, tutti i banchi dovranno essere ricoperti, a
cura e spese degli operatori, da un telo omogeneo di colore unico.
In caso di difformità dalle disposizioni di cui al paragrafo
precedente, oltre all’applicazione della prevista sanzione pecuniaria,
potrà essere disposta la revoca della concessione del posteggio.
Art. 6
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle
disposizioni vigenti e nei casi più gravi o di recidiva potrà essere
disposta la revoca del posteggio e l'esclusione dalle prossime edizioni della
Fiera per un periodo massimo di tre anni.
RICORDA
che nell'esercizio dell'attività di vendita devono
essere rispettate tutte le norme vigenti.
In caso d’inosservanza, saranno applicate le sanzioni
previste nei singoli casi.
La vigilanza, in ordine al rispetto di quanto disposto con
il presente provvedimento è affidata agli agenti di Polizia Locale e a
tutti gli altri organi preposti ai relativi controlli.
Cremona, 09.09.2008
IL SINDACO
Prof. Gian Carlo Corada
Nota
Il presente documento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cremona dal 25 settemrbe all'23 novembre 2008
Inviato da: redazione - Lunedì, 29 Settembre 2008 - (385 Letture) - -